Diritti e obblighi del pubblico dipendente

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Disciplina dei doveri e obblighi del pubblico dipendente, focus sull'art. 4 della legge anticorruzione

Il codice anticorruzione (Dpr n. 62/2013) definisce il sistema dei doveri dei pubblici dipendenti nel senso della legalità, trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

Disciplina doveri e obblighi del pubblico dipendente

Nella disciplina del pubblico impiego hanno trovato spazio nel tempo tre codici di comportamento dalla portata generale: il D.M. 31-3-1994, approvato successivamente alla normativa sulla privatizzazione; il D.M. 28-11-2000, che per primo ha definito nello specifico gli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità della condotta del pubblico dipendente; infine, il D.P.R. 16-4-2013, n. 62, adottato in base alla L. 190/2012, cd. legge anticorruzione e che ha sostituito il previgente D.M. del 2000 e successivi aggiornamenti.

Il nuovo codice costituisce, ad oggi, il punto di riferimento fondamentale per delineare il sistema dei doveri (e delle responsabilità) dei pubblici dipendenti e si inserisce in un contesto di riforma della P.A. nella direzione del recupero della legalità, della trasparenza e della democraticità dell'azione amministrativa.

Così, il D.P.R. 62/2013 (c.d. Codice dell'Anticorruzione), definisce, ai fini dell'art. 54 del T.U. del pubblico impiego, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni di questo Codice sono poi integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

L'art. 4 del Codice Anticorruzione

Nello specifico, dall'art. 4 del Codice Anticorruzione, si desume chiaramente come il dipendente di una pubblica amministrazione, per la credibilità dell'incarico che svolge, deve astenersi da una serie di comportamenti equivoci ovvero:

  • non deve chiedere regali o altre utilità;
  • non deve sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità (comma 1);
  • non deve accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo che non si tratti di regali o altre utilità di modico valore, i quali vengono effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia (esempio: regali consentiti, quelli il cui valore sia inferiore a 150,00 €) e nell'ambito delle consuetudini internazionali (esempio: pasto di cortesia per una trasferta);
  • non deve chiedere, in ogni caso ed indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per svolgere o per aver svolto un atto del proprio ufficio (comma 3):
  • da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio;
  • da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;
  • accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all' ufficio di appartenenza.

Infine, tale enunciato prevede che il responsabile dell'ufficio, al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, vigili sulla corretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento.

Nell' ipotesi in cui i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dall' articolo 4, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali (comma 4).

Definizione di regali o altre utilità di modico valore

Il comma 5, definisce come regali o altre utilità di modico valore, quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche se sotto forma di sconto.

Il regolamento a tal proposito, precisa che, i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

Obbligo di astensione del dipendente

L' articolo 7, disciplina nello specifico gli "Obblighi" del dipendente pubblico e si compone di un solo comma, il quale prevede tassativamente i casi in cui è richiesto l' "Obbligo di astensione" del dipendente.

Il dipendente deve:

  • astenersi dal partecipare all' adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere:
  1. interessi propri;
  2. interessi dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
  3. interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
  4. interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
  5. interessi di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
  • astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione, dunque, decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.