Quando si parla di impianti di pubblica utilità si fa riferimento a infrastrutture che sono destinate alla fornitura di servizi di interesse pubblico. Assumono rilevanza in merito a una particolare fattispecie di reato delineata dall'art. 420 c.p., attentato a impianti di pubblica utilità. In questo caso, la condotta criminosa viene punita con la reclusione da uno a quattro anni e da tre a otto anni se da essa derivi un'interruzione del funzionamento degli stessi.

Sono impianti di pubblica utilità ad esempio le infrastrutture del gas, dell'energia elettrica, del telefono nonché i sistemi informatici e telematici.