Non esistendo una definizione di provvedimento amministrativo fornita dal legislatore, questa mancanza è stata colmata dalla dottrina.
Che cos'è il provvedimento amministrativo
Per provvedimento amministrativo si intende quell'atto consistente in una manifestazione di volontà adottata dall'amministrazione per la cura di un concreto interesse pubblico e diretta a produrre in maniera unilaterale effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari.
L'emanazione di un provvedimento è preceduta da una serie di atti e attività che confluiscono nel procedimento amministrativo.
Differenza con l'atto amministrativo non provvedimentale
I provvedimenti amministrativi, quali species di atti amministrativi, si differenziano dagli atti amministrativi non provvedimentali.
Questi ultimi non presentano, infatti, i connotati tipici dei provvedimenti amministrativi. In particolare, risultano privi del requisito dell'autoritarietà o imperatività e della tipicità o nominatività.
In altri termini, non risultano in grado di incidere sulla sfera giuridica dei destinatari senza il consenso degli stessi e non vengono incanalati in modelli tipici legalmente riconosciuti.
Gli atti amministrativi non provvedimentali si distinguono in:
- atti di volontà: attraverso i quali la P.A. manifesta le proprie scelte (es. atti paritetici);
- atti di dichiarativi o di accertamento;
- atti di giudizio (es. pareri e valutazioni);
- atti endoprocedimentali: che hanno funzione di impulso del procedimento amministrativo.
Le caratteristiche del provvedimento amministrativo
Come anticipato, il provvedimento amministrativo presenta specifiche peculiarità che lo differenziano dall'atto amministrativo non provvedimentale.
Vediamole più nel dettaglio.
Autoritarietà o imperatività
Una delle caratteristiche del provvedimento è la sua capacità di imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari.
Questa caratteristica può definirsi l'autoritarietà o imperatività e cioè la capacità di costituire, modificare o estinguere i poteri e le facoltà del destinatario indipendentemente dal suo consenso, in caso di provvedimento positivo.
Nel caso di provvedimenti negativi, l'autoritarietà si configura come quel dato provvedimento che non spetta al destinatario.
Tale potere riconosciuto alla P.A. trova il suo fondamento nella norma attributiva del potere che concede alla P.A. le facoltà funzionali alla cura dei pubblici interessi.
Esecutorietà
Le pubbliche amministrazioni possono poi, nei casi previsti dalla legge, imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Questo aspetto nel rapporto tra P.A. e privati si definisce esecutorietà. Infatti, il provvedimento deve indicare il termine e le modalità di esecuzione da parte del soggetto obbligato. Grazie all'esecutorietà le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono coattivamente provvedere all'esecuzione.
Tuttavia, come stabilito dall'art. 21 ter l. 241/1990 non tutti i provvedimenti amministrativi sono provvisti di esecutorietà. Affinché ciò sia possibile è necessaria un'espressa previsione di legge, anche implicita.
Esecutività
L'esecutività consiste nell'idoneità del provvedimento a produrre effetti una volta divenuto efficace. Ciò prescinde dalla valutazione di legittimità del provvedimento e trova fondamento normativo nell'art. 21 quater l. 241/1990.
Da tale regola deriva l'obbligo di esecuzione immediata di ogni provvedimento amministrativo efficace non autoesecutivo. Mentre con riferimento ai provvedimenti autoesecutivi gli effetti discendono automaticamente e immediatamente dalla loro adozione.
Tipicità e nominatività
Altre caratteristiche del provvedimento sono la tipicità (i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento) e la nominatività (ad ogni pubblico interesse da realizzare corrisponde un tipo di atto definito dalla legge).
