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Imposta ipotecaria e catastale

Le imposte ipotecarie e catastali sono tributi dovuti, rispettivamente, in caso di formalit� presso i registri immobiliari e in caso di volture catastali

Che cos'è l'imposta ipotecaria e catastale

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Quando si parla di imposta ipotecaria e catastale si fa riferimento a due tipi di imposte differenti: 

- la prima è un tributo indiretto che deve essere pagato tutte le volte che vengono eseguite nei pubblici registri immobiliari delle formalit� , come per esempio iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, cancellazioni o rinnovazioni; 

- la seconda deve essere pagata, invece, tutte le volte che - in seguito a una donazione, a una successione, a una cessione o alla costituzione di un'ipoteca - viene eseguita una voltura catastale. 

La disciplina

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Le formalit�  per cui è dovuta l'imposta ipotecaria - che è disciplinata dal decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre del 1990 - vengono operate quando si costituiscono dei diritti reali di godimento o delle ipoteche, oppure in seguito a donazioni, successioni o cessioni immobiliari. 

Sia nel caso dell'imposta ipotecaria che nel caso dell'imposta catastale non si tiene conto delle passivit�  del de cuius, sempre che vi siano, in quanto esse colpiscono, in caso di successione, l'intero valore immobiliare dichiarato.
L'imposta ipotecaria e catastale non deve essere versata per gli atti di espropriazione per pubblica utilit�  eseguiti a favore dello Stato, per le formalit�  effettuate negli interessi dello Stato e per le operazioni di voltura catastale e di trascrizione che riguardano trasferimento a titolo gratuito di alloggi dello Stato (e pertinenze relative) realizzati secondo leggi speciali di finanziamento per necessit�  abitativa a favore delle amministrazioni comunali. Rientrano in tali esenzioni anche i trasferimenti a titolo gratuito eseguiti a favore degli enti pubblici, dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle associazioni o fondazioni riconosciute a livello legale e con finalit�  di utilit�  pubblica. 

Imposta ipotecaria e catastale: base imponibile

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La base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale è commisurata all'imponibile che viene calcolato per l'imposta di registro (o per l'imposta di successione, nel caso di una successione). L'imposta ipotecaria è dovuta sull'ammontare del credito nel caso di iscrizione di ipoteca (o di rinnovazione), tenendo conto anche degli interessi e degli accessori per i quali è stata iscritta l'ipoteca. L'imponibile di un immobile che rientra nei beni aziendali, infine, è rappresentato dal valore venale al lordo di passivit�  o oneri eventuali. 

Imposta ipotecaria e catastale prima casa

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Per l'imposta ipotecaria e catastale sulla prima casa, cioè nel caso di un immobile acquistato e destinato ad abitazione principale, sono previste delle agevolazioni. Per un immobile da destinare ad abitazione principale comprato da un privato, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale sono pari a 50 euro ciascuna, e ad esse si aggiunge un'imposta di registro pari al 2%. Per un immobile da destinare ad abitazione principale comprato da una ditta costruttrice, invece, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale sono pari a 200 euro ciascuna, e ad esse si aggiunge il versamento dell'Iva pari al 4%. 

Imposta ipotecaria e catastale seconda casa

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Per quel che riguarda l'imposta ipotecaria e catastale seconda casa, in assenza dei requisiti di cui l'acquirente può beneficiare per richiedere le agevolazioni concesse per la prima casa i versamenti variano a seconda di chi vende l'immobile. Se la seconda casa viene acquistata da un privato o da un'impresa esente da Iva, oltre alle imposte di registro pari al 9% si hanno un'imposta catastale da 50 euro e un'imposta ipotecaria da 50 euro; se, invece, la seconda casa viene acquistata da un'impresa soggetta a Iva, sia l'imposta catastale che quella ipotecaria sono di 200 euro (l'Iva è al 10% in tutti i casi tranne che per gli immobili di lusso, che presuppongono un'Iva al 22%). La cessione è da considerarsi esente da Iva, se il venditore è un'impresa, a meno che la vendita sia effettuata entro cinque anni dalla conclusione della costruzione. Il venditore, in ogni caso, ha la possibilit�  di decidere di sottoporre a Iva la cessione, ma a patto di manifestare tale scelta specificandolo nell'atto di vendita. 

Imposta ipotecaria e catastale successione

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Nel caso di una dichiarazione di successione, è necessario pagare un'imposta ipotecaria pari al 2% del valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione. Non devono essere prese in considerazione eventuali passivit� , come invece si fa con l'imposta di successione, il che vuol dire che l'intero valore immobiliare è la base per il calcolo della percentuale. Per quel che riguarda l'imposta catastale per una dichiarazione di cessione, invece, la percentuale è pari all'1%. 

Imposta ipotecaria e catastale donazione

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Nel caso in cui uno o più beni immobili siano oggetto di donazione, è necessario provvedere al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale: la prima è pari al 2%, mentre la seconda è pari all'1%. 

Se si tratta di prima casa, tuttavia, si applicano le condizioni viste in precedenza, con il versamento di una quota fissa di 200 euro. 

Il versamento delle imposte su una donazione deve essere effettuato nel momento in cui viene registrato l'atto pubblico, vale a dire in presenza di un notaio.

Data: 20 marzo 2020