Il delitto di falso materiale commesso da un pubblico ufficiale è una fattispecie prevista e punita dall'art. 476 c.p. il quale dispone che "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".
Natura giuridica
Il reato previsto dall'art. 476 c.p. è un delitto contro la fede pubblica.
Trattasi di un reato proprio, di pericolo, di mera condotta e a forma libera.
Interesse giuridico protetto
In materia di falsità materiale la legge si premura di tutelare quel bene giuridico meritevole di tutela, l'atto pubblico, non solo per il valore probatorio del medesimo ma finanche per la tutela della fede pubblica.
Soggetto attivo
Si tratta di un reato proprio, che può essere compiuto solo da alcune categorie di soggetti (i pubblici ufficiali) i quali nello svolgimento delle loro funzioni producono un atto falso ovvero alterano un atto vero.
Elemento oggettivo del reato
La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero.
In un celeberrimo precedente giurisprudenziale, per definire il concetto di "ambito delle sue funzioni" si è rilevato che a questa espressione non deve essere attribuito un significato specifico ma quello generico di ambito dell'esercizio delle sue funzioni sicché, ai fini della configurazione, è sufficiente che la contraffazione e/o l'alterazione avvengano in occasione di tale esercizio e che l'atto alterato o contraffatto rientri, per la sua natura, nella competenza del pubblico ufficiale, non assumendo rilievo alcuno il momento in cui detti atti siano posti in essere (cfr. Cass. n. 8263/1992).
Di particolare pregio è poi quella posizione della giurisprudenza che definisce il concetto di atto pubblico rilevante ai fini della configurazione del reato.
Infatti la Suprema Corte è pervenuta ad ammettere che "il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 c.c., dovendo rientrare in tale nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o che ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario". E ancora che "la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a "quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che - in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede - presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione" (cfr. Cass. n. 37097/2011; n. 8358/2016; n. 37880/2021).
Stando alle citate pronunce, quindi, la pubblica fede va riconosciuta a quei documenti che, emessi da un pubblico ufficiale ne presentino l'attestazione, da parte di questi, di fatti giuridicamente rilevanti e dell'avvenuta formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo necessario affinché sorga responsabilità penale è il dolo generico, che si sostanzia nella consapevolezza della "immutatio veri", a nulla rilevando la contestuale presenza dell'animus nocendi vel decipiendi.
Sul punto la Corte di Cassazione ha ammesso che "Il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476c.p.) è punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia in corso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno (cfr. Cass. Sez. V,17.11.1998, Marino, RIV 212723; n. 6900/2000)".
Trattamento sanzionatorio
Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Nel caso in cui la falsità concerna un atto che faccia fede fino a querela di falso la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Note procedurali
Il reato è procedibile d'ufficio. La competenza è del Tribunale monocratico.
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