- Cos'è l'interpretazione del contratto
- Tipologie di interpretazione del contratto previste dal codice civile
- L'interpretazione soggettiva: la comune intenzione delle parti
- La Cassazione sull'interpretazione del contratto
- Il criterio letterale
- Il criterio comportamentale
- Il criterio della globalità
- I criteri di interpretazione oggettiva
- Il criterio della buona fede
- Gli effetti e gli usi
- La tutela della parte più debole
- L'interpretazione equitativa
Cos'è l'interpretazione del contratto
Con l'espressione "interpretazione del contratto" si designa quella complessa operazione ermeneutica alla quale è chiamato il giurista e, in particolare, il giudice al fine di accertare il significato giuridicamente rilevante delle espressioni usate nel testo contrattuale, ossia di stabilire quale sia il contenuto dell'atto giuridico, di determinare l'intento pratico perseguito dai contraenti e di definire gli effetti prodotti nei confronti delle parti.
Tipologie di interpretazione del contratto previste dal codice civile
Il codice civile, al Libro IV, dedica il capo IV del titolo II alla disciplina giuridica dell'interpretazione del contratto (articoli da 1362 a 1371 c.c.)
Mentre gli articoli 1362-1365 c.c contemplano quelli che sono definiti come criteri di interpretazione soggettiva, perché diretti alla ricerca della comune intenzione delle parti, gli articoli 1366-1371 dettano i criteri di interpretazione oggettiva che si rifanno alla clausola generale di buona fede o ad altri criteri che non si riconducono alla effettiva volontà dei dichiaranti.
In base al principio di separazione fra canoni di interpretazione soggettiva e canoni di interpretazione oggettiva, l'interprete fa ricorso ai secondi solo nell'evenienza in cui non abbia avuto successo l'impiego dei primi.
L'interpretazione soggettiva: la comune intenzione delle parti
Ai sensi dell'articolo 1362 c.c, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale ed immediato delle parole. Al fine di realizzare tale attività ermeneutica, è necessario valutare il comportamento complessivo delle parti anteriormente, coevamente e successivamente alla conclusione del contratto.
Pertanto, l'oggetto dell'interpretazione non è la puntuale ricostruzione storica della volontà degli stipulanti, ma l'intento che che risulta dalla formulazione dello stesso contratto.
La Cassazione sull'interpretazione del contratto
Per la Suprema Corte, se è vero che il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, è altresì vero che, qualora il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, siffatte volontà, e non risulti alcuna ragione di divergenza fra lettera e spirito della convenzione, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà effettiva dei contraenti.
I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, desumibile dal sistema delle stesse regole, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.
Il criterio letterale
Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole di cui all'articolo 1362, comma 1 c.c. Pertanto, quando quest'ultimo criterio testuale risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. E ciò, in quanto l'articolo 1362, comma 2 c.c., che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica non sia in grado di cogliere la comune intenzione delle parti. L'interprete può fare ricorso ai criteri extratestuali individuati dal legislatore solo in presenza di un testo che non sia chiaro ed univoco.
Il criterio comportamentale
Il criterio comportamentale è un criterio extratestuale previsto dall'articolo 1362, comma 2 c.c., basato sulla valutazione del comportamento complessivo dei contraenti. A tal fine, la norma impone di prendere in considerazione anche i comportamenti tenuti dalle parti nel periodo posteriore alla conclusione del contratto; tali comportamenti possono sostanziarsi nella conclusione di ulteriori negozi giuridici, in dichiarazioni di volontà anche verso i terzi o nel compimento di atti materiali afferenti alle modalità di esecuzione del contratto.
Il criterio della globalità
L'articolo 1363 c.c. contempla il criterio della globalità, quale ulteriore indice ermeneutico a carattere extratestuale da utilizzare sempre in via sussidiaria rispetto al dato letterale. Il suddetto criterio consente di cogliere il significato delle singole clausole contrattuali per mezzo delle altre clausole e del significato che risulta dall'analisi complessiva del negozio giuridico. Viene, dunque, prevista un'interpretazione c.d. sistematica, in quanto impone di valorizzare il contesto giuridico in cui i singoli elementi contrattuali vengono collocati.
I criteri di interpretazione oggettiva
Secondo l'impostazione gerarchica dettata dal codice civile e confermata dalla giurisprudenza, il ricorso alle regole di interpretazione oggettiva è concesso in presenza di due condizioni necessarie. La prima è rappresentata dall'oscurità del testo, ossia dalla presenza di un programma contrattuale che non manifesti in maniera chiara e precisa la comune intenzione delle parti. La seconda circostanza si individua nell'inidoneità dei criteri di interpretazione soggettiva (anche c.d. "extratestuali") a sciogliere i nodi interpretativi del testo.
I criteri di i'interpretazione oggettiva hanno, pertanto, carattere sussidiario rispetto alle regole di interpretazione soggettiva.
Il criterio della buona fede
Ai sensi dell'articolo 1366 c.c., il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Si impone, così, all'interprete di dare al contratto il significato che gli attribuirebbero i contraenti corretti e leali.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. n. 13208/2010), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (che si specifica in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") enunzia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
Dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile, quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). La clausola generale di buona fede impone, infatti, alle parti di agire con correttezza e lealtà, non ingenerando nella controparte false aspettative, preservando il ragionevole affidamento sul significato dell'accordo e salvaguardando la posizione della controparte contrattuale, nei limiti in cui ciò possa essere fatto senza un apprezzabile nocumento del proprio interesse.
Gli effetti e gli usi
Sempre nel quadro dei criteri di interpretazione oggettiva, gli articoli successivi impongono:
- di dare sia al contratto sia alle singole clausole di esso un significato che gli consenta di avere qualche effetto, anziché un significato che non consentirebbe loro di averne alcuno rendendole nulle o comunque invalide (articolo 1367 c.c.);
- di interpretare le clausole ambigue secondo gli usi, cioè secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso ovvero, qualora una delle parti contrattuali sia un imprenditore, secondo ciò che generalmente si pratica nel luogo in cui si trova la sede dell'impresa (articolo 1368 c.c.).
La tutela della parte più debole
Per quanto riguarda i contratti a condizioni generali ovvero conclusi mediante impiego di moduli o formulari, l'articolo 1370 c.c. introduce la regola in funzione della quale le clausole inserite in detti negozi s'interpretano, nel dubbio, a favore della parte contrattualmente più debole.
L'interpretazione equitativa
L'interpretazione equitativa di cui all'articolo 1371 c.c. si configura quale extrema ratio: nei soli casi in cui l'applicazione degli altri criteri ermeneutici non si sia stata sufficiente per individuare l'intenzione delle parti, il contratto deve essere interpretato nel modo meno gravoso per il debitore, se si tratta di negozio a titolo gratuito ovvero in modo da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, qualora si tratti di negozio a titolo oneroso.
Il momento da prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'equo apprezzamento, è quello della conclusione del negozio e non quello della decisione della lite.
