La Cassazione estende il divieto di parcellizzazione del credito ai danni da sinistro stradale

Avv. Paolo Accoti - La Suprema Corte conferma che il principio del divieto di parcellizzazione del credito deve essere applicato ed esteso anche ai danni da sinistro stradale. 

In sostanza, il creditore di un'obbligazione pecuniaria che trae origine da un unico rapporto obbligatorio, non può frazionare il proprio credito mediante diverse azioni giudiziali con le quali si chiedono adempimenti parziali.

L'anzidetto principio è stato per la prima volta enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23726 del 15/11/2007, sul tema del divieto della frazionabilità della tutela giudiziaria del credito, ponendosi in contrasto con la decisione assunta dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 108 del 2000, per il quale: "E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo, ostativo all'esame della domanda, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito unitario". 

Tale principio è stato successivamente esteso anche ai danni da circolazione stradale, per cui: "In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice (di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore), e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale" (Cass. civ. Sez. III, 22/12/2011, n. 28286. In tal senso: Cass. civ. Sez. III, 10/04/2015, n. 7195). 

In buona sostanza, qualora in conseguenza del sinistro derivino danni a cose (si pensi all'autovettura) e alla persona (lesioni alla salute), non risulta possibile avviare due distinte azioni giudiziarie, una per i beni materiali ed una per i danni fisici, perché tale condotta si ritiene contraria ai principi di correttezza e buona fede e aggrava la posizione del debitore. 

Ciò comporta conseguente rilevanti sul piano pratico, si pensi al caso di una lesione con un lunga degenza, per la quale occorrerà attendere il suo decorso prima di intraprendere l'azione per il risarcimento dei danni all'autovettura, nonostante la sua pronta soluzione. 

Peraltro, ciò non risulta possibile neppure se si dichiara espressamente di azionare separatamente la restante parte del credito risarcitorio (atto di citazione per danni materiali, con riserva di agire in separato giudizio per i danni fisici) e, addirittura, anche quando notificati due distinti atti di citazione, non si provveda all'iscrizione a ruolo in uno dei due giudizi (tanto è vero che: "Il frazionamento della richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) scaturenti dal medesimo sinistro stradale, con consequenziale notifica di due distinti atti di citazione, viola i principi costituzionali di correttezza e buona fede e comporta la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale. E' irrilevante, all'uopo, che il secondo giudizio non sia stato iscritto a ruolo essendo, invece, predominante la circostanza che, al momento della proposizione della prima domanda, sussista la possibilità di ulteriori, inutili, processi sia contestuali che successivi" Giudice di pace Palermo sentenza n. 3209/12). 

Di recente questi principi sono stati ribaditi, anche qualora vengano considerati comportamenti obbiettivamente non scorretti dell'attore, in considerazione del fatto che: "non vengono in rilievo i contrapposti interessi considerati da una ottica soggettivistica, ma - in un'ottica di sistema generale della tutela processuale - la mancanza di tutela apprestata dall'ordinamento costituzionale al creditore quando l'utilizzo dello strumento processuale è effettuato oltre i limiti della sua funzionalizzazione al perseguimento del diritto per cui è stato conferito" (Cass. civ. Sez. IV - 3, 21/10/2015, n. 21318). 

Di talché, in ipotesi di frazionamento della domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, generata da un unico fatto illecito, la sanzione apprestata dall'ordinamento è quella della dichiarazione d'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta successivamente. 

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