Oltre alla nullità, altra causa di invalidità contrattuale che trova apposita disciplina nel codice civile è l'annullabilità.
Che cos'è l'annullabilità
L'annullabilità rappresenta un'ulteriore ipotesi di invalidità del contratto. Si tratta di una situazione patologica valutata come meno grave dal legislatore, in quanto funzionale alla tutela degli interessi particolari del contraente nella formazione del contratto.
Il rimedio, in particolare, garantisce che l'autonomia privata sia esercitata nel rispetto delle condizioni soggettive richieste per una libera formazione della stessa.
Le cause di annullabilità
La ricostruzione della cause di annullabilità viene operata dal legislatore in maniera puntuale e precisa. Si tratta, infatti, di circostanze tassative che valorizzano la condizione soggettiva del contraente sul piano della capacità di agire o della formazione della volontà negoziale.
L'incapacità di agire
L'articolo 1425 c.c. indica, anzitutto, come causa di annullabilità del contratto l'incapacità di agire del contraente.
L'incapacità di agire, infatti, esclude l'idoneità da parte del soggetto di compiere atti di autonomia negoziale, in quanto privo della possibilità di autodeterminarsi. La realizzazione di negozi che incidano sulla sfera negoziale del soggetto incapace è affidata al rappresentante legale che agisce in nome e per conto dello stesso.
La violazione di tale regola si traduce nell'annullabilità del contratto. L'obiettivo è quello di tutelare il soggetto che non sia in grado di comprendere le proprie scelte e le conseguenze che possono derivare dalle proprie azioni. Nel caso di incapacità naturale la norma richiede, altresì, la malafede dell'altro contraente, ossia la consapevolezza di contrarre con un soggetto incapace.
L'errore
L'errore consiste nell'ignoranza o nella falsa rappresentazione di determinati aspetti contrattuali. Il vizio, dunque, può incidere sul processo di formazione o di manifestazione della volontà del contraente.
Ai sensi dell'art. 1428 c.c. "l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente".
L'essenzialità attiene alla rilevanza dell'errore e segna il confine oltre il quale l'interesse del contraente che versi in errore sia ritenuto meritevole di tutela privilegiata a discapito della controparte. L'errore, quindi, può ricadere sulla natura del contratto (error in negotio), sull'oggetto del contratto (error in corpore), sulla qualità (error in substantia) o quantità (error in quantitate) del bene che costituisce oggetto del contratto, solo se determinante , sull'identità o le qualità dell'altro contraente nei contratti intuitus personae (error in persona).
Ulteriore requisito richiesto ai fini dell'annullamento del contratto è la riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente. La previsione, in tal modo, mira a contemperare la tutela della volontà del contraente in errore con la tutela dell'affidamento legittimo della controparte. La valutazione della riconoscibilità dell'errore deve essere compiuta in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alla qualità del contraente secondo il modello dell'agente medio.
Il dolo
Il dolo è così definito dall'art. 1439 c.c.: “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio".
Il dolo in ambito contrattuale rileva in presenza di raggiri che servano a una delle parti a convincere l'altra ad addivenire ad un accordo che altrimenti non avrebbe mai stipulato. Una volta individuato, come emerge dalla lettera della norma, conduce all'annullamento del contratto.
La violenza
L'art. 1427 c.c. indica tra gli ulteriori vizi della volontà passibili di annullamento la violenza.
Il concetto di violenza recepito a livello civilistico è quello di violenza psichica che consiste nella illegittima prosepettazione di un male ingiusto tale da costringere il soggetto leso a stipulare un contratto. Questa, ai sensi dell'art. 1435 c.c. "deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole."
Non integra, invece, il concetto di violenza rilevante ai fini dell'annullamento, quello di violenza fisica (si pensi all'esempio del soggetto che, prendendo la mano di un altro, gli faccia sottoscrivere il contratto con la forza). La presenza di violenza fisica, proprio in forza della sua intensità, neutralizza la volontà del contraente che non risulta, dunque, semplicemente viziata, ma del tutto insussistente con conseguente inesistenza del contratto.
Il regime giuridico dell'annullabilità
Considerata una patologia meno grave rispetto alla nullità, all'annullabilità il legislatore del '42 ha riservato una disciplina improntata a minor rigore.
Il contratto annullabile è ritenuto invalido ma efficace, fino a che venga esperita, con successo, l'azione di annullamento.
L'annullabilità può essere fatta valere solo su istanza della parte interessata ed è soggetta a un termine di prescrizione quinquennale.
La sentenza di annullabilità è costitutiva ed assume carattere retroattivo tra le parti. L'annullamento non è, invece, opponibile nei confronti dei terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso e in buona fede, al di fuori delle ipotesi di annullabilità per incapacità legale del contraente.
Sono, inoltre, ammesse la convalida e la rettifica del contratto
La convalida e la rettifica del contratto
Il codice prevede la possibilità di sanare, in tutto o in parte, gli effetti del contratto annullabile, allorché si realizzino i presupposti dell'istituto della "convalida" (art. 1444 c.c.) o della "rettifica" (artt. 1430, 1432 c.c.).
Con la convalida la parte legittimata ad impugnare il contratto (con dichiarazione espressa o mediante comportamenti concludenti) manifesta la volontà di fare propri gli effetti del contratto annullabile, rinunciando alla relativa azione di annullamento. La convalida non determina l'eliminazione dei vizi contrattuali, ma stabilizza gli effetti precari del contratto invalido.
La rettifica, invece, consente di recuperare un contratto viziato da errore. Si tratta di un negozio unilaterale recettizio mediante il quale la parte non in errore offre all'errante di eseguire il contratto in modo conforme al contenuto e alle modalità volute dal secondo.
