L'art. 582 c.p. descrive la fattispecie delittuosa della lesione personale, intesa come il comportamento di chi cagiona ad altri un pregiudizio tale da cui deriva una malattia fisica o psicologica. Si tratta di un reato la cui disciplina va a tutelare appunto l'integrità fisica della persona ed è punito con la pena della reclusione da sei mesi a dodici anni.

Sulla base della diagnosi, le lesioni si distinguono in:

- lievissime, se determinano un'impossibilità a svolgere attività quotidiane fino a 20 giorni;

- lievi, se la malattia va dai 21 ai 40 giorni;

- gravi, se la malattia o l'incapacità si protrae per più di 40 giorni;

- gravissime, se dalle lesioni personali deriva una malattia insanabile.

A seconda della modalità con cui vengono poste in essere, le lesioni possono essere: da taglio - da arma da fuoco - da contusione - da asfissia.