Entro il termine di svolgimento delle indagini, il P.M. può presentare richiesta di archiviazione del giudizio e la persona offesa può presentare opposizione. L'archiviazione è il provvedimento con cui si stabilisce l'infondatezza della notizia di reato e che "blocca" l'esercizio dell'azione penale
- La richiesta di archiviazione
- Casi di archiviazione
- Archiviazione per particolare tenuità del fatto
- Opposizione alla richiesta di archiviazione
- Inosservanza del termine per l'opposizione alla richiesta di archiviazione
- Investigazione suppletiva e relativi elementi di prova
- Controllo su ammissibilità opposizione richiesta archiviazione
- Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
- Riapertura delle indagini
La richiesta di archiviazione
La richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato va presentata dal pubblico ministero al giudice entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.
Contestualmente, il PM trasmette anche:
il fascicolo contenente la notizia di reato
la documentazione relativa alle indagini che ha svolto
i verbali degli atti compiuti dinanzi al G.I.P.
Casi di archiviazione
Le ragioni alla base dell'archiviazione possono essere molteplici e si distinguono in presupposti di fatto e di diritto.
Nella prima categoria rientra l'ipotesi in cui "gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna". La valutazione deve, pertanto, muoversi sulla base degli elementi acquisiti fino a quel momento e secondo la regola dell'"al di la di ogni ragionevole dubbio".
L'archiviazione può, altresì, essere pronunciata in presenza di ipotesi di diritto, quali:
- mancanza della condizione di procedibilità;
- estinzione del reato;
- se il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- nel caso in cui gli autori del reato siano rimasti ignoti.
Archiviazione per particolare tenuità del fatto
Con particolare riferimento all'archiviazione per particolare tenuità del fatto va detto che, ove la stessa si verifichi, il PM deve avvisare della sua richiesta l'indagato e la persona offesa precisando che, entro dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione nella quale indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.
Opposizione alla richiesta di archiviazione
In ogni caso, quando il P.M. fa richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato può sempre presentare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. La riforma Cartabia ha escluso l'obbligo di notificazione della richiesta di acìrchiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la querela.
L'opposizione può essere presentata, con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini, nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'avviso della richiesta di archiviazione. Il termine è elevato a trenta giorni per i delitti commessi con violenza alla persona e per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.
Va a questo punto precisato che l'avviso della richiesta di archiviazione è presentato in ogni caso alla persona offesa solo per le fattispecie di reato per le quali il termine per l'opposizione è di trenta giorni, mentre, in tutti gli altri casi, è necessaria la dichiarazione di voler essere informati circa l'eventuale archiviazione, fatta nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione.
Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato risulta infondata, il giudice dispone l'archiviazione.
Inosservanza del termine per l'opposizione alla richiesta di archiviazione
L'inosservanza del termine indicato per la presentazione dell'opposizione non comporta decadenze per la persona offesa, purché l'opposizione stessa venga presentata prima della pronuncia del g.i.p. sull'ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione. Vale, tuttavia, la seguente precisazione: mentre l'opposizione tempestiva va depositata nella segreteria del p.m., l'opposizione tardiva va depositata nella cancelleria del g.i.p.
Investigazione suppletiva e relativi elementi di prova
In ogni caso, l'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi indicati dall'art. 410 c.p.p. e, più precisamente, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Il requisito delle investigazioni suppletive, in particolare, può essere assolto non soltanto attraverso l'indicazione di investigazioni nuove e quindi fino a quel momento non svolte, ma anche attraverso l'indicazione di investigazioni integrative e quindi, benché svolte, da approfondire. Ciò significa, ad esempio, che la persona offesa può sempre indicare nuovi testimoni, ma anche che può richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati, indicando eventuali circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni.
In questo senso, appare evidente come l'opposizione non assolva unicamente la funzione di assicurare il diritto di difesa della persona offesa, ma miri altresì a stimolare il controllo della magistratura giudicante sull'operato di quella requirente.
Controllo su ammissibilità opposizione richiesta archiviazione
Il giudice esercita il proprio controllo anche sull'ammissibilità dell'opposizione: se non ravvisa la sussistenza dei requisiti contenutistici di cui all'art. 410 c.p.p. e ritiene la notizia di reato infondata, dispone con decreto motivato l'archiviazione del procedimento e restituisce gli atti al p.m. Al contrario, quando l'opposizione è ritenuta ammissibile, il giudice fissa un'udienza in camera di consiglio della quale vengono avvisati p.m., persona sottoposta alle indagini e persona offesa al cui termine deciderà con ordinanza se disporre la prosecuzione delle indagini (fissando il termine indispensabile per il loro adempimento) ovvero ordinare la formulazione del capo di imputazione.
Lo sai che:
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che ai fini dell'eventuale ammissibilità di un'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sola pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti; deve ritenersi di conseguenza illegittimo un provvedimento di archiviazione che sia emesso unicamente in base ad un valutazione di merito degli atti con la quale si anticipa in via prognostica l'incidenza probatoria delle indagini richieste che non può trovare accoglimento in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale (Cass. n. 6587/2017).
1) NB: il comma 3-bis dell'articolo 408 c.p.p. stabilisce che: "Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
Se la persona offesa dal reato non presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice può:
- accogliere la richiesta di archiviazione: in tal caso pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;
- non accogliere la richiesta di archiviazione: in tal caso fissa entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al P.M., all'indagato e alla persona offesa dal reato. A seguito dell'udienza, se ritiene che siano necessarie ulteriori indagini, fissa un termine indispensabile per il loro compimento, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. Al di fuori di tale ipotesi, il giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione fissa l'udienza preliminare, con decreto da emanare entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione.
Riapertura delle indagini
Se dopo il provvedimento di archiviazione sorge l'esigenza di svolgere nuove investigazioni, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può autorizzare con decreto motivato la riapertura delle indagini.
Se si verifica tale circostanza, il P.M. procede a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato.
