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Decreto penale di condanna

Il decreto penale di condanna, regolato dagli artt. 459-464 c.p.p., viene emesso su richiesta del PM dal GIP del tribunale per reati di non particolare gravità, per i quali si può applicare la sola pena pecuniaria

Cos'è il decreto penale di condanna

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Il decreto penale di condanna è un istituto previsto dagli articoli dal 459 al 464 del codice di procedura penale (titolo V, Procedimento per decreto) con la finalità di perseguire i reati non particolarmente gravi in assenza di contraddittorio e con un'istruttoria semplificata e celere. 

Quando viene emesso decreto penale di condanna

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L'art. 459 c.p.p. dispone che "nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa é stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito e iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena". 

Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Il procedimento per decreto

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Il procedimento per decreto, previsto e disciplinato dagli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza, dunque, per l'assenza del contraddittorio e l'emissione di un decreto penale di condanna inaudita altera parte su richiesta del PM, quando all'imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. 

Vengono a mancare pertanto sia l'udienza preliminare che il dibattimento.

La richiesta motivata del PM va presentata al giudice per le indagini preliminari "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato" (art. 459 c.p.p.), con l'indicazione della misura della pena.

Requisiti decreto penale di condanna

Presupposti per tale richiesta sono:

  • che si tratti di reati perseguibili d'ufficio;
  • che sia stata sporta validamente querela, nei reati perseguibili a querela di parte;
  • che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva.

Tale procedimento non è in ogni caso consentito qualora debba applicarsi una misura di sicurezza personale.

Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna.

Pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva

Con la riforma penale del 2017, il legislatore ha aggiunto un nuovo comma 1-bis, all'articolo 459 c.p.p., specificamente dedicato alle ipotesi di irrogazione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva.

In particolare, tale comma dispone che: "Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale". 

Contenuto del decreto penale di condanna

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Il decreto di condanna, ex art. 460 c.p.p., riporta al suo interno:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; 

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 

Cosa succede dopo il decreto penale di condanna

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In assenza di opposizione, il decreto penale di condanna diventa esecutivo. Laddove il giudice non abbia concesso la sospensione condizionale della pena, dovrà essere pagata la somma stabilita, anche in forma rateale in caso di importi di rilevante entità. 

Ex art. 460, comma 5, c.p.p., il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. 

Viene iscritto nel casellario giudiziale ma non risulta presente nel certificato eventualmente richiesto dall’interessato. 

Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. 

In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Quali sono gli effetti premiali del decreto penale di condanna

Al fine di evitare che sia sollevata l'opposizione, il codice prevede la possibilità per il PM di chiedere che il decreto penale di condanna sia emesso per una pena edittale ridotta sino alla metà.

Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che esso, come anticipato, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l'applicazione di pene accessorie e non ha efficacia di giudicato dei processi civili e amministrativi.

Il reato inoltre si estingue qualora l'imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.

Si tenga in ogni caso presente che il rito dei procedimenti speciali può subire delle variazioni quando è celebrato dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Leggi anche Decreto penale di condanna: opposizione e benefici

Opposizione a decreto penale di condanna

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Avverso il decreto penale di condanna, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 461 comma 2 c.p.p. la dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità: "gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso". 

E' anche possibile nominare un difensore di fiducia. 

Con l'atto di opposizione l'imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento a norma dell'articolo 444.

Se manca l'opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.

Il giudizio conseguente all'opposizione

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Se è stato richiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto di giudizio immediato previsto dall'art. 456, comma, 3 e 5. Se invece è stato chiesto il giudizio abbreviato, il giudice "fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa". 

Se è stato chiesto il patteggiamento il giudice fissa al PM un termine per esprimere il suo consenso.

Sarà la parte a dover notificare la richiesta e il decreto al pubblico ministero. Se il PM non dà il consenso il giudice emette decreto di giudizio immediato. 

Data aggiornamento 26 marzo 2022