Il concorso di reati è un istituto contrapposto al concorso apparente di norme. Mentre, infatti, nel primo caso i reati di cui ricorrono i presupposti concorrono tra loro, nel secondo caso, pur essendo astrattamente integrati gli elementi essenziali di plurime fattispecie di reato, solo una di queste viene applicata.
Il concorso di reati
Il concorso di reati – disciplinato dagli artt. 71 ss. c.p. – costituisce una modalità peculiare di manifestazione del reato, e si esplica nelle ipotesi in cui uno stesso soggetto viola più volte la legge penale e, perciò, deve essere giudicato per più reati.
Il concorso di condotte penalmente rilevanti - per ragioni sistematiche - si definisce:
- concorso formale, se l'agente, con una sola azione od omissione, viola più disposizioni di legge, ovvero realizza più violazioni della medesima disposizione di legge (art. 81 co.1 c.p.);
- concorso materiale, se l'agente, con più azioni od omissioni, viola diverse disposizioni di legge, ovvero viola più volte la stessa disposizione.
Più specificamente, il concorso formale di reati, va a sua volta distinto in omogeneo (quando unica è la disposizione di legge violata) ed eterogeneo (quando le disposizioni di legge violate sono più di una). Ad esempio, si ha concorso formale omogeneo allorché Tizio, con un solo colpo d'arma da fuoco, uccide due persone, perché in questo caso risulta realizzato due volte, con una sola azione esecutiva, l'evento che concreta la fattispecie legale dell'omicidio. Viceversa, si ha concorso formale eterogeneo, nell'ipotesi della congiunzione carnale violenta con la propria sorella, ove, sempre con una sola azione esecutiva, risultano violate due distinte norme: l'art. 609-bis c.p. e l'art. 564 c.p.
Il regime sanzionatorio del concorso formale di reati
Originariamente, la normativa codicistica, attribuiva al concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), lo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di concorso materiale (che, si ricorda, presuppone la presenza di più condotte, ciascuna delle quali integra una distinta violazione di legge) invero, la somma aritmetica delle pene da infliggere per i singoli reati, fermi restando i limiti e i correttivi risultanti dagli artt. 72-79 c.p.
Tale scelta risultava essere perfettamente coerente con la tendenza accentuatamente repressiva del vigente codice penale. Tuttavia, al fine di conseguire una maggiore mitezza ed una minore rigidità del sistema – in ossequio, tra l'altro, del principio del favor rei - è intervenuto il legislatore nel 1974, il quale – con la novella introdotta dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 – ha sostituito il criterio del cumulo materiale (somma aritmetica delle pene) con quello del cumulo giuridico.
Nella versione emendata ad opera dell'art. 8 del suindicato d.l., il 1° comma dell'art. 81 c.p. stabilisce: "È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge". Il 3° comma dell'art. 81 c.p. fissa, poi, un "tetto" alla pena applicabile per effetto del cumulo giuridico, stabilendo che "la pena (unica inflitta) non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti", per cui sussistono, anche in relazione alle ipotesi in cui si applica il criterio del cumulo giuridico, gli stessi limiti che si osservano ove si applichi, invece, il criterio del cumulo materiale.
Il regime sanzionatorio del concorso materiale di reati
Al concorso materiale di reati il legislatore ricollega il regime del cumulo materiale. Trattasi di un sistema più rigoroso rispetto a quello previsto per le ipotesi di concorso formale, in quanto presuppone la sommatoria delle pene previste per i singoli reati sussistenti. Il suddetto regime viene comunque temperato dagli artt. 78 e 79 c.p.
In particolare l'art. 78 recita "Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l'arresto; 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74 la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto."
Il concorso apparente di norme
Il concorso apparente di norme si verifica quando la medesima condotta criminosa risulta, solo in apparenza, riconducibile a più fattispecie di reato ma nella realtà ne integra una solo.
I presupposti della fattispecie sono: esistenza di una medesima situazione di fatto e convergenza di una pluralità di norme.
I tre criteri individuati per identificare i casi di concorso sono:
a) specialità;
b) sussidiarietà;
c) consunzione (o assorbimento).
Il criterio di specialità viene disciplinato all'art. 15 c.p. in forza del quale "Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".
L'applicazione del suddetto criterio presuppone che la relazione tra le fattispecie si fondi su un rapporto di genus a species; la norma speciale, in particolare, si identifica in relazione a due parametri dati dalla specialità per specificazioni (la norma speciale contiene tutti gli elementi della norma generale e ne specifica uno) e specialità per aggiunta (la norma speciale contiene un elemento ulteriore rispetto a quelli indicati nella norma generale).
I criteri di sussidiarietà e di consunzione sono, invece, di creazione dottrinale. Il primo viene in rilevo ogniqualvolta tra le fattispecie astratte sia ravvisabile un rapporto di complementarietà, che ricorre quando le due norme di riferimento sono volte a tutelare un medesimo bene giuridico in diversi stadi di aggressione. In tali casi si applica la norma che indichi un trattamento sanzionatorio più grave in ragione della maggiore gravità della lesione e disvalore del fatto.
Il criterio di consunzione, invece, ricorre quando la realizzazione di una fattispecie presuppone l'integrazione di un reato meno grave che viene, dunque, assorbito nella prima.
