L'impresa familiare è regolata dall'art. 230 bis c.c. e ricorre quando all'attività economica partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo dell'imprenditore mediante una collaborazione continuativa. Si tratta di una disciplina introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975 al fine di porre tutela giuridica a quei soggetti vicini all'imprenditore che, proprio in virtù del legame familiare, erano spesso privi di adeguato compenso per il lavoro effettuato nell'impresa stessa.

Sotto il profilo della natura giuridica, l'impresa familiare non rappresenta un tipo a sé stante di società né una forma atipica della stessa, bensì si tratta pur sempre di un'impresa individuale caratterizzata dalla presenza di un rapporto personale tra imprenditore e collaboratori; pertanto, si applica la disciplina generale prevista dal codice e solo in via residuale quella prevista dall'articolo di riferimento.