Che cosa sono le sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative, secondo l'ordinamento italiano, sono le sanzioni che la legge prevede per chi ha violato una norma giuridica: tali violazioni rappresentano degli illeciti amministrativi. Le sanzioni amministrative concepite nel senso in cui sono intese oggi sono il frutto della legge n. 689/1981, con la quale è stato istituito il sistema compiuto di illecito amministrativo dopo che molti reati che fino a quel momento venivano puniti con l'ammenda sono stati depenalizzati.
Nella maggior parte dei casi, le sanzioni amministrative sono di carattere pecuniario, il che vuol dire che presuppongono il pagamento di una certa somma di denaro.
Si distingue tra sanzioni proporzionali e sanzioni fisse: per le prime non è prevista alcuna soglia massima, mentre per le seconde sono stabiliti un limite minimo di 10 euro e un limite massimo di 15mila euro. Il limite massimo di ogni sanzione amministrativa, a meno che la legge non stabilisca diversamente, non può essere superiore al decuplo del minimo per ogni violazione.
La proporzione tra la sanzione e il reddito è prevista per le sanzioni amministrative pecuniarie che riguardano delle violazioni al Codice della Privacy: il comma 4 dell'articolo 44 della legge 14/2009, infatti, prevede che le sanzioni in merito possano essere moltiplicate fino al quadruplo nel caso in cui le condizioni economiche di chi ha commesso l'illecito rendano inefficaci le sanzioni standard.
Natura giuridica delle sanzioni amministrative
Un discorso a parte merita l'analisi della natura giuridica delle sanzioni amministrative. Sul tema si è interrogata la Corte EDU, nell'ottica di identificare l'ambito applicativo dei criteri Engel, ossia i principi e le garanzie elaborate per la materia penale.
Secondo l'impostazione della Corte EDU, infatti, è necessario superare la "truffa delle etichette", inquadrando la vera essenza dei provvedimenti, a prescindere dalla veste formale assunta dagli stessi. A tal fine, si richiede di analizzare la finalità del provvedimento amministrativo nel caso concreto. Se, infatti, il provvedimento assume carattere afflittivo e sanzionatorio (e non reintegrativo o risarcitorio) allora dovrà sottostare alle disposizioni ai criteri elaborati dalla giurisprudenza internazionale. Trattasi, infatti, di provvedimenti solo formalmente amministrativi ma sostanzialmente penali.
L'opposizione alle sanzioni amministrative
L'opposizione alle sanzioni amministrative può essere proposta con l'obiettivo di ottenere un annullamento del provvedimento, che può essere totale o parziale, o comunque una riduzione della sanzione.
L'opposizione deve essere proposta di fronte al giudice di pace, a meno di casi eccezionali che sono riservati ad organi giurisdizionali minorili, tributari o amministrativi. Inoltre, vi sono delle circostanze nelle quali occorre proporre l'opposizione avanti al tribunale ordinario: in particolare, nel caso in cui la sanzione sia stata applicata in seguito a una violazione relativa a disposizioni in materia valutaria, di igiene degli alimenti e delle bevande, di antiriciclaggio, di previdenza e assistenza obbligatoria, di tutela del lavoro, di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, di igiene sui luoghi di lavoro, di tutela della flora, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di tutela della fauna e di tutela delle aree protette.
Per l'opposizione alle sanzioni amministrative, poi, il tribunale ordinario è competente quando viene applicata una sanzione di più di 15.493 euro se la violazione è stata punita con una sanzione pecuniaria proporzionale senza che sia previsto un limite massimo e quando viene applicata una sanzione non pecuniaria, da sola o insieme con una sanzione pecuniaria.
L'opposizione può essere richiesta da chiunque ritenga illegittima una sanzione amministrativa che ha ricevuto. L'assistenza di un avvocato non è necessaria, anche se è consigliata: per presentare il ricorso è necessario rispettare il termine di trenta giorni calcolato a partire dalla data in cui l'ordinanza è stata notificata.
Si può presentare il ricorso in prima persona o tramite un avvocato dotato di regolare mandato; per le società, il soggetto di riferimento è - ovviamente - il loro legale rappresentante.
Nell'atto che viene notificato al trasgressore viene specificato anche il giudice al cui cospetto si può fare opposizione: all'interno del ricorso devono essere comprese tutte le richieste, con la segnalazione di testimoni, documenti e altre prove. Il ricorso, con il quale è possibile chiedere che l'esecuzione venga sospesa, deve essere spedito con posta raccomandata o depositato nella cancelleria del giudice del luogo in cui è avvenuta la violazione. Non sono ritenuti validi gli invii effettuati via fax o tramite posta elettronica.
La prescrizione delle sanzioni amministrative
La prescrizione delle sanzioni amministrative è di cinque anni: l'ordinanza che ingiunge il pagamento delle stesse, infatti, deve essere adottata e poi notificata al soggetto interessato non più tardi di cinque anni calcolati dal momento in cui la violazione è stata commessa.
L'articolo 18 della legge n. 689/81, che costituisce il riferimento normativo in materia, non stabilisce in maniera esplicita quale sia il termine entro il quale l'ordinanza ingiunzione debba essere notificata.
Le soluzioni che sono state formulate su questo punto sono due: una prevede che sia applicato il termine di novanta giorni, in linea con ciò che succede per i provvedimenti amministrativi secondo la legge n. 241/90; l'altra prevede che sia applicato il termine di cinque anni che è stabilito per la prescrizione delle sanzioni amministrative. Il termine di novanta giorni è ritenuto applicabile solo da una parte minoritaria della giurisprudenza.
