Concordato fallimentare 

Il concordato fallimentare è una procedura disciplinata dagli artt. 124-141 della legge fallimentare (RD n. 267/1942), che consente di chiudere il fallimento e soddisfare i creditori attraverso la presentazione di una proposta dei creditori o di un terzo

Cos'è il concordato fallimentare

[Torna su]

Il concordato fallimentare, previsto e disciplinato dalla legge fallimentare n. 267/1942, è una procedura che si pone l'obiettivo di soddisfare tutti i creditori della società. 

Esso è anche una forma di chiusura del fallimento, che si traduce in un accordo tra il fallito o un terzo e i creditori.

Il concordato fallimentare dopo la riforma

[Torna su]

La disciplina del concordato fallimentare contenuta nella legge fallimentare è ancora in vigore perché applicabile alle procedure iniziate o pendenti prima dell'entrata in vigore di una parte del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Dell'esperienza positiva di procedure come il concordato fallimentare e preventivo, ne ha fatto tesoro la delega conferita al Governo per la riforma organica delle procedure concorsuali. 

Nel codice della Crisi di cui al Dlgs. n. 14/2019 infatti non solo vengono incentivate le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte dei creditori, dei terzi e del debitore, ma vengono valorizzate in generale tutte quelle procedure in cui la crisi dell'impresa può essere risolta tramite accordi debitore-creditore, per ridurre i tempi e scongiurare lo stigma dell'imprenditore dalla dichiarazione di “fallimento”, termine scomparso dal testo del Codice. 

Differenza tra concordato preventivo e concordato fallimentare

[Torna su]

Il concordato fallimentare e quello preventivo si distinguono principalmente per il momento in cui viene avanzata la proposta. 

Il concordato preventivo infatti viene proposto quando il debitore si trova in uno stato di crisi o di insolvenza e vuole evitare il fallimento. 

Il concordato fallimentare invece viene proposto per porre fine alla procedura fallimentare proponendo un accordo concordato con i creditori al posto della liquidazione fallimentare e alla ripartizione dell'attivo.

La proposta di concordato

[Torna su]

La proposta di concordato, disciplinata dall'art. 124 della legge fallimentare, può essere presentata anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a condizione che i dati contabili e le altre informazioni consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato.

Contenuto della proposta

In merito al contenuto della proposta di concordato, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 124 L.F., essa può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei e trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, purché se ne indichino le ragioni. 

La proposta può anche optare per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché prevedere che i creditori privilegiati, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o a diritti sui quali sussiste una causa di prelazione come indicato nella relazione giurata di un professionista. 

Rimane fermo che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 

La proposta può prevedere inoltre la cessione dei beni compresi nell'attivo fallimentare e delle azioni di pertinenza della massa, se autorizzate dal giudice delegato. 

Chi può presentare la domanda

La domanda di concordato fallimentare può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo. Non può presentare domanda di concordato il fallito, società a cui lo stesso partecipa e società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e a condizione che non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Concordato fallimentare con terzo assuntore

[Torna su]

La figura del terzo assuntore è stata prevista formalmente dalla legge di riforma della materia fallimentare del 2006. 

Trattasi di un soggetto che, per effetto della sentenza di omologazione del concordato le attività fallimentari acquisisce e si accolla, con o senza la liberazione immediata del debitore, le obbligazioni che discendono dal concordato fallimentare .

Approvazione del concordato

[Torna su]

La proposta di concordato, che rappresenta il primo passo importante della procedura, è quindi presentata al giudice delegato, il quale, valutata la ritualità della stessa, previo parere del curatore e del comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione a questi ultimi, fissando un termine, non inferiore ai 20 giorni, entro il quale gli stessi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso (art. 125 L.F.), dovendosi ritenere, in caso contrario, consenzienti (art. 128, comma 2, L.F.).

Nel delineare le modalità di votazione e di formazione della maggioranza, l'art. 128 L.F. stabilisce, in via generale, che il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 127.

Omologazione del concordato

[Torna su]

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione (a mezzo posta elettronica certificata) al proponente, affinché possa richiedere l'omologazione del concordato, ai creditori dissenzienti e al fallito, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine (non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni) per proporre eventuali opposizioni.

Se entro detto termine non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. Tale forma di pubblicità è funzionale anche all'eventuale proposizione del reclamo dinanzi alla corte di appello, che pronuncerà in camera di consiglio (art. 131 L.F.).

Efficacia del decreto

Una volta che il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. 

Effetti del concordato fallimentare

[Torna su]

Scaduti i termini per l'opposizione o esaurite le impugnazioni previste dall'art. 129 L.F., la proposta acquista efficacia e il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento (compresi coloro che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo), ferma restando la possibilità per gli stessi di agire per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso (art. 135 L.F.).

Spetta agli organi della procedura (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) sorvegliare l'esecuzione del concordato, in modo che lo stesso venga adempiuto secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. 

Accertata la completa esecuzione del concordato il giudice delegato “ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato". 

Come si chiude il concordato fallimentare

[Torna su]

Da quanto detto emerge che il concordato fallimentare, in base a quanto previsto dall'art. 130 della legge fallimentare si chiude “dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in  cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.” Quando il decreto di omologazione poi diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale chiude il fallimento. 

Risoluzione e annullamento del concordato

[Torna su]

Il concordato omologato, ex art. 137 L.F.,può essere risolto, ad istanza di ciascun creditore, nell'ipotesi di mancata costituzione delle garanzie promesse o di inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso. 

Il successivo art. 138 L.F. dispone che lo stesso possa anche essere annullato dal tribunale su istanza del curatore o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

In entrambi i casi, la sentenza che risolve o che annulla il concordato, riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

Fac-simile concordato fallimentare

[Torna su]

Di seguito un fac-simile di ricorso ex artt. 124 e seguenti R.D. n. 267/1942 per l'ammissione alla procedura di concordato fallimentare: 

Concordato fallimentare proposto da un creditore 

TRIBUNALE DI..... 

Sezione Fallimenti

RICORSO EX ARTT. 124 E SEGG. R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO FALLIMENTARE

La società ________________________________, partita I.V.A. e codice fiscale n.______ _______________________, con sede in __________________, via _____________________ n. ____________________, iscritta nel Registro delle Imprese di .__________________al n. ____________e al REA di________________. Al n. __________________ nella persona dell’Amministratore unico dott. __________________ domiciliata in ________________ via _______________ n. _______________, presso lo studio dell’Avv. _________________ codice fiscale n. ____________________, che la rappresenta e difende per procura stesa in calce al ( o a margine del) presente atto. 

PREMESSO 

– che la società ________________________________________è creditrice della società ___________________ fallita con sentenza del Tribunale di ______________ n. __________ emessa in data ________________; – che l’assemblea straordinaria della società esponente, riunitasi il ______________ ha autorizzato la presentazione della presente proposta di concordato fallimentare (art. 124 R.D. 16 marzo 1942, n. 267); - che detta proposta di concordato presenta il seguente contenuto: 

a) suddivisione dei creditori in due classi: creditori privilegiati e chirografari (doc. all. ___________); 

b) ristrutturazione dei debiti con cessione dei valori attivi a terzi, in condizioni da consentire la continuazione delle attività aziendali (doc. all. ____________); 

c) soddisfazione dei creditori come segue: 

• pagamento integrale spese di giustizia, dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati; 

• distribuzione del residuo ottenuto dalla predetta cessione ai creditori chirografari nella percentuale del ____________%, entro sei mesi dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato fallimentare (doc. all. ________________); 

d)garante dell’esecuzione del concordato è il Sig._________________nato a ____________ il ______________ e residente in ____________, via ____________________ n. __________________________, che in cambio della cessione in blocco delle attività fallimentari si assume l’obbligo di adempiere gli obblighi del concordato sino alla concorrenza della somma di Euro ____________________________ di cui - Euro _______________ verranno versati al Curatore con assegni circolari, almeno 20 giorni prima della data dell’udienza di omologa; - Euro _________________ con garanzia fideiussoria rilasciata dalla Banca di _________________ Agenzia n.____________, di___________, via ____________________, n. _______________. 

Tutto quanto sopra precisato e premesso 

CHIEDE 

che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi degli artt. 125 e segg. R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dare corso alla procedura necessaria all'approvazione del concordato fallimentare come sopra proposto e dettagliato e, in caso di accettazione, voglia procedere al successivo giudizio di omologazione. dello stesso. 

Con osservanza. 

_______________, lì ___________________ 

Il proponente ____________________________ 

IL GIUDICE DELEGATO letto il ricorso che precede, visti gli atti, visti gli artt. 154 e 125 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, invita il Comitato dei creditori e il Curatore ad esprimere parere sulla suddetta proposta di concordato, soprattutto in relazione ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. 

___________________ lì _______________ 

IL GIUDICE DELEGATO _________________________________

 

Data aggiornamento: 8 aprile 2022

« Estensione del fallimento Il concordato preventivo »