Il reato di percosse è disciplinato dall'art. 581 c.p. che recita: "Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 62, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309".
- Natura giuridica
- Bene giuridico tutelato
- Soggetto attivo e passivo del reato
- Elemento oggettivo delle percosse
- Elemento soggettivo del reato
- Manifestazione del reato
- Trattamento sanzionatorio
- Profili processuali del reato di percosse
- Procedibilità
- Competenza
- Lesioni e percosse
- Rapporti con altri reati
- La Cassazione in materia di percosse
- Cass. pen. n. 37068/2022
- Cass. pen. n. 31665/2021
- Cass.pen. n. 5315/2020
- Cass. pen. n. 35709/2014
- Cass. pen. n. 51085/2014
- Cass. pen. n. 27990/2013
- Cass. pen. n. 15839/2013
Natura giuridica
Il reato di percosse è un delitto contro la persona.
Si tratta di un reato comune, di danno, di mera condotta e a forma libera.
Bene giuridico tutelato
Il bene giuridico protetto con il reato di percosse è l'incolumità individuale, ossia l'integrità fisica della persona contro qualsiasi aggressione che si traduce in una violenza sul corpo.
In altre parole, l'ordinamento giuridico mira a proteggere, con la previsione della punibilità del delitto di percosse, l'incolumità della persona o, secondo alcune tesi, la c.d. "intangibilità" del corpo umano, nella sua dimensione fisica e psichica e, più in generale, il bene salute, tutelato costituzionalmente dall'art. 32, come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".
Soggetto attivo e passivo del reato
Il soggetto attivo del reato di percosse può essere qualunque individuo: il reato è comune.
Il soggetto passivo è necessariamente un essere vivente, giacché l'azione violenta contro un individuo non più in vita potrebbe integrare semmai l'ipotesi di vilipendio di cadavere di cui all'art. 410 c.p.
Elemento oggettivo delle percosse
Le percosse rappresentano un reato di mera condotta: il delitto, perciò, dell'altrui persona, di qualunque genere e intensità, idonea a produrre soltanto sensazioni dolorifiche dolorose, ma non già una malattia o altro postumo morboso, altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi delle lesioni personali (cfr. Cass. n. 19405/2009; Cass. n. 186593/1990).
L'elemento essenziale del reato è, quindi, la violenza fisica che si estrinseca in una condotta idonea a provocare un'apprezzabile sensazione di dolore, la quale, tuttavia, non è necessario che venga concretamente provocata, potendo anche essere, per ragioni particolari, solo eventuale (ad. es. nelle ipotesi di anestesia o insensibilità della zona del corpo colpita, in base alle quali la persona offesa non risente di alcun dolore fisico, cfr. Cass. 11.6.1985, CED 170189, RP 1986, 590).
L'atto di percuotere implica, dunque, una condotta commissiva, che può realizzarsi attraverso qualsiasi forma (schiaffo, pugno, calcio, bastonata, spinta, sculaccioni, tirata di capelli, ecc.) (Cass. n. 1801/1986; Cass. n. 800/1984) e con mezzi d'offesa sia naturali (mani, testa, piedi, ecc.) che artificiali (sassi, bastoni, libri, ecc.).
Elemento soggettivo del reato
L'elemento psicologico del reato è rappresentato dalla consapevolezza di percuotere.
Il reato, pertanto, è sempre doloso e richiede solo il dolo generico, ovvero "la coscienza e la volontà di tenere una condotta violenta tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma generale" (Cass. pen. n. 4326/1979), non essendo indispensabile che, ai fini dell'integrazione del delitto, si accompagni l'intenzione di provocare dolore fisico (ad es. nel caso di spinta per intento scherzoso, sfida bonaria, ecc.).
Manifestazione del reato
Il reato di percosse si consuma nel momento in cui è realizzata ogni condotta di violenta manomissione.
La struttura del reato di percosse consente la configurabilità del tentativo (ad es. nel caso di un pugno o di una spinta andati a vuota per la prontezza di riflessi da parte della vittima, o grazie all'intervento di un terzo, ecc.).
Trattamento sanzionatorio
Il reato di percosse è sanzionato con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.
Profili processuali del reato di percosse
Meritano un approfondimento alcuni aspetti processuali del reato di percosse.
Procedibilità
Il reato di percosse è perseguibile, come regola generale, a querela della persona offesa.
Tuttavia, la legge n. 113/2020 ha previsto la procedibilità d'ufficio laddove il reato sia commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
Competenza
A partire dal 2 gennaio 2002, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000, il delitto di percosse è passato alla competenza del Giudice di Pace (Cass. n. 30736/2009), il quale applica la pena della sola multa da 258 a 2.582 euro (ex art. 52 comma 2 lett. a), d.lgs. n. 274/2000), salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti indicate dall'art. 4 del decreto, poiché in tal caso il reato rientra nella competenza penale del tribunale monocratico e trova applicazione la cornice edittale (reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro) prevista dall'art. 581 c.p.
Si precisa che l'arresto, il fermo e le misure cautelari non sono consentiti e che alla fattispecie incriminatrice si applicano, inoltre, le aggravanti ed attenuanti comuni (ex artt. 61 e 62 c.p.).
Lesioni e percosse
Per la giurisprudenza maggioritaria, il reato di percosse si distingue da quello di lesione personale ex art. 582 c.p. soltanto dal punto di vista dell'elemento oggettivo: il primo, infatti, si riduce in una mera sensazione dolorosa, mentre il secondo cagiona al soggetto passivo una lesione dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente (Cass. n. 15420/2008; Cass. n. 714/1999).
Rapporti con altri reati
Con riferimento ai rapporti con gli altri reati, il delitto ex art. 581 c.p. rimane assorbito in delitti più gravi, in cui la violenza è circostanza aggravante o elemento costitutivo del reato [come, ad esempio, il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. (Cass. n. 7043/2005), la violenza privata ex art. 610 c.p. (Cass. n. 4669/1995), la rapina (art. 628 c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), ecc.].
In ordine, invece, al reato di ingiuria, l'orientamento dominante ritiene che l'azione del percuotere possa essere qualificata come tale soltanto in casi eccezionali, in cui le percosse siano "espressione di una violenza puramente formale, di inavvertibile entità, che testimoni l'intento di evitare qualsiasi pur minima sofferenza alla parte offesa, evidenziando invece l'esclusivo proposito di arrecare offesa morale" (Cass. n. 1801/1986).
E' necessaria, a tal fine, dunque, "la prova rigorosa, da un lato che l'intenzione dell'autore del fatto fu esclusivamente quella di arrecare un'offesa morale; dall'altro che la violenza ebbe carattere solo apparente giacché la condotta dell'agente diretta solo ad avvilire la vittima con un gesto di disprezzo contenne tale gesto in misura così ben calcolata da evitarle qualunque sofferenza fisica anche di tenuissima entità" (Cass. n. 800/1984).
Infine, gli atti diretti soltanto a percuotere possono determinare responsabilità per lesioni, magari gravissime o per omicidio preterintenzionale (Cass. n. 44751/2008).
La Cassazione in materia di percosse
Di seguito alcune delle massime più rilevanti della Cassazione in materia di percosse:
Cass. pen. n. 37068/2022
Il delitto di percosse richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.
Cass. pen. n. 31665/2021
Ai fini della configurabilità del reato di percosse, la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona richiede un contatto fisico tra l'agente e la vittima, ancorchè mediato dall'uso di un oggetto contundente.
Cass.pen. n. 5315/2020
Il tema della definizione del concetto di malattia, nel diritto penale, muove dalla scelta del legislatore del 1930, di introdurre il reato di percosse, distinguendolo dal delitto di lesioni, laddove il previgente codice Zanardelli, ricomprendeva le prime nel delitto denominato lesioni personali (all’art. 372), con cui veniva punita la condotta di "chiunque, senza fine di uccidere, cagioni ad alcuno un danno nel corpo, o nella salute o una perturbazione di mente". Sarebbe stata l’indeterminatezza della nozione di danno ad indurre il legislatore del 1930 a distinguere i due reati, secondo il criterio della distinzione tra il caso del mero esercizio della violenza fisica (nel quale l’evento è costituito esclusivamente dal pregiudizio all’incolumità personale) e quello in cui alla violenza fisica consegua una malattia, concetto questo ritenuto più restrittivo di quello di danno (che ricomprende anche l’ipotesi di un mero dolore fisico).
Cass. pen. n. 35709/2014
In tema di omicidio preterintenzionale, l'omesso rispetto da parte della vittima delle cure e delle terapie prescritte dai sanitari non elide il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non integrando detta omissione un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.
Cass. pen. n. 51085/2014
Il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona.
Cass. pen. n. 27990/2013
Integra il delitto di percosse il contatto fisico realizzatosi con l'apposizione delle mani intorno al collo del soggetto passivo, quand'anche la stretta non sia tale dal lasciare tracce ecchimotiche.
Cass. pen. n. 15839/2013
La sussistenza del reato di lesioni e non di quello di percosse deriva dall'accertata guaribilità della cagionata malattia, essendo nota la differenza tra la percossa, che non produce malattia, e le lesioni personali che, di converso, tale alterazione dello stato di salute provocano.
