Il dolo (art. 43 c.p.) è uno dei criteri di imputazione di un reato, insieme alla colpa e alla preterintenzione, che si caratterizza per la coscienza e la volontà di porre in essere un'azione o un'omissione capace di generare un evento che integra un delitto.
- Dolo
- Quando si parla di dolo?
- Dolo come regola
- Reato preterintenzionale
- Dolo e colpa
- Tipi di dolo
- Dolo generico e specifico
- Dolo di danno e di pericolo
- Dolo iniziale, concomitante e successivo
- Dolo d'impeto e di proposito
- Dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale
- Il dolo nel diritto civile
- Dolo contrattuale
- Dolo extracontrattuale
Dolo
Il dolo viene definito dall'articolo 43 del codice penale, il quale stabilisce che "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".
Quando si parla di dolo?
Si parla di dolo quando si ha a che fare con reati che vengono commessi da soggetti che li commettono intenzionalmente o ben sapendo quali sono le conseguenze delle loro azioni. Elementi, quelli della volontà e della consapevolezza che tuttavia, come vedremo, possono essere presenti in misura più o meno ampia, a seconda del tipo di dolo con il quale il soggetto agisce.
Dolo come regola
Il dolo rappresenta il criterio normale in forza del quale un delitto può essere imputato a una certa persona. A meno che la legge non preveda espressamente che la colpa sia sufficiente, un soggetto può essere punito per un fatto previsto come delitto solo se lo ha commesso con dolo.
Lo stesso non vale per le contravvenzioni, che sono punite sia se commesse con dolo che se commesse con colpa.
Reato preterintenzionale
Alla predetta regola relativa all'imputabilità di un delitto fa eccezione una specifica ipotesi: quella del delitto preterintenzionale, che si verifica quando dall'azione o omissione consapevole dell'agente deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto.
La preterintenzione, per rilevare, deve essere prevista espressamente dalla legge.
A titolo di esempio, si pensi all'omicidio preterintenzionale, commesso da chi, con atti diretti a commettere un delitto di percosse o di lesioni personali, cagiona la morte di un uomo.
Leggi Preterintenzione
Dolo e colpa
Il dolo va tenuto distinto dalla colpa che si ha quando, a prescindere dalla componente volontaristica, l'evento si verifica a causa della negligenza, imprudenza o imperizia o dell'inosservanza, da parte del soggetto agente, di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Anche in questo caso, per meglio comprendere il significato di colpa è utile fare riferimento alla definizione di reato colposo fornita dall'articolo 43 del codice penale, che prevede che un delitto "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".
La differenza tra dolo e colpa, come si può intuire dalle definizioni normative di questi due elementi psicologici del reato, è rappresentano dal grado di volontà e di consapevolezza del soggetto agente nel momento in cui commette il reato e che sono massime nel reato doloso, mentre sono assai ridotte nel reato colposo in cui non si ha la consapevolezza né tantomeno la volontà di produrre l'evento dannoso.
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Tipi di dolo
Del dolo è possibile fare diverse classificazioni e distinzioni.
Dolo generico e specifico
Il dolo generico caratterizza la maggior parte degli illeciti e si ha quando, ai fini della configurazione del reato, è sufficiente che l'agente sia consapevole del fatto e lo abbia cagionato volontariamente. Questo si ha pertanto quando il soggetto vuole realizzare il fatto descritto dalla norma incriminatrice senza che assuma rilievo la finalità. Tanto per fare un esempio, se un soggetto cosparge della benzina su un'auto in sosta, non rilevano le ragioni per le quali lo compie, il soggetto è solo per questo responsabile del reato di incendio doloso.
Nel dolo specifico, invece, è necessario un quid pluris, ovverosia il perseguimento da parte dell'agente di un determinato fine (che, in ogni caso, non deve essere necessariamente raggiunto affinché il reato si configuri).
Dolo di danno e di pericolo
Nel dolo di danno l'agente ha l'intenzione di ledere il bene protetto dalla norma penale.
Nel dolo di pericolo l'agente ha solo l'intenzione di minacciare il bene protetto.
Dolo iniziale, concomitante e successivo
Se il dolo si ha solo quando viene avviata la condotta illecita, si dice iniziale; se accompagna lo svolgimento dell'intera condotta sino alla causazione del danno, si dice concomitante; se invece si manifesta dopo l'azione o l'omissione, si dice successivo.
Dolo d'impeto e di proposito
Il dolo d'impeto si verifica quando l'agente decide di compiere il reato in maniera improvvisa e tra tale decisione e la sua attuazione non vi è alcun intervallo di tempo.
Il dolo di proposito, invece, si verifica quando l'agente formula la sua intenzione criminosa con anticipo rispetto alla commissione dell'azione o dell'omissione (rientra nel dolo di proposito la premeditazione).
Dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale
In relazione all'intensità della componente volitiva, è possibile distinguere tra: dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale.
Il dolo intenzionale (o di primo grado) si configura quando la condotta del soggetto è finalizzata a realizzare esattamente l'evento (se il reato è di evento) o la condotta criminosa descritta dalla norma (nei reati di condotta).
Si ha il dolo diretto (o di secondo grado), invece, quando l'agente, pur agendo per un altro scopo, si configura l'evento quale conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta e, dunque, quale evento accessorio e collaterale del risultato perseguito.
Nel dolo eventuale la realizzazione dell'evento collaterale della condotta viene percepito dal soggetto agente come conseguenza eventuale, possibile o probabile. Ciò che differenzia il dolo diretto dal dolo eventuale è, pertanto, il diverso grado di certezza nella rappresentazione dell'evento da parte dell'autore della condotta, evento che in entrambi i casi non coincide con lo scopo perseguito da parte del soggetto agente.
Il dolo eventuale risulta, tuttavia, piuttosto problematico e spesso difficile da identificare perché si pone al confine con la colpa cosciente.
La questione ha costituito un tema centrale di analisi da parte della dottrina che nel tempo ha elaborato molteplici teorie che possono essere raggruppate in tre categorie: teorie della rappresentazione, teorie volontaristiche e teorie miste. Nelle prime la distanza tra dolo eventuale e colpa cosciente veniva individuata sul piano della rappresentazione dell'evento a seconda che lo stesso venisse percepito come conseguenza probabile (dolo eventuale) o solo possibile (colpa cosciente) della condotta lesiva.
Le concezioni volontaristiche, al contrario, sottolineavano l'importanza della componente volitiva quale elemento di distanza tra le due componenti soggettive analizzate. Si ricorreva in particolare alla prima formula di Frank, secondo la quale il dolo eventuale ricorre allorché si appuri che l'agente "avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto".
Tuttavia, la tesi riconosciuta dalla dottrina dominante è attualmente quella della accettazione del rischio che la giurisprudenza con la famosa sentenza ThyssenKrupp ha evoluto in "accettazione dell'evento". Secondo tale ricostruzione per identificarsi il dolo eventuale è necessario che l'autore della condotta si rappresenti e accetti l'evento lesivo quale conseguenza della propria condotta. Tale aspetto è frutto di una valutazione mentale fondata su un bilanciamento tra il risultato perseguito dall'autore della condotta e il possibile esito lesivo. In altri termini, è necessario che il soggetto agente si dimostri disposto a sacrificare il bene giuridico altrui pur di realizzare il proprio scopo.
Al contrario, nella colpa cosciente, che commette la condotta illecita lo fa nella convinzione di essere in grado e di possedere le capacità per evitare l'esito infauso. A parità di rappresentazione manca in questo caso la componente volitiva tipica del dolo.
Il dolo nel diritto civile
Il dolo nel codice civile è contemplato fondamentalmente in due norme, una riguarda la materia contrattuale e l'altra invece l'illecito aquiliano.
Dolo contrattuale
Il dolo è così definito dall'art. 1439 del Codice civile:
“1. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.2. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio."
Il dolo, quindi, in ambito contrattuale rileva quando si realizza attraverso dei raggiri che servono a una delle parti a convincere l'altra di addivenire ad un accordo che altrimenti non avrebbe mai stipulato. Una volta individuato però, come emerge dalla lettera della norma, conduce all'annullamento del contratto.
Dolo extracontrattuale
L'art. 2043 del codice civile contempla invece il dolo in relazione alla responsabilità derivante dalla commissione di un illecito extracontrattuale. Questo articolo prevede infatti che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."
Il dolo quindi non è punibile solo ai fini del reato, ma quando lo stesso caratterizza una condotta illecita fa sorgere in capo al danneggiato, il diritto al risarcimento.
