Si tratta di un diritto reale di garanzia che dà al creditore il potere di espropriare un particolare bene del debitore e di rifarsi con preferenza sul ricavato della vendita per la soddisfazione del debito stesso. L'istituto è regolato dall'art. 2808 e ss. c.c. e si distingue in tre tipologie. Si parla infatti di:

- ipoteca legale, quando è la legge a individuare i creditori che hanno diritto all'iscrizione ipotecaria sulla base di alcuni requisiti;

- ipoteca giudiziale, quando viene disposta da colui il quale abbia ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di una prestazione;

- ipoteca volontaria, quando sorge da un contratto o da un negozio unilaterale del concedente, redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata a pena di nullità.

Possono essere oggetto di ipoteca tutti i beni mobili, immobili, mobili registrati, i diritti di uso e abitazione, le rendite dello Stato nonché le quote di beni indivisi.