Falsa testimonianza

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Falsa testimonianza: natura giuridica, bene giuridico tutelato, soggetto attivo, elemento oggettivo, elemento soggettivo e cause di non punibilità

La falsa testimonianza è il reato previsto dall'art. 372 c.p. del codice penale, "chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Natura giuridica

Il reato di cui all'art. 372 c.p. è un delitto contro l'amministrazione della giustizia.

Si tratta di un reato proprio, di pericolo, di mera condotta, a forma libera e a dolo generico.

In quanto reato di pericolo, è sufficiente che la falsa testimonianza sia idonea ad influire sull'esito del processo senza che necessariamente il giudizio debba concludersi con una sentenza erronea. 

Bene giuridico

La norma incriminatrice si pone a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria e intende assicurare, in particolare, la veridicità e la completezza della prova testimoniale quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del giudice.

Soggetto attivo e passivo

Il reato sanzionato dall'articolo 372 del codice penale è un reato proprio: la falsa testimonianza, infatti, è ascrivibile unicamente a chi riveste la qualifica giuridica di testimone in sede civile o penale.

Il soggetto passivo del reato, invece, va individuato nello Stato-collettività e non direttamente nel privato che si ritenga eventualmente danneggiato dalla dichiarazione mendace o dal silenzio del teste.

È in generale lo Stato-collettività che ha interesse a che l'attività giurisdizionale sia svolta in maniera corretta e ordinata.

Elemento oggettivo del reato

Venendo all'elemento oggettivo del reato, la condotta è integrabile sia mediante commissione che mediante omissione in riferimento ai fatti oggetto di deposizione pertinenti e rilevanti ai fini del giudizio.

Le forme con le quali la falsa testimonianza può manifestarsi sono tre:

  • affermazione del falso;
  • negazione del vero;
  • reticenza

Quindi, non solo il negare qualcosa che si sa essere vero o l'affermare qualcosa che si sa essere falso: il nostro ordinamento punisce anche il tacere in tutto o in parte fatti di cui si ha conoscenza.

È importante sottolineare che la falsità deve essere valutata non in senso assoluto ma tenendo conto di quanto effettivamente il teste conosca. A tal proposito si parla di "vero soggettivo".

Elemento soggettivo del reato

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza e la volontà di affermare il falso, negare il vero o tacere, rimanendo indifferente l'obiettivo concretamente avuto di mira dall'agente.

Manifestazione del reato

Il momento consumativo della falsa testimonianza coincide con l'espletamento della prova testimoniale e il conseguente esaurimento di tutte le domande formulate al teste. 

La natura di reato unisussistente e di pericolo della falsa testimonianza impedisce la configurabilità del tentativo.

Trattamento sanzionatorio

La pena prevista per la falsa testimonianza è quella della reclusione da due a sei anni.

Aggravanti

Qualora per effetto della falsa testimonianza il giudice pronunci sentenza di condanna alla reclusione o all'ergastolo, sono previsti aumenti di pena proporzionali all'entità della pena inflitta all'imputato. In tale ipotesi, pertanto, la falsa testimonianza è qualificabile quale reato aggravato dall'evento e le aggravanti hanno natura obiettiva ex art 70 c.p. In particolare, in applicazione dell'art. 375 c.p.:

  • se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da tre ad otto anni;
  • se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni;
  • se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ritrattazione e cause di non punibilità

Secondo quanto disposto dall'art. 376 c.p., è esclusa la punibilità del soggetto attivo che, non oltre la chiusura del dibattimento e nel medesimo procedimento (in sede penale) o la pronuncia della sentenza definitiva (in sede civile), ritratti il falso e manifesti il vero

La ritrattazione, quindi, consiste in una smentita inequivoca del fatto oggetto di deposizione accompagnata dalla dichiarazione veritiera in ordine al medesimo fatto; tale fattispecie è identificata da parte di dottrina e giurisprudenza quale esimente, mentre da altra parte quale scriminante. 

L'art. 384 c.p. prevede quali cause di giustificazione le ipotesi in cui la falsa testimonianza sia stata commessa:

  •  da chi vi sia stato costretto per salvare sè stesso o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (c. 1);
  • da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, o non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque rispondere, o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza (c. 2).

Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 348 c.p. emerge un problema nel caso in cui il prossimo congiunto decida di deporre nonostante l'avvertimento della facoltà di potersi astenere dal rendere testimonianza ai sensi dell'art. 199 c.p.p.

A fronte di tale problematica l'operatività dell'articolo 384 c.p., I comma, vigeva nell'ipotesi di non volontaria pericolosità della situazione configurandosi quindi la punibilità del prossimo congiunto.

Altro orientamento criticava però tale impostazione, affermando che si rischiava di richiedere un requisito non previsto dalla norma, violando così il principio di legalità ed il divieto di analogia in malam partem che è proprio della causa di giustificazione dello stato di necessità che si riflette nell'esimente in esame.

Al fine di dirimere questo contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno dato atto della stretta connessione tra l'articolo 384 c.p. e il 199 del codice di rito.

Come sottolineato dalla Cassazione n. 28635/2022 "Deve, innanzitutto, rimarcarsi la stretta correlazione che esiste tra l'istituto di diritto sostanziale regolato dall'art. 384 cod. pen. e quello di diritto processuale previsto dall'art. 199 cod. proc. pen. in tema di facoltà di astensione dall'obbligo di testimonianza, trattandosi di norme che sono volte a tutelare il sentimento naturale di protezione della propria libertà e onore di fronte all'obbligo di rendere testimonianza ("nemo tenetur se detegere"), insieme con l'esigenza di tenere conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare".

Da ciò ne è derivato che, tutelando i motivi di ordine affettivo, il legislatore ha statuito la facoltà di astenersi solo se ed in quanto l'interessato reputi di non dovere o non poter superare alcun conflitto.

Ne consegue l'affermazione da parte degli Ermellini del principio per il quale si deve ritenere che la causa di non punibilità non operi per il teste - prossimo congiunto - che decida di deporre e dichiari il falso, se avvertito di potersi astenere

Come dimostrare la falsa testimonianza

Dimostrare che c'è stata una falsa testimonianza può essere fondamentale per le sorti di un processo civile o penale.

Per farlo è necessario, innanzitutto, procurarsi i verbali di causa relativi alla deposizione testimoniale.

È poi fondamentale acquisire la documentazione o gli altri elementi (anche altre dichiarazioni) idonei a provare che quanto affermato dal teste non corrisponde al vero o che egli si è dimostrato reticente rispetto a qualcosa che conosceva.

Ad esempio sarà utile acquisire documentazione idonea a dimostrare che il teste, al momento del fatto sul quale ha deposto, si trovava altrove o che, per altro motivo, non poteva avervi assistito.

Giurisprudenza della Cassazione

Ecco alcune delle sentenze della Cassazione più rilevanti in materia di falsa testimonianza:

Cassazione penale n. 21987/2023

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione.

Cassazione penale n. 11240/2022

Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p.; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.

Cassazione penale n. 8643/2021

Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria anche se in concreto la deposizione non ha influito sulla decisione del giudice; non rileva pertanto l'esito del giudizio e le statuizioni del giudice civile nel procedimento nel corso del quale la testimonianza rivelatasi falsa è stata resa.

Cassazione penale n. 90/2014

In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l'intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni". (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicchè tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell'obiettivo fatto storico).

Cassazione penale n. 34595/2009

Non è invocabile l'esimente dello stato di necessità nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso una falsa testimonianza in presenza di un pericolo non incombente, ma solo genericamente temuto, di un danno grave alla persona". (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano falsamente dichiarato di non avere ricevuto richieste estorsive, la S.C. ha ritenuto non rilevante la circostanza per cui gli stessi in precedenza - circa sei anni prima - erano rimasti vittime di atti intimidatori).

Cassazione penale n. 26559/2008

In tema di falsa testimonianza, ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è che il testimone affermi il falso o neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento.