Le cause di estinzione del reato e della pena sono situazioni che escludono la punibilità del reo, impedendo che questo sia in concreto punito.
- Quali sono le cause di estinzione del reato e della pena
- Le cause di estinzione dei delitti
- Morte del reo
- Amnistia propria
- Remissione della querela
- Prescrizione del reato
- Sospensione condizionale della pena
- Perdono giudiziale
- Sospensione del procedimento con messa alla prova
- Le cause di estinzione per le contravvenzioni
- Oblazione
- Adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore
- Le cause di estinzione della pena
- Indulto
- Morte del reo dopo la condanna
- Amnistia impropria
- Prescrizione della pena
- Grazia
- Liberazione condizionale
- Riabilitazione
- Non menzione della condanna
Quali sono le cause di estinzione del reato e della pena
Le cause che escludono la punibilità sono:
le cause di estinzione del reato;
le cause di estinzione della pena.
La differenza sta nel fatto che le prime operano antecedentemente all’intervento di una sentenza di condanna (incidendo sulla punibilità in astratto, estinguendo la potestà statale di applicare la pena minacciata), mentre le seconde presuppongono l’emanazione di una sentenza di condanna (estinguono la punibilità in concreto bloccando l’esecuzione della sanzione inflitta dal giudice).
Le cause di estinzione del reato si distinguono a loro volta in generali (riferibili a tutti i reati e si trovano nella parte generale del codice) e speciali (riferibili a determinati reati e si trovano in leggi speciali o nella parte speciale del codice), condizionate e incondizionate.
Morte del reo
Ai sensi dell'articolo 150 c.p. la morte del reo prima della condanna estingue il reato. La morte estingue tutte le pene, sia quelle principali che quelle accessorie mentre rimangono intatte le obbligazioni civili che nascono dal reato (es. risarcimento del danno).
Amnistia propria
L'amnistia è un provvedimento generale e astratto con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena. E’ considerata un atto di clemenza che estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della stessa e delle pene accessorie. Il provvedimento che concede l'amnistia deve essere adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
L'amnistia, quale causa di estinzione del reato, è quella propria che fa venir meno la possibilità di infliggere pene principali pene accessorie, misure di sicurezza ed eventuali sanzioni sostitutive (art. 151 co. I° pt. 2 c.p.).
La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni (sia sospensive che risolutive) o ad obblighi, previsti dalla legge di concessione (amnistia condizionata).
La Corte costituzionale ha riconosciuto sempre e comunque la possibilità per l'imputato di rinunciare ai benefici dell'amnistia e chiedere l'esame di merito, al fine di ottenere una eventuale assoluzione.
Remissione della querela
La remissione della querela, disciplinata dall'art. 152 c.p., presenta sul piano sostanziale natura di causa di estinzione del reato. Essa manifesta il venir meno dell'interesse della persona offesa al perseguimento del reato commesso nei suoi confronti.
Può assumere carattere processuale od extraprocessuale e, in questo secondo caso, può avvenire in forma espressa o tacita con atti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Prescrizione del reato
Il decorso di un determinato periodo di tempo (stabilito dalla legge) senza che intervenga la pronuncia di una la sentenza di condanna irrevocabile, determina l’estinzione del reato per prescrizione.
La misura costituisce la rinuncia dello Stato all’applicazione della sanzione punitiva sul presupposto del passare del tempo.
I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.
Sulla base della pena prevista per ciascun tipo di reato, l'art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario per la prescrizione del reato.
Sospensione condizionale della pena
La sospensione condizionale della pena prevede che l'autorità giudiziaria, dopo aver applicato una sanzione penale (sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a 2 anni), ne sospende l’esecuzione (per un termine di 5 anni se la condanna è per delitto e di 2 anni se è per contravvenzione) a condizione che il colpevole, per un certo periodo di tempo, non commetta altri reati.
In tal caso il reato viene estinto, in difetto, invece, il reo dovrà scontare entrambe le pene (la vecchia e la nuova). (Vedi: la guida sulla sospensione condizionale della pena)
Perdono giudiziale
Il perdono giudiziale rappresenta la rinuncia dello Stato all’applicazione di una pena, in considerazione della minore età del reo.
Ai fini dell’applicabilità di tale misura, in base all'art. 169 c.p.occorre che:
- il reo al momento della commissione del fatto, abbia un’età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- il reo non sia già stato condannato ad una pena detentiva per un delitto e non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionista;
- il Tribunale per i minorenni non ritenga di applicare in concreto una pena detentiva superiore ai due anni, ovvero pecuniaria superiore a 1549 euro;
- il giudice, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ritenga che il reo si asterrà dal commettere futuri reati.
Sospensione del procedimento con messa alla prova
La sospensione del procedimento con messa alla prova presenta una duplice natura processuale e sostanziale. Sul primo piano rappresenta un procedimento alternativo che può essere richiesto dall'imputato per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Mentre dal punto di vista sostanziale opera come causa di estinzione del reato.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte riparatorie per la diminuzione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o per il risarcimento del danno, congiuntamente all'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma rieducativo.
Al termine della misura di messa alla prova di cui all’art. 168-bis c.p.p., se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.
Le cause di estinzione per le contravvenzioni
Per le contravvenzioni, il codice prevede specifiche cause di estinzione.
Oblazione
L'oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di tale somma estingue il reato.
L'ordinamento distingue tra oblazione obbligatoria e facoltativa.
La prima trova applicazione nell’ambito delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda: l’imputato, facendone richiesta, ha diritto a beneficiare di questa causa di estinzione del reato pagando una somma pari alla terza parte del massimo della pena prevista per la contravvenzione. Quella facoltativa invece riguarda le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed è rimessa alla valutazione del Giudice. In questo caso, perché il reato si estingua, è necessario pagare una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore
Il decreto legislativo attuativo della legge n. 134 del 2021 ha introdotto una nuova causa di estinzione delle contravvenzioni consumate in particolari materie.
Questa opera già nella fase delle indagini preliminari, laddove si assista al tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e al pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
La previsione presenta finalità deflattive, in quanto è volta ad evitare che vengano proseguiti procedimenti suscettibili di concludersi già nella fase delle indagini preliminari.
Le cause di estinzione della pena
Le cause di estinzione della pena sono quelle misure che operano sulla pena inflitta con sentenza di condanna. Le stesse, pertanto, non aggrediscono il reato che continua a produrre i suoi effetti giuridici. Vediamo quali sono.
Indulto
L'indulto è un provvedimento generale ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica. Nella prassi è utilizzato come strumento di periodico sfoltimento delle carceri. Consiste in un atto di clemenza che condona la pena, in tutto o in parte, o la commuta in una pena di specie diversa. Si distingue un indulto proprio da un indulto improprio a seconda che il condono intervenga nella fase esecutiva rispetto a una sentenza irrevocabile di condanna o sia applicato dal Giudice al momento della sentenza.
E’ un provvedimento di clemenza adottato dal Parlamento (legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale). Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l'amnistia.
Sul piano oggettivo, la delimitazione dell'indulto rientra nella discrezionalità del legislatore che, di volta in volta, fissa i limiti quantitativi di pena condonabile. Dal punto di vista soggettivo, invece, l'indulto non può essere concesso a favore dei recidivi aggravati e reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
L’indulto non estingue le pene accessorie, a meno che la legge di concessione non disponga diversamente e neppure gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato.
Diversamente dalla grazia (provvedimento individuale), l'indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni di pena.
Morte del reo dopo la condanna
Anche la morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena. Essa, però, non fa venire meno le obbligazioni civili nascenti dal reato, né estingue la confisca.
Amnistia impropria
Secondo quanto stabilito dall'art. 151 c.p., “l’amnistia […] se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie" e ciò anche se permangono gli altri effetti penali.
L'amnistia impropria fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie anche se permangono gli altri effetti penali. Conseguentemente, anche con il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Prescrizione della pena
Il decorso del tempo incide anche sulla pena inflitta con sentenza passata in giudicato. La prescrizione estingue la pena se dopo un determinato periodo di tempo (stabilito dalla legge) la sentenza di condanna non viene eseguita. Il decorso del tempo non estingue la pena dell’ergastolo e le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Ulteriori limitazioni sono previste nei confronti dei recidivi reiterati e aggravati, dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza e nei confronti del reo per riporti una condanna alla reclusione per delitto della stessa indole.
Grazia
La grazia è un provvedimento di carattere individuale emesso (discrezionalmente) dal Presidente della Repubblica con il quale viene condonata (in tutto o in parte) la pena principale di un condannato.
Secondo l'art. 174 c.p., la grazia “condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna".
Liberazione condizionale
La liberazione condizionale mira a favorire la rieducazione e il reinserimento nella società delle persone che, condannate a una pena detentiva, abbiano tenuto in carcere una buona condotta.
Con la libertà condizionale viene disposta la liberazione immediata del condannato e l'estinzione differita della pena, subordinatamente alla mancata commissione, entro il termine stabilito dalla legge, di un reato della stessa indole.
Tale misura viene concessa solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il reo ha scontato almeno trenta mesi o metà della pena inflittagli,
- la pena ancora da scontare non supera i cinque anni;
- durante questo periodo il reo ha mostrato il proprio ravvedimento e ha adempiuto le obbligazioni civili nascenti dal reato;
- il reo non ha già usufruito del beneficio per la medesima pena.
Ai sensi dell'art. 177 c.p. "La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale".
La libertà condizionale può essere concessa anche ai condannati all'ergastolo dopo che abbiano trascorso in carcere almeno 26 anni.
Riabilitazione
La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
La riabilitazione determina la cancellazione definitiva dal casellario giudiziale dei reati commessi in passato.
In base al disposto dell’art. 178, essa non può essere concessa quando il condannato, sia stato sottoposto a misura di sicurezza o non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
La domanda di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza per il distretto del luogo ove veniva inflitta la condanna.
Non menzione della condanna
La non menzione della condanna penale nel certificato del casellario giudiziale è concessa discrezionalmente dal giudice al reo in caso di prima condanna per reati ritenuti non gravi (pena detentiva non superiore a 2 anni).
