Sono definiti come schemi particolari di conclusione del contratto quelli che semplificano o aggravano lo schema generale previsto dall'articolo 1326 c.c., in relazione ai diversi interessi delle parti.
Contratto mediante inizio dell'esecuzione
Ai sensi dell'articolo 1327 del codice civile, nei casi in cui sia consentito dal proponente o in relazione alla natura giuridica dell'affare o degli usi, il contratto può definirsi concluso per effetto dell'inizio dell'esecuzione da parte dell'oblato. Trattasi di uno schema semplificato che prescinde dall'invio di un'autonoma dichiarazione da parte dell'oblato e che deroga allo schema generale della conoscenza/conoscibilità dell'accettazione da parte del proponente, in linea con un'esigenza di celere conclusione del contratto. In tale prospettiva l'inizio dell'esecuzione assume il significato di un'accettazione tacita della proposta contrattuale.
Ai fini della tutela del proponente il secondo capoverso della norma in oggetto impone all'oblato di dare tempestivo avviso al primo dell'inizio dell'esecuzione del contratto, andando incontro, in senso contrario, ad un obbligo di risarcimento del danno.
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente
L'articolo 1333 del codice civile disciplina l'ipotesi di formulazione del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. In tali casi la proposta è irrevocabile e il contratto si perfeziona con il mancato rifiuto da parte del destinatario della stessa. Per impedire il perfezionamento del contratto, il rifiuto deve essere tempestivo e deve pervenire al proponente entro il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. La mancanza del rifiuto equivale, dunque, all'accettazione della proposta e contribuisce a rendere significativo e giuridicamente rilevante il silenzio dell'oblato.
Nonostante l'impostazione dottrinale prevalente attribuisca al suddetto istituto natura contrattuale, una tesi minoritaria lo qualifica come negozio unilaterale. Una simile prospettiva finisce con il negare rilevanza al silenzio dell'oblato, riconoscendo rilievo giuridico solo al rifiuto espresso dallo stesso. Il rifiuto da parte del destinatario si configurerebbe, infatti, come un negozio unilaterale avente contenuto uguale e contrario all'atto di assunzione dell'obbligazione da parte del proponente e con effetti risolutivi dello stesso atto.
Il principale ambito applicativo dell'articolo 1333 c.c. è rappresentato dai contratti a titolo gratuito. Rimangono, tuttavia, escluse le donazioni, in quanto soggette alla regola della forma pubblica, nonché i contratti che stabiliscano a carico del beneficiario obbligazioni modali.
Contratti per adesione
I contratti per adesione ricorrono quando sia richiesto da parte di un contraente l'adesione ad un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto dalla controparte. La particolarità di tali schemi negoziali si individua nella mancanza di una trattativa, ossia nella possibilità da parte di entrambi i contraenti di definire in via consensuale il contenuto del contratto. Tale schema contrattuale viene impiegato solitamente da parte delle imprese od operatori professionali nei rapporti con la clientela o con i fornitori, in quanto consente ai primi di anticipare, anche per ragioni di celerità e convenienza, in modo uniforme i rapporti con tali soggetti.
Rientrano all'interno di questa categoria: le condizioni generali di contratto e i contratti conclusi mediante moduli o formulari. Con riferimento alla prima ipotesi il codice prevede una serie di regole volte ad evitare che la situazione di vantaggio del contraente che dispone le clausole si traduca in un abuso di diritto. in particolare, le stesse vengono ritenute vincolati solo se il contraente che presta la sua adesione le abbia conosciute (o avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l'ordinaria diligenza) al momento della conclusione del contratto.
