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L'oggetto della donazione

Guida sulle donazioni
La donazione può avere a oggetto i beni che fanno parte del patrimonio del donante al momento dell'atto e non i beni futuri. E i beni altrui?

La donazione può avere come oggetto qualunque bene facente parte del patrimonio del donante al momento in cui la stessa viene posta in essere.
Sono invece esclusi dalla donazione i beni futuri.

Donazione di beni futuri

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L'articolo 771 del codice civile, infatti, sancisce che la donazione può comprendere solo i beni presenti, mentre, se comprende beni futuri, deve considerarsi nulla, a meno che non si tratti di frutti non separati.
Per beni futuri devono intendersi sia i beni che ancora non esistono in natura, sia i beni che esistono in natura ma non sono ancora entrati a fare parte del patrimonio del donante.

Universalità di cose

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Va tuttavia precisato che, sempre secondo quanto disposto dal predetto articolo 771, se la donazione ha come oggetto un'universalità di cose della quale il donante si è conservato il godimento, la donazione riguarda anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo diversa volontà esplicitata nell'atto.

Lesioni lesive della legittima

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Un ulteriore limite che incide sulla libertà del donante di scegliere cosa donare coincide con i diritti successori degli eredi legittimari.
Infatti, le donazioni ritenute lesive di questi diritti possono essere colpite e parzialmente invalidate dall'azione di riduzione esperita dall'erede leso.
Vai alla guida: "I legittimari nella successione ereditaria".

Donazione di beni altrui

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Infine, mentre, come visto, per i beni futuri è lo stesso codice civile, all'art. 771, a sancire espressamente il divieto de quo, per i beni altrui la legge non ha contemplato una norma specifica, tanto che parte della dottrina, in analogia a quanto previsto per la vendita e in aderenza al principio generale di libertà negoziale (ex art. 1322 c.c.), ammette la possibilità, a certe condizioni, di dedurre in un contratto di donazione anche un bene altrui. 

Tesi positivista

La tesi positivista, più specificatamente, interpreta il silenzio del legislatore in senso affermativo poiché - oltre alla differenza ontologica ravvisata nei due tipi di beni (analogamente alla struttura giuridica separata individuata dal legislatore per la vendita di bene futuro e di cosa altrui, ex artt. 1472 e 1478 c.c.) - nella donazione di cosa altrui, l'eccesso di prodigalità che costituisce la ratio del divieto di donazione di cose future si riduce notevolmente di portata, essendo controbilanciato dalla libertà di autodeterminazione contrattuale, tutelata dalla Carta costituzionale e, dunque, non assoggettabile a limitazioni dispositive non previste espressamente dal legislatore.

Tesi negativista 

La tesi negativista, invece, seguendo l'interpretazione letterale della norma che statuisce la donazione dei soli beni presenti del donante, estende il divieto di donazione di beni futuri anche alla donazione di cosa altrui, poiché, al pari dei primi, anche tali beni non fanno parte del patrimonio del disponente al momento del compimento dell'atto traslativo.
La ratio sottesa agli istituti in parola sarebbe la medesima, con la differenza che nella fattispecie di beni futuri gli stessi non sono presenti perché ancora non esistenti in rerum natura, mentre le cose altrui non appartengono alla sfera patrimoniale del donante poiché di proprietà di un terzo.

Aggiornamento: ottobre 2019