Gli elementi essenziali del contratto

Quali sono i requisiti del contratto la cui assenza determina la nullità, in cosa consistono e la differenza con gli elementi accidentali

Il contratto, per potersi reputare valido ed efficace, deve avere specifici requisiti, da ritenersi essenziali. La loro mancanza, infatti, ne determina la nullità.

Quali sono gli elementi essenziali del contratto

L'elenco degli elementi essenziali del contratto è contenuto nell'articolo 1325 del codice civile, che li individua in:

  • accordo delle parti;

  • causa;

  • oggetto;

  • forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.  

L'accordo tra le parti

L'accordo si instaura con la definizione consensuale tra le parti delle singole clausole e dei singoli elementi che compongono il programma contrattuale. Il raggiungimento dell'accordo nasce dall'incontro delle volontà che vengono manifestate, in modo esplicito o mediante fatti concludenti passibili di assumere un significato univoco e giuridicamente rilevante, dai singoli contraenti, per la composizione dei propri interessi.

Nei contratti consensuali il raggiungimento dell'accordo tra le parti coincide con il perfezionamento o la stipulazione del contratto e, in forza principio consensualistico di cui all'articolo 1376 del codice civile, determina la produzione automatica degli effetti reali in cui si esprime il programma contrattuale. Nei contratti reali, invece, il perfezionamento si individua in un momento successivo alla composizione del consenso tra i contraenti, che coincide con la traditio ossia con la consegna della res che costituisce oggetto della prestazione. 

La causa

L'inquadramento della causa tra gli elementi essenziali del contratto nasce dall'adesione del nostro ordinamento al principio causalistico, canone che assume una portata generale con riferimento a tutti i negozi patrimoniali inter vivos. In base a tale principio, ogni spostamento patrimoniale che si instaura tra due soggetti deve essere sorretto da una ragione giustificativa da valutarsi in linea con i valori espressi dall'ordinamento.

La definizione del concetto di causa ha rappresentato, soprattutto in passato, un tema discusso e ricorrente tra i giuristi. La tesi tradizionale, condivisa per lungo tempo anche dalla giurisprudenza, identificava la causa in termini astratti, quale funzione economico-sociale assegnata e riconosciuta dalla legge ad uno specifico tipo contrattuale. In tale prospettiva la causa era in re ipsa nei contratti tipici, in quanto coincidenti con un determinato schema contrattuale previsto e disciplinato dal codice, mentre l'utilità del contratto doveva costituire oggetto di autonomo accertamento rispetto ai contratti atipici in linea con il giudizio di meritevolezza degli interessi di cui all'articolo 1322, comma 2 del codice civile.

La suddetta tesi è stata superata da parte della dottrina in favore del riconoscimento della causa in concreto, che rimanda il giudizio causale alla valutazione della finalità pratica e specifica che le parti assegnano al contratto per la composizione dei propri interessi. Assumono, pertanto, rilevanza i caratteri concreti ed individuali espressione oggettivata delle esigenze soggettive sottese all'operazione negoziale. Tale definizione è stata recepita anche dalla giurisprudenza che, con una storica sentenza nel 2006 (Cass. n. 10490 del 2006), ha segnato il definitivo passaggio dalla concezione astratta a quella concreta della causa. 

L'affermazione della causa in concreto non deve, tuttavia, cogliersi come un rifiuto totale dei termini della causa in astratto. Il concetto di causa si può, infatti, ricondurre ad una convergenza delle due prospettive: quella individuale, propria dell'atto e quella generale, propria dell'ordinamento. La valutazione della causa in concreto, in altri termini, non può prescindere dalla previa analisi del significato generale che l'ordinamento assegna al singolo contratto.

Negozio illegale e immorale

Sul piano dei requisiti, la causa deve essere lecita. L'articolo 1343 del codice civile sancisce, infatti, l'illiceità della causa di un contratto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. 

In sostanza, il riferimento va a due tipologie negoziali, che devono essere tenute ben distinte. Quando la causa è contraria a norme imperative o all'ordine pubblico, si è di fronte a un contratto c.d. illegale, mentre quando la causa è contraria al buon costume, si è di fronte a un contratto c.d. immorale.

Occorre specificare che la contrarietà al buon costume non va circoscritta all'idea di pudore sessuale o di generica decenza, ma deve estendersi sino a ricomprendere tutti i principi che vanno a comporre la coscienza sociale collettiva, in un determinato contesto storico e ambientale.

La distinzione tra negozio illegale e negozio immorale rileva in particolar modo sul piano delle conseguenze della loro nullità.

Infatti, l'articolo 2035 del codice civile, nel prevedere un'eccezione al principio generale per cui il negozio nullo dà diritto alla restituzione di quanto pagato, stabilisce l'irripetibilità delle somme esborsate in esecuzione del contratto limitatamente in capo a colui ha eseguito una prestazione contraria al buon costume. L'irripetibilità, quindi, non opera per colui che eseguito una prestazione contraria a norme imperative o all'ordine pubblico.

L'oggetto

L'oggetto del contratto coincide con le prestazioni contrattuali. Ai sensi dell'articolo 1346 del codice civile, l'oggetto del contratto deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile.

Il primo requisito attiene alla possibilità originaria della prestazione oggetto del contratto. L'impossibilità può essere materiale o giuridica, la prima ricorre in presenza di situazioni oggettive che non consentano alle parti di eseguire la prestazione attraverso l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, la seconda si verifica quando l'oggetto del contratto consiste in beni o comportamenti rispetto ai quali l'ordinamento non consente la costituzione di rapporti giuridici.

La liceità concerne la non contrarietà della prestazione alle norme imperative. all'ordine pubblico e al buon costume.

La determinatezza e la determinabilità esprimono la necessità di chiarezza del contenuto della prestazione o comunque la possibilità di definire in seguito la stessa in via convenzionale, legale o giudiziale. 

La forma

La forma è la modalità attraverso la quale la volontà dei contraenti si manifesta e si rende esteriormente visibile, divenendo idonea ad assumere rilevanza giuridica. Nei casi in cui la forma è prevista a pena di nullità (il che avviene, di regola, ogni qual volta il legislatore ha ritenuto importante precostituire una prova documentale circa l'avvenuta stipula, ad esempio perché trattasi di transazioni relative a cose di notevole valore, come i beni immobili), si parla di c.d. forma "ad substantiam".

Solo in questi casi la forma assume la valenza di requisito essenziale del contratto il quale, i mancanza della stessa, sarebbe colpito da nullità.

Le conseguenze della mancanza degli elementi essenziali del contratto

I requisiti essenziali del contratto appena analizzati, laddove mancanti, determinano la nullità del contratto. Tale nullità viene definita dalla dottrina come "nullità strutturale", in quanto deriva da vizi che afferiscono alla composizione del contratto. 

Proprio sul piano degli effetti, gli elementi essenziali si contrappongono agli elementi accidentali. Questi possono anche mancare senza che ciò infici la validità del negozio, ma, se presenti devono rispettare la disciplina della legge.

Non solo dalla mancanza, ma anche dall'illiceità della causa scaturisce la nullità del contratto, vizio che, ai sensi dell'art. 1418 c.c., è determinato altresì dalla mancanza di uno dei requisiti essenziali e dalla contrarietà rispetto a norme imperative (salvo che la legge disponga diversamente), dall'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 c.c., dalla mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346 c.c. e negli altri casi stabiliti dalla legge (cfr. artt. 190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972 del codice civile).