Il contratto a progetto (co.co.pro.)

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A cura di: Aldo Carpineti - (Indice della guida)

Il contratto di collaborazione a progetto è stata una particolarecategoria contrattuale che ha caratterizzato per oltre dieci anni i rapporti dilavoro italiani, precisamente dal 2003 al 2015.

  1. Cos’erano i co.co.pro.
  2. Caratteristiche del contratto a progetto
  3. Abolizione del co.co.pro.

Cos’erano i co.co.pro.

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Si trattava di una particolare fattispecie che, insieme alcontratto di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.),rientrava nell’area del cd. lavoro parasubordinato.

I co.co.pro. erano infatti una particolare forma dicollaborazione coordinata e continuativa, svolta senza vincolo disubordinazione e in maniera prevalentemente personale, con il fine direalizzare uno o più progetti specifici determinati dal committente.

Era quindi una tipologia contrattuale al confine tra illavoro autonomo e il lavoro subordinato, introdotta dalla legge Biagi pertentare di arginare gli abusi che avevano caratterizzato le più vecchieco.co.co. e negli anni a più riprese riformata.

Caratteristiche del contratto a progetto

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Oltre alla presenza di un progetto, un programma o una suafase da realizzare, il co.co.pro. si caratterizzava per i seguenti aspetti:

- l’autonomia del collaboratore 

- il suo coordinamento con il committente

- l’assenza del vincolo di subordinazione (e,conseguentemente, della maggior parte delle tutele da esso derivanti)

- la determinazione o determinabilità della durata

- l’irrilevanza del tempo impiegato per svolgere laprestazione affidata al lavoratore.

Abolizione del co.co.pro.

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Il contratto a progetto, sebbene sia sorto come “rimedio”alle co.co.co., è in realtà stato sempre caratterizzato da molteplici criticitàe abusi.

Per tale ragione, lo stesso è stato definitivamente abolitocon il jobs act, più precisamente per opera del decreto legislativo numero81/2015 che ha ridisciplinato in maniera organica tutti i rapporti di lavoro,anche prevedendo l’impossibilità di stipulare nuovi co.co.pro. dal giugno 2015e la necessaria trasformazione di quelli stipulati prima entro il 1° gennaio2016.