Il reato di omicidio del consenziente è previsto dall'art. 579 c.p. che recita "Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni".
- Natura giuridica
- Bene giuridico tutelato
- Soggetto attivo
- Soggetto passivo dell'omicidio
- Elemento oggettivo del reato
- Elemento soggettivo del reato
- Forme di manifestazione del reato
- Omicidio del consenziente ed eutanasia
- Trattamento sanzionatorio
- Note procedurali
- Differenze con altre fattispecie di reato
- Omicidio del consenziente e omicidio doloso
- Omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio
Natura giuridica
L'omicidio doloso è un delitto contro la persona.
Trattasi di un reato comune, istantaneo, di danno e a forma libera.
Bene giuridico tutelato
La norma incriminatrice tutela la vita umana, anche contro la volontà del titolare della stessa.
Viene, dunque, espressa la concezione della vita quale bene indisponibile a carattere collettivo. Si esclude, pertanto, l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 50 c.p.
Soggetto attivo
Il delitto di omicidio doloso è un reato comune, in quanto può essere commesso da parte di chiunque.
Soggetto passivo dell'omicidio
Il soggetto passivo si identifica nel titolare del bene della vita che presta consenso alla produzione dell'evento morte.
Il consenso, pur non richiedendo una forma specifica, per rilevare ai fini dell'operatività della fattispecie, deve essere efficace, libero, reale, cosciente e perdurante per tutta l'azione. Deve, dunque, provenire da un soggetto dotato di capacità di intendere e di volere.
La manifestazione di volontà da parte della vittima può, inoltre, essere revocata in ogni momento in forza del principio di autodeterminazione.
Elemento oggettivo del reato
L'omicidio del consenziente costituisce un reato di evento a forma libera. La norma, dunque, non indica la modalità di realizzazione della condotta che può essere compiuta attraverso qualsiasi mezzo tale da cagionare la morte del consenziente.
Come precisato dalla giurisprudenza, dato che il consenso è un elemento costitutivo dell'omicidio del consenziente, laddove il colpevole incorra in errore circa la sua sussistenza deve ritenersi applicabile l'articolo 47 del codice penale. Di conseguenza, l'eventuale errore sul consenso non esclude la punibilità del reo per un diverso reato (v. Cass. n. 3392/2018).
Elemento soggettivo del reato
L'elemento soggettivo della fattispecie in esame viene identificata nel dolo generico, per cui si richiede la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del reato, compreso il consenso della vittima.
Forme di manifestazione del reato
Trattandosi di un reato di evento, il delitto di omicidio doloso si consuma con la realizzazione dell'evento morte.
Il tentativo, invece, si configura quando la condotta del soggetto agente sorretta da animus nocendi non si traduce nella morte della vittima.
Omicidio del consenziente ed eutanasia
L'omicidio del consenziente viene spesso messo in relazione con l'eutanasia.
Quest'ultima, infatti, può configurare tre diverse fattispecie di reato, tra le quali rientra anche quella in commento. Le altre due, più frequenti, sono l'omicidio volontario di cui all'articolo 575 c.p. (che si realizza quando non vi è alcun consenso della vittima ma il reo agisce solo per propria pietà) e l'istigazione o aiuto al suicidio di cui all'articolo 580 c.p..
Trattamento sanzionatorio
La cornice edittale prevista con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 579 c.p. è indicata nella pena di reclusione da sei a quindici anni.
La norma esclude poi l'applicabilità delle aggravanti di cui all'art. 61 c.p.
Note procedurali
Per i delitti di omicidio consumati, la competenza a decidere è della Corte d’Assise, mentre è del Tribunale collegiale per i delitti tentati.
La procedibilità è d'ufficio.
E’ facoltativo l’arresto in flagranza mentre il fermo è consentito ed è prevista l’applicazione delle misure cautelari personali.
Differenze con altre fattispecie di reato
Il delitto di omicidio del consenziente deve essere distinto dal delitto di omicidio doloso ex art. 575 c.p. e di istigazione o aiuto al suicidio ex art. 580 c.p.
Omicidio del consenziente e omicidio doloso
La differenza specifica tra il reato di cui all'art. 579 c.p. e la fattispecie di cui all'art. 575 c.p. si identifica nel consenso prestato dalla vittima del reato.
In particolare, il reato in analisi postula la presenza di un accordo tra l'imputato e la vittima che acconsente in maniera chiara e consapevole a porre fine alla propria vita per mano nel primo.
Qualora, invece, il consenso non sia prestato in maniera efficace da parte della vittima vengono esclusi gli estremi del reato di cui all'art. 579 c.p. A tal proposito, infatti, la norme prevede che si applicano le disposizioni relative all'omicidio doloso se il fatto è commesso:
contro una persona minore degli anni diciotto;
contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno."
Omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio
L'elemento differenziale tra le due fattispecie citate è definito dalla condotta del soggetto agente.
Mentre, infatti, il reato di cui all'art. 579 c.p. richiede che il soggetto agente cagioni materialmente e direttamente la morte della vittima consenziente, la fattispecie di cui all'art. 580 c.p. richiede un coinvolgimento indiretto dell'imputato nel decesso altrui. L'intervento del soggetto agente in questa ipotesi si sostanzia nella determinazione, nel rafforzamento dell'altrui proposito suicida ovvero nell'agevolazione materiale alla realizzazione dell'evento lesivo.
