Esercizio provvisorio dell'impresa
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019) dedica specifiche disposizioni all'esercizio provvisorio dell'impresa e alle modalità di liquidazione dell'attivo nella procedura di liquidazione giudiziale. Queste procedure rappresentano strumenti fondamentali per preservare il valore dell'azienda e massimizzare il realizzo dell'attivo a beneficio dei creditori.
Esercizio Provvisorio dell'Impresa
L'esercizio provvisorio dell'impresa è una procedura transitoria che consente la continuazione temporanea dell'attività aziendale durante la liquidazione giudiziale. Secondo il CCII, il tribunale, al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, ha il potere di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione possa derivare un danno grave, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori.
L'esercizio provvisorio rappresenta una fase strategica della procedura, finalizzata a:
Preservare il valore aziendale: mantenere l'operatività dell'impresa per evitare perdite di clientela, contratti e know-how.
Ottimizzare il realizzo: consentire una vendita dell'azienda in migliori condizioni economiche.
Mantenere l'occupazione: preservare i livelli occupazionali durante la transizione verso la liquidazione.
Autorizzazione Giudiziaria all'Esercizio Provvisorio
Su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è rilasciata dal giudice delegato su richiesta del curatore, previo accertamento della fattibilità e della sostenibilità dell'attività temporanea. La richiesta deve includere un dettagliato piano di gestione e una rendicontazione preliminare delle risorse necessarie.
Rendiconto dell'Attività di Esercizio Provvisorio
Il curatore è tenuto a presentare in cancelleria un rendiconto dell'attività alla fine di ogni semestre o alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, nonché ad informare senza indugio, sia il giudice delegato che il comitato dei creditori, di eventuali circostanze sopravvenute in grado di influire sulla prosecuzione dell'esercizio stesso.
Il rendiconto deve essere dettagliato e comprensivo di:
Entrate e uscite: relative all'attività aziendale.
Valutazione dello stato di salute dell'impresa: analisi della situazione economica e gestionale.
Eventuali interventi di gestione straordinaria: effettuati durante l'esercizio provvisorio.
Stato di avanzamento del piano di gestione: verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Cessazione dell'Esercizio Provvisorio
In ogni caso, se il comitato dei creditori, dietro convocazione del curatore, una volta informato sull'andamento della gestione, non ravvisi l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Resta ferma, inoltre, la facoltà del tribunale di ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio, non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
L'esercizio provvisorio si conclude con:
Approvazione del rendiconto: da parte del giudice delegato.
Al termine di tale fase, si procede alla liquidazione definitiva dell'attivo, secondo le modalità previste dal CCII e aggiornate con le recenti normative.
Affitto dell'Azienda
Il CCII disciplina, inoltre, la procedura per l'affitto dell'azienda o di singoli rami della stessa. Su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, il giudice delegato può autorizzare l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa, e comunque per una durata compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
La scelta dell'affittuario viene effettuata dal curatore sulla base di stima, assicurando adeguate forme di pubblicità, massima informazione e partecipazione degli interessati, tenendo conto oltre che dell'ammontare del canone offerto anche delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
Programma di Liquidazione
Il programma di liquidazione rappresenta la strategia di smaltimento dell'attivo aziendale, predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. Deve contenere:
Modalità di realizzo dell'attivo: strategie di vendita e liquidazione.
Priorità e modalità di pagamento dei creditori: ordine di soddisfacimento secondo la legge.
Tempi stimati: per la conclusione della liquidazione.
Principi Fondamentali e Giurisprudenza
In particolare, è stato chiarito che i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, mentre quelli sorti anteriormente alla liquidazione giudiziale che derivino da un contratto ad esecuzione periodica o continuata ancora pendente alla data della sentenza dichiarativa, sono o meno prededucibili a seconda che, al termine dell'esercizio, il curatore abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto medesimo.
È stata inoltre affermata l'importante disposizione secondo cui la retrocessione al debitore di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga ai principi generali di responsabilità del datore di lavoro.
Le novità del D.Lgs. 136/2024 (Correttivo ter)
Il D.Lgs. 136/2024 ha riformulato l'art. 189 CCII in materia di rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale, con riflessi diretti sull'esercizio provvisorio. In particolare, quando la prosecuzione dell'impresa è autorizzata, il curatore subentra nei rapporti di lavoro; in caso contrario, comunica per iscritto il recesso. La nuova formulazione chiarisce che, decorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione senza comunicazione di subentro, i rapporti si intendono risolti di diritto, salva proroga autorizzata dal giudice delegato.
Il Correttivo ha inoltre precisato (art. 191 CCII) che, in caso di trasferimento d'azienda disposto nell'ambito della liquidazione giudiziale, la procedura sindacale ex art. 47 della legge n. 428/1990 si applica solo quando l'azienda occupa complessivamente più di quindici lavoratori.
