La donazione può avere come oggetto qualunque bene facente parte del patrimonio del donante al momento in cui la stessa viene posta in essere.
Sono invece esclusi dalla donazione i beni futuri.
Donazione di beni futuri
Per beni futuri devono intendersi sia i beni che ancora non esistono in natura, sia i beni che esistono in natura ma non sono ancora entrati a fare parte del patrimonio del donante.
Universalità di cose
Lesioni lesive della legittima
Un ulteriore limite che incide sulla libertà del donante di scegliere cosa donare coincide con i diritti successori degli eredi legittimari.
Infatti, le donazioni ritenute lesive di questi diritti possono essere colpite e parzialmente invalidate dall'azione di riduzione esperita dall'erede leso.
Vai alla guida: "I legittimari nella successione ereditaria".
Donazione di beni altrui
Infine, mentre, come visto, per i beni futuri è lo stesso codice civile, all'art. 771, a sancire espressamente il divieto de quo, per i beni altrui la legge non ha contemplato una norma specifica, tanto che parte della dottrina, in analogia a quanto previsto per la vendita e in aderenza al principio generale di libertà negoziale (ex art. 1322 c.c.), ammette la possibilità, a certe condizioni, di dedurre in un contratto di donazione anche un bene altrui.
Tesi positivista
Tesi negativista
La tesi negativista, invece, seguendo l'interpretazione letterale della norma che statuisce la donazione dei soli beni presenti del donante, estende il divieto di donazione di beni futuri anche alla donazione di cosa altrui, poiché, al pari dei primi, anche tali beni non fanno parte del patrimonio del disponente al momento del compimento dell'atto traslativo.
