Quando si parla di memorie si fa riferimento a taluni atti processuali in cui le parti provvedono a illustrare i punti di fatto e di diritto relativi alla controversia in corso. Queste vengono presentate al giudice dalla parte stessa o dal suo difensore in ogni stato e grado del processo civile e in momenti specifici del procedimento penale.

L'art. 190 c.c. delinea le cosiddette memorie di replica, che hanno la funzione di controbattere alle rappresentazioni poste in essere dalla controparte nella relativa comparsa conclusionale e va depositata dopo la rimessione in decisione.