Per violazione degli obblighi di assistenza familiare si fa riferimento all'omonimo reato previsto dall'art. 570 c.p. che consiste nel venir meno dell'assistenza verso coniuge e figli minori in seguito all'abbandono del domicilio domestico. Quest'ultimo aspetto è da considerare come una sorta di prosecuzione della precedente fattispecie dell'abbandono del tetto coniugale e risulta esser quindi alquanto obsoleta.

Tuttavia, l'articolo in questione continua la sua trattazione indicando ipotesi specifiche della violazione, intesa quindi non solo come la mancata soddisfazione dei beni basilari di vita, ma anche come malversazione verso il coniuge o verso il figlio minore e come mancanza dei mezzi di sussistenza per minori e incapaci.

Per la violazione degli obblighi di assistenza familiare la procedibilità è d'ufficio se il reato è a danno di figli minori e a querela della persona offesa se a danno di coniuge o figli maggiorenni. La sanzione prevista è la reclusione da quindici giorni a un anno e una multa fino a 1.032 euro.