La chiusura delle indagini preliminari

Le indagini preliminari non possono durare in eterno ma devono concludersi entro termini ben precisi, stabiliti dall'articolo 405 c.p.p.

Durata delle indagini preliminari

Le indagini preliminari, disciplinate dagli articoli 326 e seguenti del codice di procedura penale, sono sottoposte a limiti di durata ben precisi, fissati dall'articolo 405 c.p.p.

I termini di svolgimento delle indagini preliminari sono stati modificati dalla riforma Cartabia n. 150 del 2022, nell'intento di garantire uno svolgimento più celere ed efficace delle indagini preliminari.

Anzitutto, l'art. 405 c.p.p. precisa che il termine per le indagini nei confronti di un indagato inizia a decorrere dal momento in cui il nome dello stesso viene iscritto nel registro delle notizie di reato.

Il termine previsto, così come modificato dalla recente riforma, è di un anno per i delitti e di sei mesi per le contravvenzioni. Se si procede per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2 c.p.p., il termine è di un anno e sei mesi. 

Gli atti compiuti al di fuori di questi termini non sono utilizzabili.

Proroga delle indagini preliminari

Anche i presupposti della proroga delle indagini sono stati ridefiniti dalla riforma Cartabia.

L'art. 406, comma 2 c.p.p., infatti, prevede che la proroga può essere chiesta al giudice, in presenza di indagini complesse, una volta scaduti i termini, per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga. 

Il codice prevede un procedimento di proroga speciale nel caso in cui le indagini si riferiscano a reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, o delitti in materia di terrorismo o concernenti violenza sessuale e pedofilia. In questi casi il giudice decide sulla richiesta avanzata dal P.M. de plano, senza contraddittorio e senza udienza.

Nelle altre ipotesi invece, il giudice provvede a notificare la richiesta all'indagato e alla persona offesa che nella notizia di reato abbia acconsentito di essere informata. Costoro possono, entro cinque giorni dalla notificazione, presentare memorie scritte. Il giudice deve poi decidere entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie. Se egli ritiene di accogliere la richiesta, emette de plano, il provvedimento di proroga, altrimenti fissa un'udienza e ne fa dare avviso al P.M., all'indagato e alla persona offesa. Se la richiesta viene respinta, il P.M. deve formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione.

Termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari

In ogni caso, il codice indica i termini massimi di svolgimento delle indagini preliminari (comprensivi di proroga). 

Il termine ordinario per i delitti è di un anno e sei mesi, mentre per le contravvenzioni è di sei mesi.

Il termine di due anni è, invece, previsto nei casi indicati dal comma 2 dell'art. 407 c.p.p., ossia:

"a) i delitti appresso indicati:

  • 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  • 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
  • 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  • 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
  • 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
  • 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
  • 7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600 600 bis, comma 1, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
  • 7-ter) delitti previsti dagli articoli 615 ter, 615 quater, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater 1 e 635 quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371."

Esito delle indagini preliminari

Al termine delle indagini il p.m. può:

  • chiedere l'archiviazione della notizia di reato (obbligatoriamente nel caso previsto dall'art. 405, comma 1-bis, c.p.p., quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini), informandone la persona offesa, che può proporre opposizione entro venti giorni chiedendo "la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova" (art. 410 c.p.p.);
  • esercitare l'azione penale formulando l'imputazione, "nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio" (art. 405 c.p.p.), non prima di aver notificato all'indagato un avviso di conclusione delle indagini contenente "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto" e "l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia e che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio" (art. 415 bis c.p.p.).

Va poi detto che la legge 103/2017 ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 407 c.p.p., che dispone che, in ogni caso, "il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis". Il termine può essere prorogato per ulteriori tre mesi in caso di indagini particolarmente complesse. Per delitti di particolare gravità tale termine è pari a quindici mesi.

Avocazione delle indagini preliminari

Di fronte all'eventuale inerzia dell'ufficio inquirente, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pubblico ministero negligente (Cass. Pen., sez. un., n. 16/2000), il sistema del codice di rito prevede lo specifico rimedio dell'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Il potere di avocazione, disciplinato dagli articoli 412 e 413 del codice di procedura penale, rappresenta un mezzo di garanzia teso a rimediare all'inerzia e/o alle omissioni del pubblico ministero, oltre che uno strumento di sicurezza per assicurare l'epilogo del procedimento penale in caso di situazioni di stasi, anche involontarie, in ottemperanza al principio fondamentale dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'ordinamento giuridico.

Ipotesi di avocazione

L'esercizio dell'avocazione comporta, di fatto, la sottrazione delle indagini all'organo inquirente a favore dell'ufficio del procuratore generale, per cui il legislatore codicistico si è preoccupato di stabilire specificamente le ipotesi in cui ciò possa avvenire.

Secondo il primo comma dell'art. 412, 1° comma, c.p.p., infatti, l'avocazione va obbligatoriamente esercitata, a seguito dell'inerzia del p.m., nelle sole due ipotesi ivi indicate: quando lo stesso non provveda ad esercitare l'azione penale oppure a richiedere l'archiviazione entro i termini stabiliti dalla legge ai sensi degli art. 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3..

Al fine di permettere un controllo sulla presenza delle ragioni giustificatrici del ricorso all'avocazione da parte del procuratore generale, è stabilito che tale potere venga esercitato "con decreto motivato".

Il comma 2 dello stesso articolo, invece, prevede che il procuratore generale può facoltativamente disporre l'avocazione a seguito della comunicazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio disposta dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 409 comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.

Anche al fine di consentire al procuratore l'esercizio d'ufficio dell'avocazione delle indagini, l'articolo 127 delle disposizioni di attuazione dispone che la segreteria del pubblico ministero è tenuta a trasmettere al procuratore generale presso la corte d'appello, settimanalmente, un elenco delle notizie di reato pendenti, contro persone note, per le quali non è stata ancora né esercitata l'azione penale né richiesta l'archiviazione nei termini di legge o di quelli prorogati dal giudice.

Avocazione su impulso dell'indagato o della persona offesa

Infine, qualora l'avocazione non venga esercitata d'ufficio, se il p.m. non ha provveduto a esercitare l'azione penale oppure a richiedere l'archiviazione entro i termini stabiliti dalla legge o prorogati dal giudice, l'art. 413 c.p.p. legittima sia la persona sottoposta alle indagini che quella offesa dal reato a chiedere al procuratore generale di attivarsi in tal senso.