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La capacità di donare e di ricevere

Guida sulle donazioni

Cosa si intende per capacità di donare e di ricevere, quali sono le regole dettate dal legislatore e le differenze dovute alla tutela del donante

Capacità di donare e di ricevere: le diverse regole

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Per quanto riguarda la capacità di donare e di ricevere, il legislatore ha dettato regole diverse a seconda che si tratti di donante ovvero di donatario, proprio in considerazione del fatto che il primo merita una tutela peculiare, in virtù del depauperamento patrimoniale che si realizza con la donazione. 

Capacità di donare: la disciplina

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Per il donante, infatti, gli artt. 774 e 775 c.c. richiedono la piena capacità di disporre, pena l'annullabilità dell'atto, senza neppure la necessità di dimostrare in giudizio la malafede del donatario. 

Donazione dell'inabilitato

Il codice detta regole specifiche sia in tema di inabilitazione - esplicitando all'art. 776 c.c. che la donazione fatta dall'inabilitato può essere annullata anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, purchè sia stata effettuata in corso di svolgimento del giudizio di inabilitazione - che per le persone incapaci di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto, prevedendo l'annullamento su istanza dello stesso donante (dai suoi eredi e aventi causa) entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta (art. 775 c.c.).

Donazione dell'incapace

Un altro limite, dettato da ragioni di doverosa protezione degli incapaci contro il rischio di abusi, è quello dell'art. 779 c.c. che stabilisce la nullità per la donazione a favore del tutore o del protutore del donante, prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Donazione delle persone giuridiche

Oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche possono procedere a donazioni, purché sia previsto nell'atto costitutivo e/o nello statuto ed entro i limiti ivi eventualmente fissati.

Capacità di ricevere: la disciplina

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Quanto alla capacità del donatario, nel tempo sono venuti meno quasi tutti gli ostacoli giuridici che l'ordinamento aveva, a fini diversi, interposto. 

Donazione alle persone giuridiche

Così le persone giuridiche, dall'entrata in vigore della legge n. 127/1997 (c.d. Bassanini bis), possono accettare donazioni, a prescindere dall'autorizzazione amministrativa e dalla richiesta di riconoscimento, per gli enti che ne fossero sprovvisti.

Donazione all'incapace

Per le persone fisiche, d'altro canto, uno dei limiti sopravvissuti è quello che sancisce l'incapacità a ricevere per donazione del notaio rogante (art. 28, n. 3 della legge n. 89/1913).

Donazione al nascituro

In base al combinato disposto degli artt. 321 e 784 c.c., peraltro, è possibile disporre per donazione anche a favore di un nascituro, perfino se non concepito, a patto che, in questo caso, sia vivente al tempo della donazione il genitore prescelto dal donante.