Il processo del lavoro

Indice della guida
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A cura di: Aldo Carpineti - (Indice della guida)


  1. La disciplina del rito del lavoro 
  2. Processo del lavoro: la storia
  3. L’oggetto del processo del lavoro
  4. Rito del lavoro: caratteristiche
  5. Il tentativo di conciliazione

La disciplina del rito del lavoro 

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Il rito del lavoro è regolato, a cominciare dal lontano1893, da una disciplina speciale, volta tendenzialmente a salvaguardare idiritti del lavoratore come parte più debole del rapporto, attraversol’abbreviazione dei tempi di svolgimento, allo scopo di evitare di far caderenel nulla legittime aspettative di rapida risoluzione della controversia.

Tale disciplina è oggi contenuta nel codice di proceduracivile, in particolare negli articoli 409 e seguenti.

Processo del lavoro: la storia

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La legge 15 giugno 1893 n. 295 istituiva infatti un collegiodi probiviri, nominati pariteticamente dagli imprenditori e dai lavoratori.

Durante il periodo fascista tale soluzione venne sostituitadalla istituzione della Magistratura del Lavoro, che ebbe, in momentisuccessivi, competenza nella risoluzione di controversie tanto di caratterecollettivo quanto individuale.

Dall’attuale codice di procedura civile, nella suaoriginaria formulazione del 1942, il rito del lavoro venne invece regolato conle stesse forme del procedimento ordinario. Parziali modifiche si ebbero conleggi emanate negli anni sessanta del secolo scorso e con lo Statuto deiLavoratori.

Ma fu con la legge 11.8.1973 n. 533 che si ebbe la svoltadefinitiva, attraverso la previsione di un organo giudiziario di competenza specificae una procedura sostanzialmente diversa da quella relativa alle altrecontroversie civili. Con tale provvedimento, la materia venne assegnata aiPretori del Lavoro, che furono, per così dire, estrapolati dal numero generaledei Pretori che operavano sul territorio nazionale.

La nota legge 19.2.1998 n. 51 ha abolito la figura delPretore e le cause civili che erano di competenza di questa figura sono stateridistribuite, a seconda del valore e della materia, fra il Giudice di Pace eil Tribunale in prima istanza. Di conseguenza, le cause del lavoro vengono oggidecise dal Tribunale del Lavoro in composizione monocratica. La disciplina delprocedimento non ha subito tuttavia modifiche di rilievo rispetto a quellaprevista per il rito davanti al Pretore.

L’oggetto del processo del lavoro

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Secondo l’articolo 409 c.p.c., il procedimento del lavoro haad oggetto:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche noninerenti all’esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazioneagraria, di affitto a coltivatore diretto e rapporti derivanti da altricontratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale edaltri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di operacontinuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a caratteresubordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici chesvolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici edaltri rapporti di lavoro pubblico, purché non siano devoluti dalla legge adaltro giudice.

Rito del lavoro: caratteristiche

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L’atto introduttivo del rito del lavoro ha la forma delricorso.

Caratteristica principale di tale procedimento è l’oralità,in ragione della quale, dopo l’atto iniziale dell’una e dell’altra parte(ricorso e comparsa di risposta), il seguito del procedimento si sviluppa  senza l’uso della forma scritta.

Successivamente alla costituzione, dunque, l’uno e l’altrodifensore portano a voce tutte le motivazioni a favore del rispettivorappresentato, salvo il caso in cui vengano autorizzate delle memorie.

In ogni caso, al contrario di quanto avviene nel ritoordinario civile, le prove debbono essere integralmente articolate sin dasubito con gli atti introduttivi.

Il giudice, ascoltate le parti, emette la propria decisioneall’esito dell’ultima udienza, pronunciando sentenza con lettura deldispositivo.

Il tentativo di conciliazione

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Fino all’emanazione della legge numero 183/2010, il  processo del lavoro era caratterizzatodall’obbligo di far precedere il giudizio vero e proprio da un tentativo diconciliazione esperito per via sindacale o amministrativa.

La ratio dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione risiedeva, oltre che nella preferenzadata dalla legge a una soluzione che riunisse le posizioni contrastanti deicontendenti, anche nell’obiettivo di sgravare gli organi giudiziari di parte deiloro compiti in modo da renderli più agili e risolvere, almeno in parte, ilproblema dell'"ingolfamento" degli uffici giudiziari, conseguente al grannumero di ricorsi presentati.

Oggi, tuttavia, il tentativo di conciliazione non è piùobbligatorio ma facoltativo. Il nuovo primo comma dell’articolo 410 del codicedi procedura civile dispone infatti che “Chi intende proporre in giudizio unadomanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anchetramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, unprevio tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione”.