Sordomutismo

Guida alla disciplina dell'imputabilità del sordomuto.

L'imputabilità del reo sordomuto è oggetto di una disciplina speciale, dettata dall'articolo 96 c.p. che, in alcuni casi, la esclude.

Imputabilità del sordomuto

L'art. 96 c.p. stabilisce che non è imputabile il sordomuto che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere e volere.

Difatti, secondo il codice, la mancanza di udito o di parola pregiudica la capacità di autodeterminazione responsabile dell'individuo e, a tal proposito, occorre fare una valutazione sulla base del caso concreto.

Pertanto, all'esito dell'accertamento in ordine alla capacità di intendere e di volere il sordomuto potrà essere reputato:

  • imputabile;
  • totalmente o parzialmente incapace, per cui verrà assimilato all'infermo totale o parziale di mente;
  • parzialmente capace di intendere e di volere, per cui sarà assoggettato ad una pena ridotta.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 della L. 95/2006 "Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi", con la quale si è stabilita la sostituzione del termine sordomuto con l'espressione sordo, la previsione di cui all'art. 96 c.p. troverà applicazione anche in favore di quanti sono affetti dalla sola sordità o dal solo mutismo.

Sordomutismo congenito o acquisito

Generalmente, la letteratura scientifica, distingue tra sordomutismo congenito (o precocemente acquisito) e sordomutismo tardivamente acquisito la cui insorgenza è successiva all'apprendimento del linguaggio che potrebbe lasciare integro il patrimonio linguistico acquisito.

La norma, nello specifico, non fa alcuna distinzione e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'art. 96 c.p. si riferisca ai sordomuti dalla nascita o comunque dalla prima infanzia.

Tenuità del fatto

Il dpr 448/1988, ha introdotto una nuova causa di non punibilità derivante dalla particolare tenuità del fatto.

L'art. 27 del dpr stabilisce che "durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne."