Carte di credito revolving

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La disciplina della promozione e della conclusione di contratti di finanziamento e la questione delle carte revolving emesse da soggetti non autorizzati

Che cos'è la carta di credito revolving

La carta revolving è una carta di credito ricaricabile che dà accesso alle normali funzionalità previste per le carte di credito a saldo ma che non comporta l'addebito delle spese a fine mese. In tal modo, chi ne è in possesso può utilizzare il denaro indipendentemente dal fatto che sul proprio conto corrente vi sia o meno disponibilità di fondi.

In altri termini, tale tipologia di strumento finanziario consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che verrà saldato non immediatamente ma in un momento successivo.

Le somme vengono poi restituite all'istituto di credito con rate a cadenza mensile.

Differenza con la carta di credito normale

La principale differenza con la carta di credito tradizionale consiste nella possibilità da parte del titolare della carta revolving di saldare il pagamento, non in un'unica soluzione, bensì in più rate successive soggette a tassi di interesse (talvolta elevati).

 Lo spostamento dell'orizzonte di pagamento, infatti, espone il soggetto al rischio di accumulare tassi di interesse che presentino un alto tasso e importi significativi.

Vantaggi e svantaggi delle carte di credito revolving

Al di là di questo, la carta di credito revolving rappresenta una soluzione flessibile ed agevole soprattutto a favore di soggetti che hanno bisogno di liquidità immediata. La rateizzazione del credito consente al titolare della carta di dilazionare i pagamenti, senza doversi sobbarcare un'unica spesa.

Ciò, però, richiede un uso oculato di tale strumento finanziario che rischia di fare ricadere il proprio fruitore entro una spirale di pagamenti, caratterizzarsi dall'accumularsi di tassi di interessi particolarmente elevati e non gestibili dallo stesso. 

Attenzione a chi emette carte revolving

Bisogna poi prestare attenzione a chi emette le carte revolving.

In virtù dell'articolo 3 del d.lgs. n. 374/1999, infatti, l'attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo, con la conseguenza che gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'ausilio di finanziarie per il credito al consumo non sono (necessariamente) soggetti abilitati.

Con successiva comunicazione del 20 aprile 2010, poi, la Banca d'Italia ha ribadito che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria.

Carte revolving illegittime

Tuttavia, da diverse testimonianze è emerso che le carte revolving non sempre sono state emesse da finanziare abilitate e, di conseguenza, risultano nei fatti illegittime: sono molti i consumatori che hanno a disposizione una carta revolving la cui emissione è avvenuta senza il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 374/1999 e dalla successiva comunicazione della Banca d'Italia.

Come difendersi dall'emissione illegittima delle carte revolving

La violazione della succitata normativa genera nullità del contratto di credito (revolving) e conseguentemente legittima il titolare della carte, a richiedere la ripetizione ex art. 2033 c.c. degli interessi spese e commissioni restando dovuti i soli interessi ex art. 1284 c. 3 c.c.

[1] Provvedimento dell'AGCM n. 19621 del 12 marzo 2009