Perquisizioni e sequestri

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Breve focus su perquisizione e sequestro svolti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari.

Nelle indagini preliminari le attività volte alla ricerca delle prove si traducono in perquisizioni e sequestri

Indagini preliminari e potere di perquisizione

La perquisizione è un atto delegabile alla polizia giudiziaria con decreto, nel quale devono essere specificati i luoghi o le persone in relazione alle quali può essere disposta, se sia consentito l'ingresso coattivo e se la perquisizione si possa estendere anche ad altri luoghi.

L'atto deve essere invece compiuto personalmente dal P.M. quando le perquisizioni vengano eseguite negli studi dei difensori, o prevedano l'apertura di plichi o corrispondenza o vengano compiuti presso banche. 

Il potere di perquisizione ha una duplice funzione:

  • quella di soddisfare l'esigenza probatoria di acquisire cose ovvero tracce del reato;
  • quella di eseguire una misura di custodia cautelare e di espiazione della pena. Mentre nel caso di flagranza del reato ed urgenza la P.G. può provvedere senza munirsi di decreto di perquisizione, negli altri casi invece è necessario il relativo decreto salvo che non ricorra il requisito dell'urgenza. A tal proposito, è lecito citare l'articolo 25 del D.L.8 giugno 1992, numero 306, convertito in Legge 356/92, il quale consente, per i delitti previsti dall'articolo 51 bis del Codice di Rito (delitti di criminalità organizzata) di procedere a perquisizioni di interi edifici ovvero blocchi di edifici.

Diritto dell'avvocato di assistere alla perquisizione

Particolarmente importante è il diritto del difensore di assistere alla perquisizione, il quale non prevede però quello di essere avvisato anticipatamente stante la natura di atto a sorpresa, ex art. 356 del codice di rito.

Per quanto concerne, le modalità di esecuzione e garanzie del perquisito è lecito affermare che a costui viene rivolto l'invito di consegnare quanto ricercato; egli ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia sia per quanto riguarda le operazioni di perquisizione personali che locali e di norma le perquisizioni non vanno eseguite nelle ore notturne.

La riforma Cartabia ha previsto, inoltre, che, se alla perquisizioni non segue sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal P.M. l'indagato e la persona interessata dall'atto possono proporre opposizione.

Il sequestro

Nel caso cui le cose ricercate siano rinvenute esse sono sottoposte a sequestro.

Le operazioni compiute vengono trasmesse immediatamente al Pubblico Ministero affinché questi decida sulla convalida.

Le perquisizioni, come il sequestro, sono soggette a verbale che viene a documentare un atto non ripetibile e come tale destinato a confluire nel fascicolo del dibattimento una volta elevato a prova.

Oggetto di sequestro è anche l'acquisizione di plichi sigillati e di oggetti di corrispondenza, il potere di aprire la corrispondenza è disposto dal Pubblico Ministero, apertura alla quale il difensore deve essere presente, anche se non preventivamente avvisato..

Il sequestro risponde ad esigenze unicamente probatorie.

Il sequestro probatorio, che fa capo alla P.G., pur dopo la convalida dal Pubblico Ministero è posto sotto il controllo del Giudice, anche nel merito, in ipotesi di riesame al Tribunale; avverso il provvedimento di riesame è previsto ricorso alla Suprema Corte per la sola violazione di legge (cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza n. 5876/2004).

La verifica da parte del Tribunale del Riesame della Corte di Cassazione deve limitarsi al controllo dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (cfr. Cassazione, II Sezione, 18 luglio 2005, numero 26457).

In definitiva, è d'obbligo sottolineare che l'atto di sequestro è atto irripetibile in quanto effettuato a sorpresa e del quale va redatto verbale, destinato ad essere inserito nel fascicolo dibattimentale una volta elevato a prova.