La Costituzione prevede all'art. 5 il principio del pluralismo autonomistico degli enti locali che determina il decentramento amministrativo. Le funzioni amministrative, una volta accentrate in capo allo Stato-apparato, vengono ora distribuite tra i singoli enti pubblici che operano su vari livelli sul territorio dello Stato (Regioni ed enti locali).
Si intende così garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, in linea con il principio di sussidiarietà verticale che demanda le principali funzioni amministrative all'organismo territoriale che presenta una maggiore vicinanza con i cittadini: il comune.
Che cosa sono gli enti territoriali
Gli enti territoriali sono quegli enti per i quali il territorio non solo costituisce un elemento indefettibile in quanto limitativo della sfera della competenza dell'ente, ma rappresenta l'elemento costitutivo. Nel nostro ordinamento gli enti territoriali sono le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane ed isolane e le città metropolitane.
Caratteristiche principali di questi enti sono, l'appartenenza necessaria, in quanto ne fanno parte necessariamente tutti coloro che risiedono stabilmente in un dato territorio; l'autarchia, e cioè quella capacità di emanare atti amministrativi, prolungando l'attività amministrativa statale. Sono inoltre associativi, perché formati da tutti i residenti sul territorio e autonomi, perché dotati di autonomia politica, amministrativa e finanziaria. Esistono 20 regioni, di cui 5 a statuto speciale e 15 regioni ordinarie.
Le Regioni
Ente territoriale autonomo, con fini generali, con il potere di orientare la propria azione legislativa ed amministrativa secondo un indirizzo politico diverso da quello della nazione.
Dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, è stato attuato nel nostro ordinamento un regionalismo rafforzato, che ha ribaltato l'intero titolo V della nostra Costituzione, stravolgendo i precedenti principi dettati nella competenza.
La competenza
Con questa riforma ci sono tre tipi di competenze: quella tassativamente attribuita allo Stato e la competenza che residua è attribuita alle regioni.
Infine si parla di materie concorrenti, in cui Stato e Regioni devono concorrere nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione al raggiungimento degli obiettivi.
Organi della Regione
Sono organi della regione:
- Corpo elettorale: è costituito da tutti i cittadini italiani maggiorenni e che godono dei diritti politici.
- Consiglio Regionale: svolge funzioni legislative, amministrative, di controllo politico sull'operato della Giunta e del Presidente della Regione. Infine funzioni di indirizzo politico.
- Giunta Regionale: è l'organo esecutivo della Regione. Ha competenza amministrativa generale e potere di iniziativa legislativa regionale.
- Presidente della Regione: viene eletto a suffragio universale e diretto. La figura coincide con quella del presidente della giunta. Rappresenta la regione, ha poteri di esecuzione delle direttive e delle delibere della giunta e del Consiglio regionale. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
Gli enti locali
Le autonomie locali sono "riconosciute e tutelate" dall'ordinamento, nella nostra Carta Costituzionale all'art. 5. Con l'espressione si intende indicare in linea generale l'insieme dei comuni e delle province.
Secondo il d.lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali), le autonomie locali sono: i Comuni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane, le città metropolitane.
E' la stessa costituzione che afferma che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali".
Vediamoli nel dettaglio.
Le province
La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo (art.3, T.U.E.L, 3° comma).
È l'ente territoriale intermedio tra Comune e Regione.
La Costituzione include le province, all'art. 114, tra gli enti amministrativi che costituiscono la Repubblica, definendoli come autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni che rispettano i principi sanciti dalla carta costituzionale.
L'art. 118 della Costituzione prevede che alle province possano essere attribuite funzioni amministrative, per assicurare l'esercizio unitario e che le stesse, al pari di comuni e città metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale negli ambiti di loro competenza.
Le province inoltre favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
L'art. 119 della Carta costituzionale riconosce alle province autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Al pari degli altri enti stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Le province dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio e di risorse per svolgere le funzioni assegnate; hanno inoltre un loro patrimonio e possono ricorrere all'indebitamento per finalità di investimento.
Sono organi della provincia:
- Consiglio provinciale: si occupa dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo.
- Giunta provinciale: è l'organo di governo della provincia. E' composta dal presidente e dagli uomini da lui nominati, gli assessori, il cui numero è fissato dallo Statuto.
- Presidente della provincia: rappresenta l'ente, presiede e convoca giunta e consiglio. E' eletto a suffragio universale e diretto.
- Segretario provinciale: è organo al vertice dirigenziale dell'ente.
- Difensore civico: è organo facoltativo previsto dallo statuto con compiti di tutela dei cittadini nei loro rapporti con le istituzioni provinciali (art.10, T.U.E.L.).
Le province italiane sono:
Agrigento (Sicilia)
Alessandria (Piemonte)
Ancona (Marche)
Aosta (Valle d'Aosta)
Arezzo (Toscana)
Ascoli Piceno (Marche)
Asti (Piemonte)
Avellino (Campania)
Bari (Puglia)
Belluno (Veneto)
Benevento (Campania)
Bergamo (Lombardia)
Biella (Piemonte)
Bologna (Emilia-Romagna)
Bolzano (Trentino-Alto Adige)
Brescia (Lombardia)
Brindisi (Puglia)
Cagliari (Sardegna)
Caltanissetta (Sicilia)
Campobasso (Molise)
Carbonia-Iglesias (Sardegna)
Caserta (Campania)
Catania (Sicilia)
Catanzaro (Calabria)
Chieti (Abruzzo)
Como (Lombardia)
Cosenza (Calabria)
Cremona (Lombardia)
Crotone (Calabria)
Cuneo (Piemonte)
Enna (Sicilia)
Fermo (Marche)
Ferrara (Emilia-Romagna)
Firenze (Toscana)
Foggia (Puglia)
Forlì-Cesena (Emilia-Romagna)
Frosinone (Lazio)
Genova (Liguria)
Gorizia (Friuli-Venezia Giulia)
Grosseto (Toscana)
Imperia (Liguria)
Isernia (Molise)
La Spezia (Liguria)
L'Aquila (Abruzzo)
Latina (Lazio)
Lecce (Puglia)
Lecco (Lombardia)
Livorno (Toscana)
Lodi (Lombardia)
Lucca (Toscana)
Macerata (Marche)
Mantova (Lombardia)
Massa-Carrara (Toscana)
Matera (Basilicata)
Messina (Sicilia)
Milano (Lombardia)
Modena (Emilia-Romagna)
Napoli (Campania)
Novara (Piemonte)
Nuoro (Sardegna)
Olbia-Tempio (Sardegna)
Oristano (Sardegna)
Padova (Veneto)
Palermo (Sicilia)
Parma (Emilia-Romagna)
Pavia (Lombardia)
Perugia (Umbria)
Pesaro e Urbino (Marche)
Pescara (Abruzzo)
Piacenza (Emilia-Romagna)
Pisa (Toscana)
Pistoia (Toscana)
Pordenone (Friuli-Venezia Giulia)
Potenza (Basilicata)
Prato (Toscana)
Ragusa (Sicilia)
Ravenna (Emilia-Romagna)
Reggio Calabria (Calabria)
Reggio Emilia (Emilia-Romagna)
Rieti (Lazio)
Rimini (Emilia-Romagna)
Roma (Lazio)
Rovigo (Veneto)
Salerno (Campania)
Medio Campidano (Sardegna)
Sassari (Sardegna)
Savona (Liguria)
Siena (Toscana)
Siracusa (Sicilia)
Sondrio (Lombardia)
Taranto (Puglia)
Teramo (Abruzzo)
Terni (Umbria)
Torino (Piemonte)
Ogliastra (Sardegna)
Trapani (Sicilia)
Trento (Trentino-Alto Adige)
Treviso (Veneto)
Trieste (Friuli-Venezia Giulia)
Udine (Friuli-Venezia Giulia)
Varese (Lombardia)
Venezia (Veneto)
Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
Vercelli (Piemonte)
Verona (Veneto)
Vibo Valentia (Calabria)
Vicenza (Veneto)
Viterbo (Lazio)
I comuni
I comuni sono gli enti locali che rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, (art.3, co.2, del T.U.E.L.).
Il Comune coincide di solito con un centro urbano identificato come tale.
Gli organi del Comune sono:
- Consiglio comunale: organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
- Giunta comunale: organi di governo che compie tuti gli atti non rientranti nelle competenze del Consiglio comunale o del Sindaco.
- Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto. Convoca e presiede la giunta. È menbro del Consiglio comunale e nomina componenti della giunta.
- Segretario comunale: funzionario pubblico all'apice della gerarchia dell'ente.
- Difensore civico, organo facoltativo a tutela dei cittadini (art.10, T.U.E.L.)
- Dirigenti comunali: che dirigono gli uffici comunali
- Direttore generale: provvede, laddove nominato dal sindaco e dal presidente della provincia, all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente.
Leggi anche Le nuove frontiere dei comuni tra vecchio e nuovo modello organizzativo (Prof. Luigino Sergio)
Unione di Comuni
Secondo quanto prevede l'art. 32 del testo unico sugli enti locali, le Unioni dei Comuni "sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza".
L'atto di costituzione e lo Statuto dell'unione di Comuni vengono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti.
Per quanto applicabili, all'Unione si applicano i principi previsti per i Comuni, come si legge dall'art. 32, co. 5 del testo unico.
Comunità montane
In base a quanto previsto dall'art. 27, le comunità montane "sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali".
Per la costituzione delle comunità montane, è necessario un provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Una volta costituita, la comunità ha un organo rappresentativo e uno esecutivo composti dai sindaci e dagli organi dei comuni partecipanti alla comunità.
Le stesse regole valgono per la costituzione delle Comunità isolane e d'arcipelago.
Città metropolitane
In base all'art. 22, del testo unico, le aree metropolitane "sono le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali".
L'art. 23 prosegue dichiarando "nelle aree metropolitane (…) il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato".
La città metropolitana una volta costituita, acquisisce le funzioni della provincia, come previsto dall'art.23, co.5, che continua affermando che la città metropolitana "attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali".
