Autorità Amministrative Indipendenti

Cosa sono, quali sono e quali compiti e funzioni esercitano le autorità amministrative indipendenti

Le Autorità amministrative indipendenti (Authorities) sono enti pubblici dotati di indipendenza dal potere politico del Governo

Che cosa sono le Autorità amministrative indipendenti

Le Autorità amministrative indipendenti si possono definire come enti aventi una funzione di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e relativi a diritti fondamentali della persona

Non avendo un fondamento costituzionale, le Autorità amministrative indipendenti sono diventate motivo di dibattito in dottrina: sono state definite come "un quarto potere" "a costituzione invariata", mentre parte altra parte della dottrina ha invece cercato di trovare un fondamento costituzionale nell'art. 41, che prevede la libertà di iniziativa economica purché non contrasti con l'utilità sociale.  

Lo stesso articolo demanda alla legge la determinazione dei programmi di controllo dell'attività, affinché l'iniziativa economica si ispiri a questi principi. Secondo questa tesi sarebbe, quindi, possibile legittimare l'esistenza e la funzione di tutela di interessi di carattere generale da parte delle Autorità amministrative indipendenti. 

Autonomia

Si tratta di entità distinte dallo Stato centrale che possono essere ricondotte più che allo Stato - apparato allo stato nella sua accezione di Stato - comunità. Esse, infatti, godono di un'autonomia a livello organizzativo, finanziario e contabile. 

Inoltre, carattere essenziale delle suddette autorità si identifica nella neutralità rispetto agli interessi coinvolti e configgenti nella vicenda concreta.

Se l'autonomia dal governo e la funzione tutoria di interessi rilevanti sono i tratti comuni alle Authorities, la legge può attribuire un grado e un tipo di autonomia diversa in base al fine da raggiungere. 

Funzioni

Essendo istituite per operare in settori sensibili, le Autorità amministrative indipendenti risultano dotate di particolari competenze, nell'ottica di esercizio di una discrezionalità tecnica

A tal proposito, alle medesime autorità viene riconosciuto l'esercizio di funzioni giusdicenti ampie comprensive di funzioni normative, regolatorie, di vigilanza e di controllo, di accertamento, risoluzione dei conflitti e sanzionatorie.

In particolare, si osserva che la potestà regolamentare tra tutte rappresenti l'elemento più significativo che caratterizza l'indipendenza delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche se rappresenta un profilo problematico dal punto di vista della legalità e legittimità. A questo proposito il Consiglio di Stato è intervenuto affermando che una legge che separi un potere amministrativo dalla dipendenza di un organo politico "crea un'area di interessi disciplinati comunque dal principio di legalità".

Le principali Autorità Amministrative indipendenti

Vediamo quali sono le principali Autorità Amministrative Indipendenti conosciute nel nostro ordinamento.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

La cd. "Autorità Antitrust" è stata istituita con la legge 287 del 1990. È composta da un presidente e da quattro membri. 

Il compito dell'Antitrust è quello di garantire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato. Ha poteri di indagine e denunzia. 

La legge 248 del 2006 ha rafforzato i poteri dell'autorità Antitrust: all'art. 14 della stessa legge, infatti, è prevista la possibilità di adottare misure cautelari, nei casi di urgenza per il rischio di un grave ed irreparabile danno alla concorrenza; attraverso l'impegno dell'impresa a rimuovere l'infrazione prima dell'inflizione della sanzione pecuniaria e in questo caso l'Antitrust senza accertare l'illecito, può fare cessare l'infrazione rendendo obbligatori gli impegni assunti dall'impresa; attraverso la riduzione o soppressione totale della sanzione in caso di collaborazione delle società nell'accertamento delle infrazioni.

Garante della privacy

Istituito con la legge 675/1996, recepita dal codice approvato con il d.lgs. 196/2003, il Garante della Privacy è un organo collegiale, formato da quattro membri (due nominati dalla Camera dei Deputati e due nominati dal Senato della Repubblica). 

Il suo principale compito è quello di vigilare sulle attività di trattamento dei dati personali. Ha l'obbligo di denunciare i reati di cui viene a conoscenza, di promuovere la diffusione di codici di autoregolamentazione tra gli operatori che trattano dei dati personali e di diffondere la conoscenza delle norme a tutela dei cittadini in materia di dati personali.

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero ha il compito di garantire che gli accordi collettivi siano conformi alle disposizioni della legge 146 del 1990 valutando le prestazioni "essenziali" per garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti e intervenendo nella composizione dei conflitti sociali.

Autorità nazionale anticorruzione

L'ANAC istituita nel 2014 è dotata di poteri di vigilanza e regolazione in materia di contratti pubblici e di contrasto alla corruzione. In tali settori vigila sul rispetto dei canoni della trasparenza da parte della pubblica amministrazione.

Inoltre, l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti; ordina l'adozione di atti o provvedimenti previsti dai piani anticorruzione e dalla normativa sulla trasparenza; chiede la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza

Commissione nazionale per le società e le borse

La Commissione nazionale per le società e per le borse è stata istituita nel 1974 come organo privo di personalità. Dal 1985, con la legge 181, è stata trasformata in persona giuridica del diritto pubblico. Ha il compito di regolamentare e vigilare sul mercato dei valori mobiliari.

In particolare la Consob deve vigilare sul corretto funzionamento della borsa, sulla correttezza degli operatori e sull'adeguato finanziamento delle singole operazioni.

I componenti della Consob (un presidente e quattro membri) sono nominati dal Presidente della Repubblica e restano in carica per 5 anni con la possibilità di essere confermati per una sola volta.

Tra i diversi poteri che gli sono attribuiti, la Consob ha anche la possibilità di richiedere alle società quotate di rendere pubblici dati e notizie necessari alla corretta informazione della clientela. Può anche effettuare ispezioni, chiedere chiarimenti sui bilanci, sospendere la contrattazione di un titolo, sanzionare le società che non rispettano le sue direttive.

Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

L'IVASS è l'istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private. 

È stato istituito con nel 1982 dalla legge n. 576 (e successive modificazioni). È un ente pubblico il cui presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri e proposta del Ministero dello sviluppo economico. Svolge le funzioni di vigilanza previste dal Codice delle assicurazioni private (d.lgs.209/2005).

Autorità per i servizi di pubblica utilità

La legge numero 481/1995 ha previsto l'introduzione nel nostro ordinamento di due autorità di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità che oggi operano con il fine, fissato dalla legge, di "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità".

Si tratta, nello specifico, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Agcom).

L'Autorità per l'energia, in particolare, è un organismo di regolazione che svolge la propria azione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, in materia di servizi idrici e di teleraffrescamento e nell'ambito dei rifiuti urbani e assimilati.

Sostanzialmente, la sua azione è volta a:

  • stabilire e verificare la qualità dei servizi;

  • assicurare la fruibilità dei servizi e la loro omogenea diffusione su tutto il territorio nazionale;

  • fissare le tariffe seguendo la metodologia del cd. price cap;

  • sanzionare i comportamenti che ledono l'interesse pubblico;

  • tutelare gli utenti che sporgono reclamo.

L'ARERA è composta dal Presidente e da quattro membri, che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. I nomi sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvati dal Consiglio dei Ministri. Su di essi è apposto il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3, delle Commissioni parlamentari. Tutti i componenti restano in carica per 7 anni, durante i quali vige un regime di incompatibilità con altre attività lavorative; per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, poi, i componenti non possono intrattenere rapporti di collaborazione o impiego con le imprese che operano nei settori di competenza dell'autorità.

L'ARERA opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale. I suoi provvedimenti sono adottati sulla base di criteri di efficienza e trasparenza, seguendo le procedure disciplinate da propri regolamenti interni e dai regolamenti sul funzionamento generale della PA. Un ruolo di rilievo è conferito alla consultazione dei soggetti interessati.

Agli atti e ai provvedimenti dell'Autorità è poi data pubblicità legale attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale e contro i suoi provvedimenti è possibile ricorrere al TAR Lombardia.

Venendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, essa è stata effettivamente istituita ad opera della legge numero 249/1997.

Si tratta di un organo al quale sono affidati, sostanzialmente, i seguenti compiti:

  • assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato;

  • tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti;

  • regolare e vigilare i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e delle poste.

Nel svolgerli, l'Autorità opera con indipendenza e autonomia.

L'AGCOM è composta da:

  • il Presidente;

  • la Commissione per le infrastrutture e le reti;

  • la Commissione per i servizi e i prodotti;

  • il Consiglio.

Le Commissioni sono organi collegiali costituiti dal Presidente e da due Commissari, mentre il Consiglio è un organo, anch'esso collegiale, composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

I componenti dell'Autorità sono eletti dal Parlamento, che, inoltre, stabilisce i poteri dell'Agcom e ne definisce lo statuto. Dinanzi al Parlamento, poi, l'AGCOM.