Il reato di lesioni personali colpose è disciplinato dall'art. 590 c.p. che recita: "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309".
Bene giuridico tutelato
Analogamente al reato di cui all’art. 582 c.p., ad essere protetto con la norma de qua è specificamente il bene giuridico della vita e dell’incolumità individuale (Cass. n. 46441/2012; Cass. n. 35773/2001), intesa nel senso della salvaguardia dell’integrità psicofisica della persona e della tutela del bene salute costituzionalmente rilevante (Cass. n. 2437/2008), nonché il conseguente interesse dello Stato all’incolumità dei suoi consociati.
Soggetto attivo e passivo del reato
Quanto ai soggetti, trattandosi di reato comune, "chiunque" può essere il soggetto attivo del reato, mentre il soggetto passivo è la persona cui è cagionata la lesione (o malattia).
Elemento oggettivo del reato
Trattasi di reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica la lesione personale colposa, ovvero la malattia nel corpo e nella mente, cagionata ad altri con una condotta, da parte dell’agente, inosservante delle regole cautelari.
L’art. 590 c.p. prende in considerazione tre figure di lesioni personali colpose (lievi, gravi e gravissime) che costituiscono fattispecie autonome di reato comune, a forma libera e di danno, che si differenziano in base alla diversa intensità dell’elemento soggettivo e al livello di gravità delle lesioni prodotte.
Il denominatore comune rimane la lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente, ricomprendendosi nella nozione di malattia, non "tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa" (Cass. n. 40428/2009).
Elemento soggettivo
A differenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 582 c.p., l’elemento psicologico del reato ex art. 590 c.p. è rappresentato dalla colpa dell’agente nella verificazione dell’evento, ovverosia, quando l’evento, anche non voluto dallo stesso, si è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell’art. 43 c.p. (Gdp Bolzano, 8 novembre 2012).
Ne consegue che l’elemento soggettivo del reato di lesioni colpose "è integrato dalla mera inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza a causa della quale resti provato l’evento dannoso" (Cass. n. 16695/2005).
La "colpa cosciente", a differenza del dolo eventuale non consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio e volizione di esso, bensì nell’astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia (e non dalla volizione) che in concreto esso non si realizzerà (Cass. n. 28231/2009).
Le lesioni lievi, gravi e gravissime
Il codice penale distingue tra lesioni lievi, gravi e gravissime.
Lesioni lievi
Le lesioni colpose lievi (che comprendono anche le lesioni lievissime di cui all’art. 582 c.p.) sono quelle produttive di un processo patologico (malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero l’impossibilità per il soggetto di svolgere le normali attività quotidiane) destinato ad una guarigione clinica non superiore ai 40 giorni.
In questi casi la pena è quella della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a 309 euro.
Lesioni gravi
Le lesioni gravi, ai sensi dell’art. 583, 1° comma, c.p., si riscontrano quando dal fatto "deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni" o un "indebolimento permanente di un senso o di un organo".
La pena è la reclusione da uno a sei mesi, o la multa da 123 euro a 619 euro.
Lesioni gravissime
Le lesioni colpose gravissime infine, punite ai sensi del secondo comma dell’art. 590 c.p., con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa da 309 a 1.239 euro, richiedono ex art. 583, 2 comma, c.p.:
una malattia certamente o probabilmente insanabile;
la perdita di un senso;
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.
Le circostanze aggravanti
Costituiscono circostanze aggravanti del reato la violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In questi casi, per le lesioni colpose gravi la pena è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, mentre per le lesioni colpose gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Inoltre, al terzo comma la norma prevede che "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"
Il reato di lesioni colpose è perseguibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e rientra nella competenza del Giudice di Pace, ex art. 4 d.lgs. n. 274/2000, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso della norma, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale".
In presenza di aggravanti, la competenza a decidere è del Tribunale monocratico.
Arresto e fermo non sono consentiti, mentre le misure cautelari personali sono previste soltanto per le lesioni gravissime di cui all’art. 590, terzo comma, c.p.
