Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è uno dei più rilevanti tra i delitti contro l'assistenza familiare. Vediamo in cosa consiste
- Natura giuridica
- Bene giuridico tutelato
- Soggetto attivo e soggetto passivo
- Elemento oggettivo
- Elemento soggettivo
- La pena per i maltrattamenti in famiglia
- Giurisprudenza sui maltrattamenti in famiglia
- Cassazione n. 11290/2023
- Cassazione n. 809/2022
- Cassazione n. 45400/2022
- Cassazione n. 7518/2021
- Cassazione n. 761/2019
- Cassazione n. 50304/2018
- Cassazione n. 27088/2017
Natura giuridica
Il delitto di maltrattamenti in famiglia si configura come un reato abituale proprio, in cui assume rilevanza la reiterazione delle condotte lesive dell'integrità psico-fisica e vessatorie da parte del soggetto agente nei confronti dei propri familiari.
Trattasi inoltre, di un reato proprio di mera condotta, anche se parte delle giurisprudenza considera il maltrattamento come evento della fattispecie delittuosa.
Bene giuridico tutelato
Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto e punito dall'articolo 572 del codice penale, si pone a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica di soggetti che appartengono a un contesto familiare o para-familiare.
L'attuale formulazione della norma è frutto della riforma del 2012, che ha trasformato i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli in quello che è oggi, tecnicamente, il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, modificandone la disciplina e conferendo alla fattispecie delittuosa una portata più generale.
Soggetto attivo e soggetto passivo
La norma punisce il soggetto che assume la qualifica di familiare del soggetto passivo del reato.
A tal fine, si considerano delle persone di famiglia non solo, come avveniva un tempo, il coniuge, i consanguinei, gli affini, gli adottati e gli adottanti.
Tale concetto è infatti esteso anche al convivente more uxorio, a tutti coloro che sono in qualche modo legati da un rapporto di parentela con il maltrattante e ai domestici con questo conviventi.
Con riferimento ai soggetti che oggi possono essere vittima del reato in analisi può dirsi che, come la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. Cass. n. 31121/2014) ha avuto modo di precisare, "sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. tutte le volte che la relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà".
Elemento oggettivo
Oggi, in particolare, il reato noto come maltrattamenti in famiglia si configura ogni qual volta un soggetto maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Le condotte che configurano maltrattamenti sono indicate come condotte vessatorie, denigratorie, lesive tali dell'integrità psico-fisica del soggetto passivo del reato. Può trattarsi sia condotte attive che di condotte passiva, purchè ad essere colpito sia il bene giuridico tutelato dalla norma.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, consolidate può classificarsi come "maltrattante" qualsiasi complesso di atti prevaricatori, vessatori e oppressivi reiterati nel tempo, tali da produrre nella vittima un'apprezzabile sofferenza fisica o morale, o anche da pregiudicare il pieno e soddisfacente sviluppo della personalità della stessa.
A questo proposito, fece molto scalpore, qualche anno fa, la sentenza della Corte di cassazione numero 36503/2011, che ha confermato la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di una madre e di un nonno che, per 'eccesso di protezione e attenzioni', avevano di fatto impedito un armonico sviluppo psico-fisico del figlio/nipote.
Elemento soggettivo
Infine, per la configurazione dei maltrattamenti in famiglia, è richiesto il dolo generico, ovverosia la coscienza volontà di ingenerare nella vittima, con il proprio comportamento, una serie di conseguenze negative.
La pena per i maltrattamenti in famiglia
La pena base per il reato di maltrattamenti in famiglia è quella della reclusione da due a sei anni.
Tale pena è aggravata in tre ipotesi:
- se dal fatto deriva una lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni
- se dal fatto deriva una lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni;
- se dal fatto deriva la morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
La legge n. 69/2019 ha poi previsto che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso commesso con armi o in presenza o in danno di:
- persona minore;
- donna in stato di gravidanza;
- persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Giurisprudenza sui maltrattamenti in famiglia
La giurisprudenza della Corte di cassazione si è confrontata più volte con il reato di maltrattamenti in famiglia.
Ecco cosa ha statuito in alcune delle più recenti sentenze:
Cassazione n. 11290/2023
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la consistenza dello iato temporale tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l'abitualità del reato, ma l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione.
Cassazione n. 809/2022
In tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente.
Cassazione n. 45400/2022
Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.
Cassazione n. 7518/2021
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
Cassazione n. 761/2019
La maternità del delitto di maltrattamento in famiglia resta integrata da una serie di atti lesivi dell’integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, dovendo poi l’elemento psichico concretizzarsi nella volontà dell’agente di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest’ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.
Cassazione n. 50304/2018
La giurisprudenza di legittimità ritiene configurabile, con principio interpretativo consolidato, il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione, considerato che la convivenza non è un presupposto del reato e che i vincoli di reciproco rispetto permangono integri anche dopo la separazione personale ... , tanto più quando sussista la necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale dei figli minori.
Cassazione n. 27088/2017
Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., come evidenziano numerose pronunce, è necessaria una condotta di "vessazione" continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poichè altrimenti deve escludersi l'abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona.
