di Annamaria Villafrate —
Le misure cautelari personali soggiacciono a un rigido procedimento applicativo, che prende il via con la richiesta del pubblico ministero
Applicazione misure cautelari personali: disciplina
La disciplina sull'esecuzione delle misure cautelari personali è contenuta nel Capo IV del Libro IV del codice di procedura penale agli artt. 291-294 c.p.p:
- art. 291: Procedimento applicativo
- art. 292: Ordinanza del giudice
- art. 293: Adempimenti esecutivi
- art. 294: Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
Il procedimento applicativo
Le misure cautelari personali possono essere disposte solo previa richiesta del P.M., che presenta al Giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, cioè i verbali degli atti delle indagini preliminari da cui si ricava la colpevolezza dell'imputato. Il pubblico ministero ha anche l'obbligo di presentare al giudice tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. In tale modo al giudice delle indagini preliminari viene presentato un quadro il più completo e articolato possibile, così da condurre ad una decisione effettivamente improntata alla valutazione delle esigenze concrete.
Nel momento in cui il magistrato accoglie la richiesta del P.M., emette ordinanza (art 292 c.p.p) che, a pena di nullità, deve contenere i seguenti elementi:
- le generalità dell'imputato o qualsiasi altra informazione utile a identificarlo;
- la descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme di legge che si considerano violate;
- i motivi per i quali viene disposta la misura cautelare;
- i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, e in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con altre misure;
- la durata della misura, se è stata disposta per scongiurare il pericolo di inquinamento delle prove;
- la data e la sottoscrizione del giudice.
Il Giudice ha la facoltà di applicare una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal P.M., ma non una più gravosa.
La notifica o consegna dell'ordinanza
L'ordinanza con cui il Giudice dispone la misura cautelare deve essere eseguita e notificata all'imputato. Nel caso in cui venga disposta la custodia cautelare, l'ufficiale o agente incaricato "consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio (…) e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero".
Inoltre, ai sensi dell'art. 293. comma 1 c.p.p. (così come riformulato dalla riforma Cartabia), se è disposta la custodia in carcere o l'arresto domiciliare, la polizia ì, oltre al provvedimento, consegna all'imputato una comunicazione scritta in cui lo informa in una lingua a lui comprensibile:
- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
- c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;
- g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;
- i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
L'interrogatorio di garanzia
Poiché l'ordinanza è un provvedimento che il Giudice emette inaudita altera parte, è previsto l'interrogatorio di garanzia, quale momento di contatto tra Giudice e indiziato.
L'interrogatorio serve al Giudice per valutare “se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Può infatti accadere che alla luce di quanto emerso dall'interrogatorio, se ne ricorrono le condizioni decida di revocare o sostituire la misura cautelare.
Nel caso di custodia cautelare l'interrogatorio deve svolgersi entro cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia in carcere, mentre per le altre misure personali deve svolgersi entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento. La cancelleria deve dare tempestivo preavviso del compimento dell'interrogatorio al pubblico ministero e al difensore dell'imputato, il quale ha l'obbligo di intervenire all'atto.
Se il giudice non provvede all'interrogatorio entro i termini fissati le misure cautelari perdono efficacia.
