di Giovanna Molteni —
La frode fiscale, disciplinata dal d.lgs. n. 74/2000, è un reato compiuto al fine di evadere le imposte tramite l'uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti
- Cos'è la frode fiscale
- Bene giuridico tutelato
- Soggetto attivo
- Elemento oggettivo
- Elemento soggettivo
- Trattamento sanzionatorio
- Frode fiscale e truffa
- Frode fiscale: giurisprudenza Cassazione
- Cassazione penale n. 3761/2022
- Cassazione penale n. 12680/2020
- Cassazione penale n. 37725/2014
- Cassazione penale SS.UU. n. 1235/2010
Cos'è la frode fiscale
Il delitto di frode fiscale, dopo l'abrogazione della Legge 516 del 1982, trova la sua disciplina negli articoli 2 e seguenti del Decreto Legislativo numero 74 del 2000. Esso si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
È, altresì, sanzionata la condotta di chi emette fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l' evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Bene giuridico tutelato
Ricercando la ratio della previsione normativa, il legislatore ha inteso tutelare l'interesse erariale alla integrale riscossione delle imposte dovute, anche in considerazione del fatto che il gettito derivante dalle imposte è diretto ad alimentare le risorse pubbliche da destinare ad obiettivi di carattere sociale.
Soggetto attivo
La frode fiscale si configura quale reato proprio, risultando attuabile esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale concernente l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto.
Elemento oggettivo
Tali fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Elemento soggettivo
Ai fini della configurazione del reato di frode fiscale, l'elemento psicologico è il dolo specifico di evasione, in quanto la condotta dell'agente deve risultare specificamente orientata al perseguimento del fine dell'evasione (posta in essere in prima persona o da parte di terzi) delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Infatti, alla presentazione di una dichiarazione fiscale non veritiera fa da corollario di norma il mancato versamento del tributo o il versamento di un tributo minore.
Trattamento sanzionatorio
La legge prevede diverse pene che variano a seconda della gravità del illecito, come di seguito:
Dichiarazione fraudolenta: reclusione da 3 a 8 anni.
Emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, a prescindere dall'importo.
Dichiarazione infedele: reclusione da 1 a 3 anni se l'imposta evasa supera 100.000 euro, o se i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o 2 milioni di euro.
Omessa dichiarazione: reclusione da 1 a 3 anni se l'imposta evasa supera i 50.000 euro.
Emissione di fatture false: reclusione da 6 mesi a 8 anni, sempre se l'evasione è finalizzata a consentire l'evasione fiscale ad altri.
Omesso versamento dell'IVA: reclusione da 6 mesi a 2 anni se il debito supera i 250.000 euro.
Omesso versamento delle ritenute: reclusione da 6 mesi a 2 anni se l'ammontare è superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Frode fiscale e truffa
La Corte di Cassazione ha evidenziato la specialità del reato di frode fiscale rispetto a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato.
Gli elementi comuni delle due fattispecie sono ravvisabili nella induzione in errore perpetrata mediante artifici e raggiri, mentre l'elemento qualificante la frode fiscale si individua nella specifica modalità realizzativa e, dunque, nello specifico artificio posto in essere consistente nell'emissione di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti ai fini di evasione propria od altrui. Sebbene nella configurazione della frode fiscale non rilevi il conseguimento del profitto, esso emerge sempre quale scopo della condotta tipica sorretta dal dolo specifico.
Frode fiscale: giurisprudenza Cassazione
Di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di frode fiscale:
Cassazione penale n. 3761/2022
In riferimento al reato di cui all'art.2 d. Igs. 74/2000, va ricordato che lo stesso è integrato dalla mera indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, effettuata avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e finalizzata ad evadere le dette imposte: non è affatto necessario per l'integrazione della fattispecie che alla presentazione della dichiarazione recante tale fraudolenta indicazione faccia immediatamente seguito lo sfruttamento "economico" del falso credito Iva (mediante rimborso o mediante compensazione). Occorre quindi la consapevole indicazione degli elementi passivi documentati dalle fatture emesse per operazioni inesistenti nel precedente anno di imposta, in relazione alle quali non sussiste il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1973, che conduce alla logica conclusione della sussistenza del dolo. Per quanto attiene al dolo specifico di evasione in riferimento all'emissione delle fatture, avvenuta in precedenza, di cui all'art. 8 D.Igs. n. 74 del 2000 è stato osservato che l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi (Cfr. Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Mura, Rv. 246991 - 01), dolo che può peraltro coesistere anche con altre finalità.
