Le misure di sicurezza sono quei provvedimenti speciali previsti dal codice penale, applicati agli autori di reato considerati socialmente pericolosi

Cosa sono le misure di sicurezza

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Le misure di sicurezza sono quei provvedimenti speciali previsti dal codice penale, applicati agli autori di reato considerati socialmente pericolosi. La finalità di tali provvedimenti è volta alla rieducazione e risocializzazione del soggetto affinché lo stesso esca dal circuito penale.

È necessario distinguere le misure di sicurezza dalla pena e dalle misure di prevenzione. Nel primo caso ci si riferisce ad una sanzione giuridica, applicata in conseguenza alla violazione di un precetto comportante una responsabilità giuridica penale, nel secondo, invece, ci si riferisce a quelle misure preventive con lo scopo di evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti.

Presupposti

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Essendo provvedimenti speciali - le misure di sicurezza - si applicano alla presenza di due requisiti:

  • Requisito soggettivo, il soggetto è socialmente pericoloso;
  • Requisito oggettivo, il soggetto ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato.

Circa la commissione di un reato, tale assunto subisce due eccezioni tassativamente stabilite dalla legge: il giudice può applicare una misura di sicurezza, sia nell'ipotesi di reato impossibile (articolo 49 codice penale), sia nel caso di accordo criminoso non eseguito o istigazione a commettere un delitto se l'istigazione non viene accolta (articolo 115 codice penale).

Durata della misura di sicurezza

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La durata dell'applicazione di tali misure è fissata nel minimo ma è indeterminata nel massimo poiché è impossibile stabilire in anticipo la cessazione della pericolosità di un soggetto. L'articolo 207 c.p., infatti, recita: "Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza".

Alla scadenza del termine minimo, il giudice, riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta per stabilire se essa sia ancora socialmente pericolosa. Con il riesame della pericolosità il giudice valuta la condotta, i risultati del trattamento, il comportamento durante le licenze e i contatti personali.

Se il giudizio sulla pericolosità è negativo, il giudice ordina la revoca della misura di sicurezza, in caso contrario stabilisce una nuova durata minima, alla fine della quale procederà nuovamente al riesame.

Classificazione delle misure di sicurezza

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Il codice distingue le misure di sicurezza in due categorie: personali e patrimoniali.

Le misure di sicurezza "personali" si distinguono in "detentive" e " non detentive".

Sono misure di sicurezza "detentive":

1. L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2. Il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;

4. Il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza "non detentive":

1. La libertà vigilata;

2. Il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;

3. Il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche;

4. L'espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato.

Sono misure di sicurezza "patrimoniali" :

1. La cauzione di buona condotta;

2. La confisca.

Pericolosità sociale

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L'articolo 203 c.p. recita: "Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133".

Nel sistema originario del codice si distingueva tra pericolosità da accertare in concreto e pericolosità presunta dalla legge. La situazione mutò radicalmente con l'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n.663, che ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali "sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa".

Categorie di pericolosità sociale

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Il codice penale individua tre categorie di delinquenti socialmente pericolosi:

1. Il delinquente abituale;

2. Il delinquente professionale;

3. Il delinquente per tendenza.

L'abitualità del reato, nel sistema originario, si distingueva in abitualità presunta dalla legge e abitualità ritenuta dal giudice. Superata tale distinzione grazie alla citata legge 663/1986, allo stato attuale ai sensi dell'articolo 103 c.p.: "Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto".

Si evince, quindi, che l'articolo 103 implica in ogni caso l'apprezzamento in concreto della pericolosità.

La professionalità del reato corrisponde alla situazione di chi riporti una condanna trovandosi già nella condizione di delinquente abituale. Essa, infatti, è disciplinata dall'articolo 105 c.p. che recita: "Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente, o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato".

Infine, ai sensi dell'articolo 108 c.p., è disciplinata la figura del delinquente per tendenza.

"È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89".

Nella prassi tale figura è scomparsa in quanto criminologicamente discussa. Essa è ritenuta da un punto di vista scientifico molto poco plausibile.


Per approfondimenti, vai alla guida sulle misure di sicurezza


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