Il codice indica una vasta serie di circostanze che presentano una diversa consistenza a seconda che siano qualificate come aggravanti ovvero attenuanti.
Vediamo nel dettaglio le questioni più rilevanti in relazione alle stesse.
- Che cosa sono le circostanze
- Tipologie di circostanze del reato
- Aggravanti e attenuanti: cosa sono
- Le circostanze aggravanti comuni
- Circostanze attenuanti comuni
- Circostanze attenuanti generiche
- Imputazione delle circostanze
- Errore sulla persona offesa
- Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Che cosa sono le circostanze
Le circostanze del reato sono elementi accidentali che accedono ad un reato già perfetto (ovvero completo nei suoi elementi essenziali) e comportano la variazione del regime sanzionatorio previsto in relazione alla fattispecie base.
A livello pratico, risulta, quindi, imprescindibile distinguere tra elemento costitutivo ed elemento accidentale. Sul punto la giurisprudenza ha elaborato il criterio strutturale, in forza del quale è necessario analizzare la modalità di descrizione della fattispecie operata dal legislatore. in particolare se la norma descrive in maniera completa e strutturata la fattispecie, questa assumerà carattere autonomo, mentre in caso di definizione incompleta per relationem si sarà in presenza di una fattispecie circostanziata.
Tipologie di circostanze del reato
Le circostanze possono essere suddivise in:
comuni (si trovano nella parte generale del Codice Penale e sono applicabili a tutti i tipi di reato) e speciali (sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato es. 576 e 625 c.p.);
intrinseche (riguardano la condotta illecita) ed estrinseche (sono estranee all’esecuzione e/o consumazione del reato e riguardano i cd. fatti successivi);
ad efficacia comune (determinano un aumento o una diminuzione della pena fino a 1/3), ad efficacia speciale (possono comportare l’applicazione di un aumento e/o diminuzione della pena superiore a 1/3 della pena base), auronome (comportano l'applicazione di una pena di specie diversa) e indipendenti (implicano una pena della stessa specie ma determinata in maniera indipendente da quella prevista per il reato semplice);
oggettive (riguardano la natura, l’oggetto, il tempo, il luogo dell’azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e le condizioni e qualità personali della persona dell’offeso) e soggettive (riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l’intensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti tra agente e soggetto passivo del reato). Quest’ultima distinzione assume rilevanza soprattutto in ambito di concorso di persone con riferimento al problema della loro applicabilità a tutti i correi.
Aggravanti e attenuanti: cosa sono
La principale distinzione si compie in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti.
Nel dettaglio:
le attenuanti determinano una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena;
le aggravanti determinano una maggiore gravità del reato e, conseguentemente, un aumento della pena.
Tali circostanze hanno la funzione di ridurre il divario tra l’astrattezza della norma di reato e la varietà delle situazioni in cui la condotta incriminata viene posta in essere.
Le circostanze aggravanti comuni
L’articolo 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, prevedendone, attualmente, diciotto:
l'avere agito per motivi abietti o futili;
l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;
l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;
l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;
l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;
l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
A norma dell’art. 1 DL. 625/79, è prevista un ulteriore aggravante comune per tutti i reati dolosi ovvero quella di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Circostanze attenuanti comuni
Il successivo articolo 62 c.p. si occupa, invece, delle circostanze attenuanti comuni, prevedendone sei:
aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale: ha nauta soggettiva e il movente deve essere apprezzabile alla stregua degli atteggiamenti etico - sociali prevalenti;
aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui: ha natura soggettiva ed è meglio conosciuta come attenuante della provocazione. La circostanza è caratterizzata dall’esistenza del carattere soggettivo (stato d’ira) e da quello oggettivo (fatto ingiusto ovvero contrario alle norme dell’Ordinamento e dall’insieme delle regole sociali vigenti nel contesto sociale di riferimento);
aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza: ha natura soggettiva. La circostanza risente dell’influsso esercitato da determinate concezioni psicologiche dell’epoca positivistica;
aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’aver agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità: ha natura oggettiva ed è stata in parte modificata dalla L. 19/1990;
essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa: ha natura oggettiva. La circostanza prevede due elementi: uno materiale (inserimento dell’azione dell’offeso nella serie delle cause che determinano l’evento) e uno psichico (volontà di concorrere alla produzione dell’evento medesimo);
aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: ha natura soggettiva e prevede due diverse ipotesi accomunate dalla circostanza del ravvedimento del reo successivamente alla commissione del reato e comunque prima dell’inizio del giudizio.
Circostanze attenuanti generiche
Le circostanze attenuanti generiche sono contemplate dall'articolo 62 bis c.p..
Il primo comma di detto articolo, stabilisce che “il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, coma una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62 c.p.".
In sostanza, si prevede l’applicabilità delle attenuanti generiche (ovvero delle circostanze diverse da quelle previste dall’art. 62 del c.p.) nel caso in cui il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Tra gli elementi a disposizione del Giudice ai fini della valutazione vi sono la gravità del reato, la capacità di delinquere del reo e così via.
Imputazione delle circostanze
Nella vecchia formulazione dell’art. 59 c.p. (rimasta in vigore fino al 1990), le circostanze venivano attribuite in base a un criterio obiettivo per cui esse, sostanzialmente, venivano riconosciute e ciò a prescindere dall’effettiva conoscenza (o meno) del soggetto agente e se il soggetto si rappresentava per errore come esistente una circostanza, questa non veniva valutata né a suo carico né a suo favore. Si trattava di una disciplina rigida che prevedeva l’applicazione di tali circostanze per il solo fatto di esistere.
Nel 1990 è entrata in vigore la Legge 7 febbraio 1990 n. 19, che ha riformulato (modificandolo) l’art. 59 del c.p. e ha stabilito che “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
Il legislatore ha quindi previsto un nuovo criterio di imputazione delle circostanze, più precisamente per quelle aggravanti, che da oggettivo è stato modificato in soggettivo, in linea con il principio di colpevolezza e della personalità della responsabilità penale. Pertanto, perché tali circostanze possano essere riconosciute, occorre un coefficiente soggettivo rispettivamente costituito dalla loro effettiva conoscenza o dalla loro conoscibilità (ignoranza colposa, errore determinato da colpa).
Inalterata è invece rimasta la disciplina per l’applicazione delle circostanze attenuanti (imputazione obiettiva).
Pertanto l’applicazione delle circostanze aggravanti dipende dall’effettiva conoscenza delle stesse da parte del reo al momento della commissione del reato (o comunque dal fatto che le stesse sono state ignorate per colpa o per errore determinato da colpa) mentre l’applicazione delle circostanze attenuanti dipende dalla loro oggettiva sussistenza a prescindere dalla partecipazione psicologica del soggetto agente.
Non rilevano in ogni caso le circostanze (aggravanti o attenuanti) putative (cioè ritenute per errore sussistenti).
Errore sulla persona offesa
Una disciplina particolare è prevista per l’ipotesi di errore sulla persona offesa da un reato.
Il primo comma dell’articolo 60 c.p. stabilisce infatti che “nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole"; il secondo comma aggiunge che “sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti".
La norma introduce una deroga al generale criterio di imputazione soggettivo delle circostanze aggravanti, in quanto esclude in ogni caso l'applicazione della aggravante indicata, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del soggetto agente.
Il tipico caso è quello di un uomo che convinto di uccidere il suo nemico, per un errore di percezione, uccide un uomo che in realtà è il padre. Di certo l’uomo risponderà di omicidio semplice ma non certo di parricidio giacché per la contestazione di tale tipo di reato occorre la effettiva consapevolezza da parte del soggetto agente di uccidere il proprio padre.
La ipotesi contemplata dall'art. 60 c.p. si distingue dall'aberratio ictus, in cui l'errore sulla persona deriva da un errore relativo alla fase esecutiva di commissione del reato.
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
L’articolo 63 c.p., nel disciplinare l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena, stabilisce le modalità di aumento e/o diminuzione della pena nel caso in cui in un medesimo contesto del reato si verifichino più circostanze attenuanti e aggravanti.
In particolare, il Codice prevede che, se le circostanze sono omogenee (ovvero tutte aggravanti e/o tutte attenuanti), si verifica un aumento o una diminuzione della pena quante sono le circostanze concorrenti.
La disciplina del concorso omogeneo si distingue poi a seconda che le circostanze siano ad efficacia comune e/o ad efficacia speciale.
Nel primo caso (efficacia comune), l’art. 63, 2° co. c.p. stabilisce che “se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente". Nella fattispecie occorre però far salvo quanto disposto dall’articolo 66 c.p. che stabilisce “se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato […] né comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto; […]�?.
Per quanto attiene al concorso di circostanze attenuanti, l’art. 67 c.p. stabilisce che la pena da applicare non può essere inferiore a dieci anni se la pena prevista per il delitto è l’ergastolo mentre negli altri casi non può essere inferiore a un quarto.
Nel secondo caso (efficacia speciale), l’art. 63, 4° co. c.p. stabilisce che “se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla"
Per converso, se le circostanze sono eterogenee (contemporaneamente aggravanti e attenuanti), si deve procedere a un giudizio di comparazione tra tutte, secondo il libero apprezzamento del Giudice.
Si potrà quindi giungere a un giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti e/o di quelle attenuanti o comunque a un giudizio di equivalenza per cui si procede al reciproco annullamento e alla semplice applicazione della pena base prevista dal Codice penale per quelle fattispecie di reato.
