Furto

Analisi del reato di furto: natura giuridica, bene giuridico, soggetto attivo, elemento oggettivo, elemento soggettivo, forme di manifestazione del reato, trattamento sanzionatorio e giurisprudenza più rilevante.

Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che recita: "Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516".

Natura giuridica

Il reato di furto è un delitto contro il patrimonio.

Trattasi di un reato comune, di danno, di mera condotta, a forma vincolata, a dolo specifico.

Bene giuridico

In linea generale, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice del furto è il patrimonio, inteso quale bene funzionale alla conservazione, sviluppo e autonomia della persona umana, la cui componente più pregnante, il diritto di proprietà, è protetta anche a livello costituzionale (cfr. art. 42).

Il bene protetto dal reato di furto, tuttavia, non è costituito solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, essendo tutelato anche il possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da un'autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirne o disporne (Cass. SS.UU., n. 40354/2013).

In sostanza, dunque, ad essere tutelata è la mera relazione di fatto con il bene, che non ne richiede necessariamente la fisica e diretta disponibilità e può configurarsi anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito (Cass., SS.UU., n. 40354/2013)

I soggetti del reato

Soggetto attivo

Il soggetto attivo del reato di furto può essere chiunque. Si tratta, quindi, di un reato cd. comune.

È tuttora controversa la possibilità di configurare il furto commesso dal proprietario ai danni di chi sia titolare di un diritto reale o personale di godimento sulla cosa (c.d. furtum rei propriae). 

Secondo parte della giurisprudenza, infatti, anche il proprietario che non ha il possesso della cosa può commettere furto, nei confronti del soggetto diverso legato alla res da un'effettiva relazione di interesse (Cass. n. 229/1995).

Per altra giurisprudenza, invece, tale circostanza sarebbe esclusa dall'interpretazione sistematica degli artt. 624, 334 e 388 c.p. e, in particolare degli artt. 334, comma 3 e 388 comma 3, c.p., che prevedono una pena minore quando la sottrazione o il danneggiamento di una cosa sottoposta a sequestro o a pignoramento viene commessa dal proprietario della cosa non affidata alla sua custodia. Infatti, se il termine 'altrui' non venisse inteso nel significato di proprietà di altri si cadrebbe nell'assurdo di punire il proprietario che sottrae un bene proprio dato in pegno in maniera più grave del proprietario che sottrae un bene sottoposto a sequestro o a pignoramento, e non sembra dubbio che questa seconda fattispecie sia più grave (Cass. n. 2128/2007, v. anche Cass. n. 46308/2007).

Soggetto passivo

Quanto al soggetto passivo, il titolare del bene giuridico offeso è  colui il quale intrattiene una relazione d'interesse giuridicamente rilevante con la cosa sottratta.

Pertanto, il soggetto passivo può coincidere con il titolare del diritto o essere rappresentato dal semplice detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene fatta passare nell'altrui signoria (Cass. n. 7598/1990).

In altre parole, atteso che la norma protegge la detenzione della cosa come mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine, è soggetto passivo colui che detiene la cosa sottratta a qualsiasi titolo, anche se costituita senza titolo o in modo clandestino. Ne discende che pure il ladro potrebbe divenire soggetto passivo del reato (Cass. SS.UU., n. 40354/2013).

La giurisprudenza, nel caso di furto in un esercizio commerciale, ha ritenuto configurabile la veste di soggetto passivo in capo al responsabile dell'esercizio stesso, avendo costui dovere di custodia della merce e non già nel proprietario, che è non detentore danneggiato dal reato (Cass. n. 1037/2012; n. 41592/2010; 37932/2010, ecc.), così come nel caso di furto di oggetti contenuti in cassette di sicurezza, ha individuato il soggetto passivo del reato nella banca, la quale con il contratto di utenza di cassette di sicurezza si obbliga ad eseguire non solo una prestazione assimilabile alla locazione ma anche e principalmente quella di custodia delle cassette mediante applicazione di vigilanza sul forziere e per esso sul suo contenuto  (Cass. Pen. n. 7598/1990).

Elemento oggettivo del reato

Nell'ambito della species dei reati contro il patrimonio, il furto appartiene alla tipologia dei delitti commessi mediante violenza sulle cose e non mediante frode (come, ad es., la truffa, l'appropriazione indebita, ecc.).

La fattispecie di reato si caratterizza per la condotta dell'impossessamento, che deve essere illecito, realizzato cioè mediante la sottrazione, ovvero la privazione della disponibilità materiale della cosa altrui a chi la detiene, interrompendo così la relazione giuridica o la situazione di fatto esercitata dal soggetto passivo sulla stessa.

La sottrazione costituisce, quindi, l'elemento negativo della condotta, giacché idonea ad interrompere il precedente possesso sulla cosa altrui, mentre l'impossessamento ne rappresenta l'aspetto positivo, ovvero la creazione da parte dell'agente di un autonomo potere di signoria sulla cosa di altri illecitamente acquisita.

Ai fini della configurazione dell'elemento oggettivo del reato, è sufficiente che la cosa mobile altrui sia passata, anche solo per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (Cass. n. 21757/2004; Cass. n. 7047/2008).

Affinché si realizzi il momento consumativo dell'impossessamento, però, non basta che l'agente sottragga la cosa al fine, appunto di appropriarsene, ma occorre che la stessa sia posta al di fuori della sfera di sorveglianza del precedente detentore.

Oggetto del reato di furto

L'oggetto materiale del reato di furto è la cosa mobile altrui.

Secondo la giurisprudenza in materia di reati contro il patrimonio, per cosa mobile, si intende qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che possa essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte (Cass. n. 20647/2010; Cass. SS.UU., n. 19054/2013). 

Rientrano, pertanto, in tale categoria oltre ad ogni entità oggettiva materiale, fungibile o infungibile, anche i beni immobili mobilizzati e dunque asportabili, sottraibili e potenzialmente oggetto di appropriazione (ad es. materiale ottenuto a seguito della demolizione di un edificio) (Cass. n. 26678/2009), nonché, secondo l'espresso disposto dell'art. 624, 2° comma, c.p., l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. 

Restano esclusi, invece, in ragione della necessaria materialità che la cosa deve possedere, i diritti e i beni immateriali (come, ad es., un'idea, salvo che non sia contenuta in un involucro meccanico, in tal caso l'impossessamento e la sottrazione dello stesso configurano gli estremi del furto), mentre è irrilevante che la cosa sia commerciabile o meno, giacchè anche un bene demaniale (Cass. n. 30176/2002; Cass. n. 34360/2002), una sostanza stupefacente (Cass. n. 20913/2012) o un bene non avente valore economico ma solamente patrimoniale (e, dunque, anche affettivo, come ad es. lettere, foto di famiglia, autografi, ecc.) possono essere oggetto di furto.

La destinazione d'uso

Oltre alla consistenza materiale, il bene oggetto della condotta criminosa deve essere considerato anche con riferimento alla normale destinazione d'uso, equivalente al profitto illecito di cui colui che se ne è impossessato (ad es. nel caso di furto di etichette omaggio staccate da confezioni di pasta esposte sugli scaffali del supermercato, idonee a far conseguire all'agente l'acquisto gratuito di un altro prodotto, cfr. Cass. n. 11235/1998).

Il requisito dell'altruità della cosa

Affinché possa configurarsi il delitto di furto, inoltre, la cosa mobile deve essere altrui, ossia di proprietà o in possesso di altri e sulla quale l'agente non abbia alcun diritto di esercitare il potere che effettivamente esercita.

Il requisito dell'altruità, per la giurisprudenza, è ravvisabile ogni qual volta possa individuarsi un soggetto (diverso dal soggetto agente) il quale al momento del fatto, sia legato alla res da un'effettiva relazione di interesse (Cass. n. 229/1995).

Da ciò discende che non possono costituire oggetto di furto le res nullius, le res communis omnium (aria, mare, luce, fatte salve le parti che, individuate o separate dall'opera dell'uomo diventino oggetto potenziale di diritti patrimoniali) e le res derelictae, mentre l'impossessamento delle cose smarrite integra il reato di cui all'art. 647 c.p.

Elemento soggettivo del reato

L'elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del furto è il dolo specifico.

Si richiede, cioè, da parte dell'agente la coscienza e la volontà di sottrarre ed impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne profitto per sé o per altri (Cass. n. 47997/2009).

È proprio la finalità del profitto a costituire l'elemento idoneo a configurare il reato di furto, distinguendolo ad es. dal danneggiamento, nel quale l'altrui possesso della cosa avviene allo scopo di deteriorarla o di distruggerla, o dalla sottrazione di una cosa con intento puramente di scherzo, incompatibile con il fine di trarne profitto e dunque escludente il dolo specifico del reato (Cass. n. 11027/1991).

Il profitto, peraltro, può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che egli dà alla cosa sottratta) abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico e quindi anche per ragioni di interesse di studio (Cass. n. 4471/1985).

È chiaro che affinché possa sussistere l'elemento soggettivo del furto, l'agente deve essere consapevole che la cosa mobile appartiene ad altri, giacché l'errore sull'appartenenza altrui del bene (come ad es. sottrarre una valigia scambiandola per la propria) o la credenza di impossessarsi di una res altrui, con il consenso dell'avente diritto, fanno venire meno il dolo (Cass. n. 3675/1988), mentre non è idoneo ad escludere la condotta dolosa l'errore sulla persona dell'offeso (ad es. sottrarre una valigia di Tizio credendola di Sempronio, ecc.).

Trattamento sanzionatorio

La pena per il furto

Per l'ipotesi di furto di cui all'articolo 624, il codice penale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 154 euro a 516 euro.

Nella categoria del reato di furto possono raggrupparsi, tuttavia, anche altre tipologie, diversamente sanzionate e sulle quali ci soffermeremo più avanti: il furto comune (ex artt. 624 e 625 c.p.), il furto in abitazione e con strappo (ex art. 624-bis c.p.) e i furti punibili querela dell'offeso (ex art. 626 c.p.). 

Fino a qualche anno fa vi era anche il reato di sottrazione di cose comuni, prevista dall'articolo 627 c.p. ma abrogata dal d.lgs. n. 7/2016.

Procedibilità

La riforma Cartabia ha profondamente modificato il regime di procedibilità del reato di furto. Nella formulazione previgente il furto era procedibile d'ufficio in presenza di circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p.

La riforma Cartabia, invece, ha statuito un generale regime di procedibilità a querela di parte in tutti i casi eccetto le ipotesi in cui il reato sia compiuto ai danni di persona incapace per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui al comma 7 dell'art. 625 c.p.

Furto aggravato e attenuato

Al ricorrere di determinate circostanze, il reato di furto risulta aggravato o attenuato.

Furto aggravato

Le circostanze aggravanti del reato di furto sono previste dall'art. 625 c.p.

In particolare, costituiscono circostanze aggravanti (per le quali è prevista la pena da due a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro): 

  • l'uso della violenza sulle cose o l'essersi avvalsi di un qualsiasi mezzo fraudolento, ossia di ogni strumento idoneo ad eludere gli ostacoli che si frappongono tra l'autore e il bene (Cass. n. 24232/2006);

  • l'aver indosso armi e/o narcotici anche senza farne uso;

  • il fatto commesso con destrezza (ossia con particolare abilità tale da rendere l'azione furtiva non percepibile dalla vittima, cfr. Cass. n. 31973/2009), o da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata (abbia alterato, cioè, le proprie sembianze per renderne difficile il riconoscimento) o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio (vai alla guida: "Il furto con destrezza");

  • il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

  • il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro, pignoramento o esposte (per necessità, consuetudine o destinazione) alla pubblica fede ovvero destinate a pubblico servizio o utilità, difesa, reverenza (cfr. Cass. n. 12144/2011);

  • il fatto commesso su componenti metalliche o di altro materiale sottratto da infrastrutture destinate all'erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici e gestire da soggetti pubblici (o privati in regime di concessione pubblica);

  • il fatto commesso su capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria o su bovini o equini anche non in mandrie;

  • il fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o abbia appena fruito di servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. 

Furto attenuato

Quanto alle circostanze attenuanti, invece, il legislatore ha voluto concedere un'attenuante speciale, al fine di bilanciare il maggior rigore punitivo con il riconoscimento di un beneficio premiale per il colpevole che si dissoci dalla propria condotta criminosa o metta in pratica una collaborazione operosa, corrispondente alla riduzione della pena da un terzo alla metà, qualora lo stesso, nei casi previsti negli artt. 624, 624-bis e 625 c.p., prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

La giurisprudenza sul reato di furto

Di seguito alcune delle più recenti e rilevanti massime della Cassazione sul reato di furto:

Cassazione penale n. 41570/2023

Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

Cassazione penale n. 19949/2023

Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.

Cassazione penale sentenza n. 4849/2022

La giurisprudenza di legittimità da tempo si è consolidata nell'opinare che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta disposizione è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni. 

Cassazione penale sentenza n. 32517/2021

Secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. 

Cassazione penale sentenza n. 7606/2019

Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione  automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.

Cassazione penale sentenza n. 10094/2018

L'ipotesi di furto attenuata richiede, per la sua sussistenza, la prova che il "bisogno" non possa essere soddisfatto con mezzi leciti.

Cassazione penale sentenza n. 2726/2017

Il delitto di furto deve considerarsi consumato, e non tentato, allorquando l'autore, pur bloccato nel luogo di sottrazione della merce rubata, dal quale non si era ancora allontanato, avesse già conseguito il possesso della refurtiva occultandola nei locali in cui era stata posta in essere l'azione delittuosa, la quale, se non avvenuta sotto la diretta osservazione e sorveglianza dell'offeso, non può conseguentemente essere da questi interrotta in ogni momento. 

Cassazione penale SS.UU. sentenza n. 52117/2014

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.