Cos'è la Scia, quando è necessaria e come richiederla
La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una comunicazione, da presentare all'amministrazione comunale di riferimento, necessaria per poter porre in essere regolarmente gli interventi di demolizione, restauro o ampliamento di immobili.
La sua disciplina, contenuta negli articoli 22 e 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è stata recentemente sottoposta a due importanti interventi che ne hanno modificato in maniera incisiva i tratti: il cd. decreto Scia 1 (d.lgs. n. 126/2016) e il cd. decreto Scia 2 (d.lgs. n. 222/2016).
Nel dettaglio, gli interventi che necessitano della Scia sono i seguenti:
La Scia rende realizzabili anche altri interventi, ovverosia le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell'edificio eventualmente sottoposto a vincolo e che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Inoltre, sono realizzabili mediante Scia (e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista) le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, purché le stesse siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
Infine, l'ambito applicativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere ampliato o ridotto con legge delle Regioni a statuto speciale.
Va comunque precisato che gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico possono essere assoggettati a tutti i predetti interventi solo se sono stati rilasciati anche i pareri o le autorizzazioni richiesti dalle previsioni normative di riferimento.
In alcuni casi, la Scia può essere utilizzata per realizzare determinati interventi in alternativa al permesso di costruire.
Tale possibilità, in particolare, riguarda:
La Scia va presentata, con un preavviso di trenta giorni rispetto alla data di effettivo inizio lavori, dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per farlo, che vi provvederà attraverso lo sportello unico e accompagnando la segnalazione con una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato e con gli opportuni elaborati progettuali. Attraverso tali ultimi documenti, infatti, viene asseverata la conformità delle opere che si intende realizzare agli strumenti urbanistici approvati e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Gli eventuali atti o pareri di organi o enti appositi o l'esecuzione di verifiche preventive sono prodotti mediante autocertificazione o mediante attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati (salvo alcuni casi specifici, come ad esempio quello dei vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali).
Infine, la Scia va corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.
Il termine massimo di efficacia della segnalazione è pari a tre anni e, per la parte di intervento eventualmente non ultimata, è necessaria una nuova segnalazione. In ogni caso, l'interessato deve comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Se il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente riscontra che manchino una o più delle condizioni stabilite per l'intervento è tenuto a ordinare motivatamente all'interessato di non effettuarlo e, eventualmente, a informare l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza, se vi è stata una falsa attestazione da parte del professionista abilitato.
In ogni caso, la Scia può essere ripresentata con le modifiche e le integrazioni necessarie.
Una volta che l'intervento sia stato terminato, allo sportello unico deve essere presentato un certificato di collaudo finale, rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato e con il quale si attesta che l'opera realizzata è conforme al progetto che è stato presentato con la Scia. Contestualmente va presentata anche la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale o la dichiarazione che l'opera non ha comportato modificazioni del classamento.
In definitiva oggi, in conseguenza dell'entrata in vigore del sopramenzionato cd. decreto Scia 2, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ha sostituito a tutti gli effetti la Dia (Dichiarazione di Inizio Attività), anche per tutti gli interventi per i quali quest'ultima rappresentava un'alternativa al permesso costruire.
Pertanto, laddove quest'ultimo non sia imposto, la Scia è divenuto il principale strumento amministrativo richiesto per gli interventi di edilizia.
Il mancato rispetto delle previsioni sulla Scia comporta per il responsabile l'irrogazione di specifiche sanzioni penali, applicabili salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative.
In particolare, per chi non osserva le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia circa i titoli abilitativi e, quindi, anche circa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, l'articolo 44 del medesimo Testo unico prevede l'ammenda fino a 10.329 euro. Se, invece, i lavori sono eseguiti in totale difformità o in assenza rispetto al permesso o se sono proseguiti nonostante l'ordine di sospensione sono previsti l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro. Infine, la pena è quella dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 15.493 a 51.645 euro, oltre che in caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, anche in caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Data inserimento guida: Novembre 2017