Con il contratto di trasporto, un soggetto detto vettore si impegna al trasferimento di cose o persone da un luogo a un altro dietro pagamento di un corrispettivo. La fattispecie è delineata dall'art. 1678 c.c. e ha la natura giuridica del contratto d'opera, che si traduce poi nell'adempimento di un'obbligazione di risultato, in cui il risultato è rappresentato appunto dall'arrivo delle cose o delle persone nel luogo designato.

Nel trasporto di cose, il mittente è tenuto a consegnare al vettore la c.d. lettera di vettura, un documento con cui questo può individuare facilmente la merce e il luogo dove consegnarla; la copia della lettera di vettura è di fatto titolo rappresentativo di merci. Nel trasporto di persone invece, è da rilevare la responsabilità del vettore per i danni cagionati ai trasportati da sinistri stradali e per la perdita delle cose che questo porta con sé.