Nell'ordinamento penale, si parla di misure di sicurezza per intendere quei provvedimenti distinti dalla pena principale e dalle misure preventive e destinate ai soggetti che hanno compiuto un delitto e per i quali vi sia una considerazione di pericolosità sociale. La loro applicabilità è subordinata a una valutazione ad hoc del giudice e in base alla fattispecie di reato commesso.

Si distinguono misure di sicurezza personali e patrimoniali: le prime vanno ad incidere sulla libertà personale del soggetto, mentre le seconde sul patrimonio di questo. Nel dettaglio, le misure di sicurezza personale sono ad esempio la libertà vigilata, la colonia agricola e la casa di lavoro, il ricovero nelle REMS e il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. Sono misure di sicurezza patrimoniali invece la confisca e la cauzione di buona condotta.