Nullità del contratto

Che cos'è la nullità del contratto, quali sono le cause di nullità e il regime giuridico

Tra le cause che la legge reputa idonee a "sciogliere" il contratto (art. 1372 c.c.), sono da menzionarsi, oltre alla rescissione e alla risoluzione che concernono vizi del "rapporto", anche la dichiarazione di nullità e l'annullabilità che riguardano, invece, vizi dell'atto.

La tradizionale bipartizione dell'invalidità contrattuale, costituita da nullità e annullabilità, è stata introdotta dal legislatore del '42, poiché nel precedente codice del 1865 trovava spazio solo la previsione della nullità sulla base del modello francese.

Che cos'è la nullità

La nullità è la principale e la più grave ipotesi di invalidità del contratto. Attraverso tale meccanismo sanzionatorio, l'ordinamento limita l'esercizio della autonomia negoziale delle parti in virtù del rispetto degli interessi generali e meta-individuali.

La nullità risponde alla funzione di ripristino delle garanzie di equità e correttezza dei rapporti sociali e giuridici in linea con i valori espressi dall'ordinamento. 

Le cause di nullità del contratto

A differenza delle ipotesi di annullabilità, il sistema delle cause di nullità del contratto non è tassativo ma presenta un carattere elastico, soprattutto con riferimento alla categoria della nullità virtuale.

In base al dettato normativo di cui all'articolo 1418 c.c., la dottrina opera una tripartizione delle cause di nullità, distinguendo tra: nullità strutturale, nullità virtuale e nullità testuale. Vediamole.

La nullità virtuale

Anzitutto, il primo comma dell'articolo 1418 c.c. prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative.

Come precedentemente specificato, la nullità virtuale rappresenta una categoria atipica ed elastica, in quanto fondata sul contrasto tra l'atto di autonomia negoziale e la norma imperativa. Essa opera, quindi, in via residuale quando non ricorrano le ipotesi tipiche della nullità testuale e della nullità strutturale, ossia quando il contratto risulti dotato degli elementi essenziali e non sussista una previsione normativa specifica che ne sancisca la nullità.

Secondo l'impostazione giurisprudenziale, sono qualificate come norme imperative quelle disposizioni che regolano in maniera diretta il contenuto essenziale e specifico del contratto, nonché le norme che tutelano interessi generali. Le prime rappresentano regole di validità e differiscono dalle regole di comportamento, la cui violazione può far sorgere al massimo la responsabilità precontrattuale. Le seconde consentono di valutare la compatibilità effettiva dell'atto impugnato con i principi e i valori generali accolti dall'ordinamento.

La nullità strutturale

Il secondo capoverso dell'articolo 1418 c.c. indica i casi di nullità strutturale.

Questa si verifica quando il contratto presenti vizi relativi agli elementi essenziali che lo compongono. Trattasi, in particolare di:

  • mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c.;
  • l'illiceità della causa di cui all'articolo 1343 c.c.;
  • l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 c.c.;
  • la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 c.c.

La nullità testuale

Infine, il terzo comma dell'articolo 1418 c.c. introduce la nullità testuale. Il legislatore utilizza la formula di chiusura secondo cui " il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge".

La nullità testuale assolve, quindi, ad una funzione di certezza del diritto, in quanto rimette al legislatore l'indicazione puntuale e precisa dei casi in cui l'atto di autonomia negoziale debba ritenersi invalido.

Tra le ipotesi più rilevanti di nullità testuale si annoverano: la donazione fatta in riguardo ad un futuro matrimonio di cui all'art. 785 c.c., la transazione relativa al contratto illecito di cui all'art. 1972 c.c., il patto commissorio di cui all'arti. 2744 c.c.

Il regime giuridico della nullità

La nullità rappresenta la più grave patologia che possa colpire il contratto. 

Il contratto nullo è, quindi, invalido e inefficace ab origine. La presenza di cause di nullità inibisce la produzione degli effetti dell'atto di autonomia negoziale. 

Proprio per tali ragioni, l'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.); può essere fatta valere ad istanza di chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice (art. 1421 c.c.).

La nullità non è sanabile, né convalidabile, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.).

Anche se concerne solo una parte o singole clausole del contratto (c.d. nullità parziale), la stessa si estende infatti all'intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.), fatta eccezione per la sostituzione di diritto delle clausole nulle con norme imperative. 

La conversione del contratto nullo

Ex art. 1424 c.c., la nullità può produrre, invece, gli effetti di un diverso contratto, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora possa ritenersi, avuto riguardo agli scopi perseguiti dalle parti, che le stesse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (c.d. conversione del contratto nullo).

La conversione dunque si verifica solo se gli effetti del contratto valido sono conformi a quelli che le parti volevano ottenere attraverso la stipula del contratto nullo.

Per la conversione del contratto, infatti, è necessaria la compresenza dei seguenti requisiti:

  • l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello nel quale lo si vuole convertire;

  • la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso.

Come chiarito, però, dalla Cassazione nella pronuncia n. 6586/2018. "non è necessario l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il contratto trasformato per effetto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, esclusa per definizione dall'art. 1424 cod. civ., occorrendo, invece, la considerazione dell'intento pratico perseguito, cosicché il contratto nullo può convertirsi in un altro contratto i cui effetti realizzino in tutto o in parte quell'intento".

Perché si possa attuare la conversione bisogna, dunque, verificare se le parti che hanno concluso il contratto (nel caso in cui fossero stati a conoscenza della causa di nullità) avrebbero comunque concluso un diverso contratto, che la legge considera valido. Ed è questo l'aspetto più problematico dato che è necessario in via interpretativa indagare su una volontà ipotetica delle parti

In dottrina, peraltro, si è anche affermato che la conversione potrebbe operare a prescindere dalla volontà ipotetica delle parti nel caso in cui gli effetti giuridici prodotti dal diverso contratto porterebbero in modo accettabile al compimento degli obiettivi perseguiti dalle parti.

Insomma la coincidenza tra lo scopo prefisso dalle parti e gli effetti giuridici prodotti dal contratto convertito possono giustificare il mantenimento del contratto.

La rinnovazione del contratto

Quando non è possibile la conversione (che non richiede una nuova manifestazione di volontà) le parti hanno comunque la possibilità di rinnovare il contratto rispettando le forme prescritte ed eliminando così la causa che ne aveva determinato la nullità.

Va detto però che se il contratto nullo convertito produce i suoi effetti sin dalla data della sua stipula, il contratto che viene rinnovato va considerato come un nuovo contratto e gli effetti si producono solo dalla data della rinnovazione.

La rinnovazione è un'azione che viene messa in atto nel rispetto dell'economia e che permette al contratto di produrre i suoi effetti, sanandone i vizi con efficacia ex tunc, ossia retroattivamente.