Schema principale di conclusione del contratto

Il contratto si conclude quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'oblato. Ecco lo schema della conclusione del contratto

Sebbene il codice civile preveda diverse modalità di perfezionamento del contratto, lo schema base individuato nell'articolo dedicato alla formazione del contratto è così prospettato: "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte" (cfr. art. 1326 c.c.).

La proposta

La proposta può essere definita come la dichiarazione unilaterale emessa dal proponente all'oblato e contenente tutti gli elementi essenziali del contratto. Con la proposta il proponente manifesta l'intenzione di vincolarsi al programma contrattuale definito nella stessa. A seconda della modalità di formulazione, la proposta si distingue in espressa o tacita.

La proposta assume la natura di atto negoziale unilateriale precontrattuale. Essa ha carattere recettizio, nel senso che deve essere rivolta all'oblato o a un suo valido rappresentante, in condizione di riceverla

L'accettazione

L'accettazione è la dichiarazione diretta al proponente (ovvero il comportamento concludente, nel caso di accettazione c.d. "tacita"), che contiene l'accoglimento della proposta che gli è stata formulata. 

Anche l'accettazione presenta la natura di atto negoziale unilateriale precontrattuale recettizio. 

Requisiti dell'accettazione

Dall'esame sistematico delle norme codicistiche, si ricavano i requisiti indispensabili, affinché l'accettazione possa ritenersi valida; tra questi meritano particolare importanza:

  • la piena conformità rispetto alla proposta (altrimenti ci si troverebbe di fronte a una controproposta),

  • la tempestività (poiché deve pervenire entro un congruo termine che è fissato dallo stesso proponente ovvero reso necessario dalla natura dell'affari o dagli usi)

  • il rispetto della forma eventualmente richiesta dal proponente per l'accettazione.

Revoca della proposta e dell'accettazione

Proposta e accettazione di regola sono entrambe revocabili fino al momento della conclusione del contratto. La revoca è un atto giuridico unilaterale. Secondo l'impostazione normativa anch'essa, tanto con riferimento alla proposta quanto con riguardo all'accettazione, assume carattere recettizio, ossia acquista efficacia solo a seguito della ricezione da parte del destinatario. Tuttavia, un prevalente orientamento dottrinale nega portata di atto recettizio alla revoca della proposta; in base a tale concezione il proponente potrebbe, quindi, impedire la conclusione del contratto con la sola emissione o spedizione della revoca, a prescindere dal momento della ricezione all'oblato. Pacifica e condivisa risulta, invece, la definizione della revoca della accettazione come atto giuridico recettizio.

Il codice, inoltre, prevede che se la revoca della proposta viene formulata dopo che l'oblato abbia già dato inizio in buona fede all'esecuzione del contratto, il proponente ha l'obbligo di indennizzarlo. Trattasi di un'obbligazione indennitaria che sorge per effetto di un atto lecito dannoso, in quanto produttivo di pregiudizi verso la sfera giuridica dell'oblato. Qualora, invece, la revoca della proposta o dell'accettazione assumano i caratteri di un recesso ingiustificato dalla trattativa sorge in capo al titolare dell'atto una responsabilità precontrattuale, per violazione della clausola di buona fede. 

La proposta irrevocabile

La proposta può essere irrevocabile per volontà del proponente, il quale, per agevolare la conclusione del contratto, si impegni a tenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo. La conseguenza dell'irrevocabilità della proposta è l'inefficacia della revoca eventualmente formulata, attraverso un meccanismo che determina una sorta di riparazione automatica della violazione dell'obbligo assunto dal proponente stesso. 

Elemento essenziale per l'operatività dell'istituto in esame è rappresentato dal termine del vincolo di irrevocabilità. Si vuole evitare che la scelta del proponente, se non circoscritta entro un quadro temporale definito, determini una situazione di stallo rispetto allo svolgimento dei traffici economici. La conseguenza della mancata fissazione del termine dipende dalla natura che si riconosce all'atto della proposta irrevocabile. Secondo un primo orientamento, la proposta irrevocabile deve essere concepita come un negozio unitario unilaterale, la cui mancanza del termine, quale requisito essenziale del negozio, determinerebbe la nullità dell'intero atto. Una differente ricostruzione dottrinale qualifica la proposta irrevocabile come un'operazione complessiva caratterizzata dalla compresenza di una proposta semplice e di un atto di rinuncia unilaterale al diritto di revoca. In questa prospettiva, il termine inciderebbe solo sull'atto di rinuncia, rendendo eventualmente inefficace lo stesso e mantenendo la proposta come proposta semplice.  

La proposta irrevocabile viene ascritta nel novero del negozi preparatori, in quanto si inscrive in una fase antecedente alla conclusione del contratto.

 

Conclusione del contratto reale

Lo schema base di conclusione del contratto appena analizzato, in ogni caso, non è sempre valido, ma è sufficiente solo per la conclusione del contratto consensuale, che richiede il mero consenso delle parti.

I contratti reali, infatti, si reputano conclusi al momento della traditio ossia solo quando vi sia stata l'effettiva dazione del bene oggetto della prestazione.