Esistono provvedimenti "di secondo grado" con cui la pubblica amministrazione incide su atti emanati precedentemente, potendoli modificare estinguere o facendone cessare l'efficacia.
Che cosa sono i provvedimenti di secondo grado
Vengono definiti provvedimenti di secondo grado quelli con cui la P.A. interviene su precedenti provvedimenti, confermandoli, modificandoli od estinguendoli.
Quali sono i provvedimenti di secondo grado
I provvedimenti di secondo grado possono essere distinti in due macrocategorie: provvedimenti di riesame e provvedimenti di sanatoria.
Provvedimenti di riesame
Si tratta di provvedimenti, espressione di potere di autotutela, che consentono alla P.A. di riprendere delle precedenti decisioni al fine di valutarne la legittimità o l'opportunità.
Si distinguono in:
- atti di ritiro;
- atti di controllo;
- decisioni amministrative.
Tali provvedimenti di regola producono efficacia retroattiva, ad esclusione della revoca che segue la disciplina di cui all'art. 21 quinquies l. 241/1990.
Provvedimenti di sanatoria
Con i provvedimenti di sanatoria la P.A. consolida gli atti invalidi adottati in precedenza.
Si distinguono in:
- convalida;
- ratifica;
- sanatoria.
Tali provvedimenti producono efficacia ex nunc.
